31 gennaio 2011

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

È indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, assegnato alla impresa aggiudicataria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1° quater L. n. 109 (ora art. 48 del decreto legislativo 163/2006) , abbia natura perentoria, come può desumersi sia dal tenore letterale della norma che dalla sua “ratio”: la formulazione della norma secondo cui, mancando la prova nei dieci giorni previsti, <>, sembra porre chiaramente un limite invalicabile alla possibilità di un adempimento tardivo (Consiglio di Stato, n. 7948 del 27 dicembre 2006).Giurisprudenza richiamata e collegata -
L’”autocertificazione” è legittima solo nella fase di partecipazione alla procedura pubblica: esclusa nella fase procedimentale del controllo! (Consiglio di Stato, n. 6768 del 9 dicembre 2002)
Escussione della provvisoria: legittimo il ricorso autonomo rispetto all’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, n. 2190 del 29 aprile 2003).

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28 gennaio 2011

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE

Il documento “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere", elaborato da Ance e Atecap, approvato dalla Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro, ha l’obiettivo di fornire alle imprese esecutrici dei lavori e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato delle linee guida per l’adozione di procedure per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di fornitura di calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione. Il testo approvato consente di ottemperare alle prescrizioni dell’art. 26 e dell’art. 96, comma 1 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere ma si limiti alla sola fornitura del materiale.Se l'operatore dell'autopompa, infatti, non partecipa in alcun modo al getto, ma si limita a posizionare il braccio della pompa mediante radiocomando in base alle indicazioni dell'impresa edile si ricade sempre nel caso di mera fornitura. Pertanto, alle imprese fornitrici di calcestruzzo, i Coordinatori della Sicurezza e gli Ispettori del Lavoro, nelle citate ipotesi, non potranno richiedere il Piano Operativo di Sicurezza.

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RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA: LINEE GUIDA DEL CNG

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la deliberazione n. 209/2010, ha approvato il documento che definisce gli standard di lavoro da utilizzare come riferimento metodologico per gli studi specialistici, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per la programmazione delle indagini di supporto. (cliccare qui)

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25 gennaio 2011

LE DISTANZE MINIME DELLE COSTRUZIONI

Il Codice Civile (art. 873) prescrive che le costruzioni realizzate su fondi confinanti, se non aderenti, devono essere poste alla distanza di almeno 3 metri (o alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali, emanati nel rispetto delle norme statali e regionali).
Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, tuttora vigente in forza dell’art. 136 del Testo Unico dell’edilizia (che ha fatto salvi i commi 6, 8 e 9 dell'art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1942, n. 1150), stabilisce, all’art. 9, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle Zone C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, inoltre, devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:
- 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m
Sono ammesse distanze inferiori:
- in Zone A (centri storici) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni. Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Con la sentenza 7731/2010 il Consiglio di Stato ha riaffermato che le distanze stabilite dal D.M.1444/1968 costituiscono valori minimi inderogabili che devono essere rispettati dai Comuni all’atto dell’approvazione o della revisione degli strumenti urbanistici.
La distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti – si legge nella sentenza - va rispettata in tutti i casi, poiché si tratta di una norma volta a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario che pertanto non è eludibile.
Ciò comporta che il giudice di merito non solo ha l’obbligo di non applicare le disposizioni dei piani regolatori che contrastano con quelle del D.M.1444 (che pertanto sono illegittime) ma anche di applicare direttamente le disposizioni dell’art. 9 che devono ritenersi “parte integrante dello strumento urbanistico” in sostituzione delle norme illegittime.
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti - precisa la sentenza - va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati (e non alle sole parti che si fronteggiano) e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.
Ai fini del computo delle distanze devono essere considerati tutti gli elementi costruttivi salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura. Nel calcolo possono essere trascurati invece, ad esempio, i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni.

