L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE QUALIFICATA
La
dichiarazione di subappalto (art. 118, comma 2 del Codice Appalti) deve
contenere anche l'indicazione dell'impresa subappaltatrice qualificata nel caso
in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a causa del mancato
possesso autonomo dei requisiti di qualificazione da parte del concorrente.
Lo
ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 2508 del
2 maggio 2012, con la quale è stato respinto l'appello proposto da una società
attiva nel settore delle costruzioni, contro una sentenza del Tar Lazio in
relazione a un appalto di lavori per la manutenzione degli Uffici del Rettorato
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Distinzione tra
subappalto facoltativo e subappalto necessario.
I
giudici del CdS condividono la pronuncia del Tar Lazio: secondo i giudici
amministrativi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 del Codice dei
contratti, occorre distinguere fra: a) le ipotesi in cui il concorrente sia
autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, a prescindere
dalla conclusione di un subappalto (ipotesi definibile come di ‘subappalto
facoltativo’) e b) le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un requisito
di qualificazione e pertanto intenda avvalersi di altra impresa non solo ai
fini dell’esecuzione, ma – più a monte – ai fini della stessa qualificazione
per l’ammissione alla gara (ipotesi definibile come di ‘subappalto necessario’).
Il subappalto necessario
come “avvalimento sostanziale”.
Secondo
il Tar Lazio, nell'ipotesi in cui il concorrente non sia autonomamente in
possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto del
subappalto, il subappalto si configura come una sorta di “avvalimento
sostanziale”. In tal caso, l'impresa non potrà effettuare le dichiarazioni
relative al subappalto nella fase esecutiva, ma dovrà anticipare tali
dichiarazioni (comprese quelle del soggetto indicato come esecutore delle
lavorazioni subappaltabili) nella fase di presentazione dell'offerta.
Questa
posizione del Tar è condivisa dal Consiglio di Stato: l'indicazione dell'impresa
qualificata che svolgerà i lavori va anticipata alla fase di gara quando il
subappalto è dettato dall'assenza di requisiti e quindi si configura come
avvalimento sostanziale. “Nelle ipotesi di subappalto necessario – si legge
nella sentenza - il richiamo ad altro operatore risulta assimilabile sotto ogni
profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la conseguenza che, similmente a
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 49 del ‘codice dei contratti’, il
concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della domanda di
partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà
essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione”.
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