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CONTRIBUTI ALL’AVCP PER IL 2011

Con la Deliberazione 03/11/2010, in vigore dal 01/01/2011, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha disciplinato per il 2011 l'ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005.
La Deliberazione contiene inoltre disposizioni in materia di obblighi di richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara), anche alle luce delle recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come modificata dall'art. 7 del D.L. 187/2010, ora convertito in legge dalla L. 17/12/2010, n. 217.
In ogni caso, ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità, all'indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
Sono previste dall'art. 3 delle fattispecie di esenzione dall'obbligo del contributo, quanto alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatori in relazione ai contratti di importo inferiore a 40.000 Euro e quanto agli operatori economici in relazione ai contratti di importo inferiore a 150.000 Euro.
Obbligo di richiesta del CIGL'art. 3 della Deliberazione 03/11/2010 conferma quanto già riportato sul sito Internet dell'Autorità, relativamente agli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che intendano avviare una procedura ad evidenza pubblica, conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti.
In questi casi il Responsabile del Procedimento è tenuto, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità in data 07/09/2010, a registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), il quale attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata un numero identificativo univoco, denominato «Numero gara», e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante. Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura, a ciascuno dei quali il sistema attribuirà un codice identificativo denominato «CIG», determinando altresì l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

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LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 163/2006

L'attivazione del procedimento di verifica di cui all'art.48 del Codice è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante. Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara, né l'attivazione della procedura di verifica, né il numero di soggetti che ne saranno interessati; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici saranno tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara e i criteri per la valutazione degli stessi.
Nel caso in cui il partecipante alla gara non faccia ricorso alla dichiarazione sostitutiva circa l'attestazione del possesso dei requisiti, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma presenti, già in sede di domanda di partecipazione o di offerta, la documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato dello stesso.
Analogamente, limitatamente agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a € 150.000, il sorteggio sarà condotto esclusivamente sui concorrenti non in possesso di attestato SOA e, di conseguenza, il 10% sarà calcolato sul numero di partecipanti al netto di quelli qualificati; questi ultimi saranno direttamente ammessi alle successive fasi di gara.
Se, invece, la documentazione comprovativa da questi presentata, in sede di domanda di partecipazione o di offerta, sia integrata da dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei residui requisiti richiesti, detto concorrente sarà inserito nel numero di partecipanti da cui estrarre il campione su cui effettuare la verifica e, se individuato mediante sorteggio, o in qualità di primo o secondo classificato, la stazione appaltante ne richiederà la documentazione di comprova limitatamente ai requisiti oggetto di dichiarazione.
La normativa di riferimento (art. 48 del d.lgs. n. 163/2006), non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita solo a prescrivere l'onere per i concorrenti di presentare "la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito".
In assenza di una esplicita indicazione nella lex specialis circa i documenti da presentare a riprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei.

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ATTESTAZIONI RILASCIATE DA PRECEDENTI COMMITTENTI E PRODUZIONI DOCUMENTALI EQUIVALENTI

In taluni bandi di gara viene richiesta in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l’attestazione rilasciata da un precedente committente di avvenuto espletamento di servizi tecnici già svolti (riportante le classi, le categorie, oltre agli importi delle opere cui si riferisce la prestazione svolta).
Nel caso di appalto per l’esecuzione di lavori, la vigente normativa prevede espressamente e tassativamente quale mezzo di prova il certificato di regolare esecuzione prescritto dal D.P.R. 34/2000 (cfr.TAR Sicilia- Palermo n. 464/2002).
Al di fuori di tale fattispecie, vige il principio di carattere generale che un partecipante ad una gara ad evidenza pubblica, qualora non sia in grado di dimostrare il possesso di un requisito secondo quanto richiesto dal bando di gara, può procedere alla dimostrazione stessa mediante altri documenti considerati idonei dalla stazione appaltante (cfr. TAR Sicilia – Catania n. 1586/2002).
In particolare, nelle gare per l’aggiudicazione di servizi di ingegneria, una costante giurisprudenza afferma che, in ossequio al principio dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione, in assenza di tassativa disposizione normativa in ordine alle forme di comprova dei requisiti, occorre rifuggire ogni inutile formalismo che conduca a restringere il numero dei concorrenti.
Secondo tale giurisprudenza, le disposizioni contenute nel bando di gara in tema di specifici adempimenti a carico dei concorrenti devono essere interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell’adempimento stesso (cfr. C.D.S. V Sez. n. 223/1999), che può considerarsi assolto se dalla documentazione presentata possa comunque obiettivamente dedursi un determinato elemento (cfr. TAR Piemonte – Torino n. 125/1996).
Inoltre, le sanzioni previste dalla legge sono applicabili solo in caso di inidoneità sostanziale della prodotta documentazione a comprovare i requisiti prescritti, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e applicazione (cfr. TAR Sicilia – Catania n. 1079/2001).
La sopra ricordata clausola presente in taluni bandi di gara che richiede in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l’attestazione rilasciata da un precedente committente appare, quindi, ingiustificatamente restrittiva, anche perché vincola la dimostrazione dei requisiti ad una attestazione proveniente da un soggetto terzo.
Viceversa la dimostrazione dell’esecuzione dei precedenti incarichi di progettazione, dell’importo dei lavori corrispondenti e di tutte le indicazioni richieste dall’art. 63, comma 2, lett. b) può essere data anche in altro modo, ad esempio con la produzione dei provvedimenti della stazione appaltante di conferimento dell’incarico, di avvenuto espletamento dello stesso, di pagamento della prestazione compiuta ecc..
Pertanto, la stazione appaltante, nei documenti di gara per l’appalto di servizi tecnici di importo pari o maggiore a 100.000 euro, in merito alla tipologia di documentazione da trasmettere a comprova dei lavori indicati dai concorrenti, non potrà fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dai precedenti committenti dei servizi, ma dovrà, altresì, consentire la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.Determinazione dell’AVCP n. 20 del 26 novembre 2003 - Appalto di servizi tecnici di importo pari o superiore a 100.000 euro: documentazione amministrativa da produrre a comprova dei servizi di progettazione già svolti.

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DURC: CIRCOLARE INPS 145/2010

La Stazione Appaltante può utilizzare il Durc non solo per la fase di partecipazione a una gara, ma anche per l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto. Per poter utilizzare il Durc anche in sede di aggiudicazione e sottoscrizione, il documento non deve essere stato emesso prima di tre mesi dall’aggiudicazione della gara o dalla stipula del contratto.
Lo ha specificato l’Inps, che con la circolare 145/2010 ha chiarito che restano fermi la durata trimestrale del documento, stabilita dal Ministero del Lavoro, e l’obbligo di utilizzarlo per la singola procedura di selezione.
Quest’ultimo obbligo viene meno nel caso di lavori privati in edilizia. Durante i tre mesi il Durc può infatti essere utilizzato per l’inizio di più lavori.
L’Inps ha ripreso quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare 35/2010 dello scorso 8 ottobre 2010, che ha stabilito la validità trimestrale per i documenti utili ad ottenere la qualificazione Soa, per il Durc riferito ad ogni Sal, Stato di avanzamento lavori, e per gli appalti di beni, servizi e lavori effettuati in economia.
L’Inps ha ribadito che nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un Durc richiesto per finalità diverse perché le verifiche effettuate da Istituti e Casse Edili seguono procedure differenziate in base alle finalità.
Per lo stato di avanzamento lavori o quello finale di regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc in riferimento ad ogni contratto. Ai fini del pagamento, il documento ha validità trimestrale, così come per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Negli appalti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. 163/2006, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Solo nell’ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC è collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
È confermata anche la validità trimestrale del Durc per le attestazioni SOA e l’iscrizione all’albo dei fornitori. Per la fruizione di benefici normativi e contributivi resta invece la durata mensile.

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CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6 - modifica ed integra il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).L’intervento normativo è volto ad adeguare gli strumenti che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare nei rapporti con cittadini ed imprese mediante il ricorso alle tecnologie della comunicazione dell’informazione, nell’ottica (sotto il profilo economico) di conseguire un recupero di produttività. In particolare vengono richiamati i principi relativi alla valutazione della performance organizzativa e individuale nelle Amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi alla responsabilità dirigenziale secondo le modalità indicate nel decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dall’analogo decreto 27 ottobre 2009, n. 150.
Il testo risulta coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (riforma del CNIPA che assunto la denominazione di DigitPA) e con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Una delle novità introdotte è quella dei c.d. conservatori accreditati: "I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.".
Nasce poi la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, con l'ulteriore obiettivo di garantire il rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione.
Il provvedimento prevede inoltre modifiche in materia di:
• autentica del notaio;
• contratti pubblici;
• convenzioni e comunicazioni tra pubbliche amministrazioni;
• documenti informatici;
• firma digitale;
• pagamenti;
• posta elettronica certificata.

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23 gennaio 2011

IL RUP NEL NUOVO REGOLAMENTO

Il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), disciplina la figura del Responsabile del procedimento negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in accordo con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990.

L’azione del Responsabile del procedimento è rimodulata secondo principi efficientistici e manageriali. Il risultato è il rafforzamento della centralità del responsabile del procedimento nel sistema di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, con estensione al settore dei servizi e delle forniture, nonché della sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto. Oltre ai nuovi profili di responsabilità, tra le principali novità in materia di funzioni e compiti del responsabile del procedimento, introdotte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (che, in linea generale, ripropone le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, D.P.R. n. 554/1999) si segnalano, in estrema sintesi:
• la validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante – sempre che il Responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista – pur in assenza del sistema interno del controllo di qualità, con limitazione a soglie di importo differenziate per opere puntuali e a rete;
• l’ampliamento della deroga ai requisiti professionali per l’esercizio delle funzioni, con innalzamento della soglia limite dai 300 mila ai 500 mila euro e applicabilità non più vincolata alla densità demografica dei Comuni;
• le funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera;
• la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di verifica dei livelli progettuali, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
• la verifica dell’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’ente le diverse fasi di progettazione, senza l’ausilio di consulenze esterne.

L’art. 272, comma 5, del Nuovo Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.

Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

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UN’ANALISI DEI MECCANISMI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PRIVATO

In questo studio della Banca d’Italia (cliccare qui) vengono esaminate le criticità in parte riconducibili all'attuale disciplina relativa all'affidamento di contratti di appalto di lavori pubblici, che non garantisce il corretto funzionamento dei meccanismi di selezione del contraente privato. Le indicazioni provenienti dalla letteratura economica e i confronti internazionali suggeriscono che miglioramenti potrebbero provenire da: i) l'eliminazione del ricorso a meccanismi di esclusione automatica delle offerte anomale, che ridurrebbe i rischi di collusione tra gli offerenti; ii) un accentramento delle valutazioni di anomalia delle offerte in capo a stazioni appaltanti di maggiori dimensioni e un innalzamento degli importi delle garanzie fideiussorie prestate dai soggetti aggiudicatari, che ridurrebbero i rischi di rinegoziazioni successive e di mancato completamento dell'opera; iii) un rafforzamento delle misure di contrasto ai fenomeni di corruzione, specie per quanto attiene ai controlli relativi alla sub-contrattazione; iv) una maggiore standardizzazione progettuale e, per gli appalti più complessi, il ricorso al dialogo competitivo.

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22 gennaio 2011

INFORMATIVE ANTIMAFIA

Il nostro ordinamento, ai sensi degli articoli 10, comma 9, del D.P.R. n. 252 del 1998, prevede almeno due diverse informative antimafia, quella tipica ed atipica: “a) la prima, comportante il divieto di stipulazione (ovvero l’automatica risoluzione) di contratti con imprese per le quali emergano elementi comprovanti le infiltrazioni della criminalità organizzata (mediante le informative cd. "tipiche" od "interdittive"); b) l’altra, consistente nel fornire alle Amministrazioni elementi che – se pur non tali da consentire di ritenere sussistenti le infiltrazioni – permettano alle stesse la valutazione, nell’ambito della loro discrezionalità e nei limiti previsti dalla legge, dei requisiti soggettivi del soggetto contraente (mediante le informative cd. "atipiche").”
I Giudici del Tar Lazio, con la sentenza n. 32839/2010, sono stati chiamati a stabilire se entrambe le informative possano incidere sull’efficacia del contratto, determinandone la risoluzione automatica.
Sul punto è stato chiarito che il c.d. protocollo di legalità “nel determinare ipotesi che comportano l’obbligo di "risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale" in dipendenza di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", si riferisce ad elementi che si sostanziano in "informazioni antimafia dal valore interdittivo". Per un verso, ciò si evince dalla lettura coordinata delle lettere c) e d) dell’art. 2, non essendo ragionevole ritenere che le due disposizioni fondino le medesime conseguenze (cioè la "risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale"), da un lato su formali "informazioni antimafia dal valore interdittivo" e, da altro lato, su "elementi" non meglio definiti (atipici) "relativi a tentativi di infiltrazione". Per altro verso, è del tutto evidente che un effetto "immediato ed automatico" di revoca di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato e, per di più, di risoluzione unilaterale di un contratto, non può che conseguire ad ipotesi puntualmente definite dal legislatore, ipotesi che, in quanto tali, consentono di ritenere (con ragionevolezza) vincolata l’attività dell’amministrazione e che, imponendosi come factum principis, legittimano la risoluzione del rapporto contrattuale.
Ciò comporta che la revoca della concessione e la risoluzione del contratto, automaticamente ed immediatamente disposte, possono conseguire solo alla presenza di cause interdittive di cui agli artt. . n. 575/1965, 4 d. lgs. n. 490/1994 e 10 DPR n. 252/1998, ma non possono conseguire, nello stesso modo immediato ed automatico, alla mera rilevazione di elementi che – non assurgendo ex se a fondamento di informazioni antimafia con effetto interdittivo – abbisognano di valutazione da parte dell’amministrazione e quindi di motivazione in ordine alla loro rilevanza.”
In definitiva, dunque, in presenza di informative antimafia atipiche, l’effetto risolutivo immediato non si verifica e l’amministrazione appaltante è chiamata a valutare autonomamente ed in maniera discrezionale la possibilità di giungere alla risoluzione contrattuale, partendo dalle informazioni oggetto della richiamata informativa.
[TAR Lazio – Roma, Sez. I - sentenza 18 ottobre 2010 n. 32839]

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17 gennaio 2011

L. 31 maggio 1965, n. 575

Articolo 10(sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e integrato dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. (6)

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. (6)

Articolo 10-quinquies(aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e modificato dall'art. 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

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L. 13 settembre 1982, n. 646

Comma 21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (1). L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575. Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto (2).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 2-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e poi così modificato dall'art. 8, L. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1995, n. 139 (Gazz. Uff. 29 aprile 1995, n. 99), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629
Comma 22. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

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GUIDA PRATICA PER I CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE




"Il mercato degli appalti", primo volume della collana ''Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari'', è disponibile on line sul sito del Governo.
Il volume recepisce le più recenti disposizioni normative e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di Contratti Pubblici. Elaborato da un gruppo di docenti ed esperti, costituisce il primo manuale operativo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002 sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Guida si pone, quindi, come materiale didattico e come strumento da utilizzare nella pratica d’ufficio seguendo i riferimenti al nutrito quadro interpretativo giurisprudenziale e ad una ricercata casistica che ne accentua il connotato di manuale operativo.
La stesura del volume è precedente all'approvazione del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti da parte del Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010.

È disponibile on line anche il 2° volume della guida "L’evidenza pubblica", che riguarda:

Capitolo I - L’indizione della gara: conoscenza e pubblicità
Capitolo II - La partecipazione alla gara
Capitolo III - Le operazioni di gara: la scelta del miglior offerente
Capitolo IV - La negoziazione in luogo della gara: le diverse ipotesi
Capitolo V - Gli obblighi di informazione dei concorrenti

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16 gennaio 2011

CAUZIONE PROVVISORIA

La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e, stante il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore, nel manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art. 1937 c.c.), deve anche indicare la obbligazione principale garantita, il soggetto garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia rispetto all’obbligazione principale. Il debito ed il soggetto terzo devono essere quantomeno determinabili. Ciò risponde ad un principio generale in materia contrattuale, secondo cui l’oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno determinabile a pena di nullità (artt. 1346 e 1418 c.c.). In particolare la determinazione o la determinabilità del debitore o dei debitori principali garantiti non riguarda la struttura soggettiva del negozio fideiussorio (le cui parti, sono il garante ed il beneficiario ma non il garantito), ma l’oggetto della stessa, in quanto consente di individuare l’obbligazione garantita in tutti i suoi elementi e le sue componenti oggettive e soggettive.
Nel caso specifico della cauzione provvisoria da depositare nelle gare di appalto di lavori pubblici occorre, quindi, stabilire quale soggetto e quale obbligazione debbano essere garantiti dalla stessa e debbano, quindi, essere indicati nella intestazione della polizza fideiussoria.
Al riguardo si osserva che la cauzione provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte della stazione appaltante, può assolvere una duplice funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, dall’altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente. Nell’uno e nell’altro caso, in presenza di una ATI costituenda, il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo designata. Garantite sono tutte le imprese associande, che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo all’impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l’Amministrazione.
Atteso che la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, dal punto di vista letterale e logico, il riferimento al fatto dell’aggiudicatario include, in caso di imprese associate, non solo il fatto della capogruppo, ma anche quello delle mandanti. In particolare, ove trattasi di ATI costituenda, comprende, come detto, anzitutto il fatto delle (designate) mandanti che non provvedano ad assolvere l’impegno di conferire, dopo l’aggiudicazione, il mandato collettivo alla designata capogruppo, impedendo quindi la stipula contrattuale. Il fidejussore deve quindi garantire la stazione appaltante non solo per l’inadempimento del soggetto divenuto mandatario, e cioè in caso di mancata stipulazione per fatto ad esso imputabile, ma deve anche garantire l’eventuale inadempimento propedeutico delle offerenti/mandanti, e cioè deve garantire l’Amministrazione anche nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti, o anche soltanto a taluno degli offerenti, il mandato non venga rilasciato e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune e, quindi, il contratto non possa essere stipulato. Le obbligazioni, ad attuazione congiunta, da garantire con la cauzione provvisoria, quanto alle ATI costituende sono dunque quella finale della capogruppo (la sottoscrizione del contratto) e quella propedeutica delle mandanti di conferire il mandato.Per quanto concerne gli ulteriori impegni, oggetto della cauzione provvisoria, è stato osservato in giurisprudenza che essa svolge una duplice funzione di garanzia per l’amministrazione appaltante, a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara, sia per il caso in cui l’affidatario non si presti a stipulare il relativo contratto sia per la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa prescritti dal bando o dalla lettera di invito (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789).
Va richiamato a quest’ultimo riguardo l’art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che prevede, tra l’altro, la escussione della cauzione, nell’ipotesi in cui, in sede di verifica da parte della stazione appaltante, l’impresa concorrente non provi ovvero non confermi le dichiarazioni contenute, in ordine ai detti requisiti, nella domanda di partecipazione o nell’offerta. Analoga garanzia è usualmente prevista anche nei cosiddetti “Patti di integrità”, in cui le parti si impegnano a tenere comportamenti anticorruzione nonché a non creare, direttamente o indirettamente, ovvero a tollerare accordi che possano falsare la regolarità della aggiudicazione della gara e/o influire sulla corretta esecuzione dell’appalto (cfr.; C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2005, n. 1258 e 28 giugno 2004 n. 4789). E’ evidente che anche sotto questi profili (non strettamente collegati alla sottoscrizione del contratto), soprattutto nel caso di ATI costituende, la garanzia debba essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante ogniqualvolta l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti.
Per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), in conclusione, il fidejussore deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - Sentenza 4 ottobre 2005 n. 8

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L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Gli Atti del convegno (cliccare qui) tenutosi a Bergamo il 1° dicembre 2010 sulle norme e le tecniche innovative di illuminazione delle città e delle strade, per garantire la sicurezza di veicoli e pedoni ponendo attenzione al risparmio energetico e all'arredo urbano. Tra gli argomenti oggetto di approfondimento: la normativa UNI 11248, UNI EN 13201 e L.R. 17/2000, il risparmio energetico, la scelta delle sorgenti luminose, dei regolatori di flusso e dei sostegni, dell'illuminazione performante tradizionale e con tecnologia a Led, dell’impiego di materiali e tecnologie innovative per il risparmio gestionale.

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15 gennaio 2011

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In relazione alla illegittimità del bando di gara nella parte in cui prevede che la nomina della Commissione giudicatrice venga effettuata secondo le modalità indicate dall’art. 84 del DLgs. n. 163/2006 anziché secondo le modalità fissate dalla Legge regionale, si deve considerare l’insegnamento della Corte Costituzionale in merito al delicato rapporto tra legge statale e legge regionale nell’ambito dei contratti pubblici, posto che il concorso della Regione al finanziamento dell’opera non è di per sé elemento sufficiente e determinante per la prevalenza della normativa regionale su quella statale.
Al riguardo, come già ricordato dall’Autorità nel parere n. 149 del 9.9.2010, la Consulta ha chiarito che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi "ambiti di legislazione" che “si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono”: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, “si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto”, ma con la “prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa” in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal D.Lgs. n. 163/2006 (sentenza n. 401 del 23 novembre 2007).
La stessa Consulta, sulla base di tali direttrici, ha precisato che “non è condivisibile la tesi secondo cui la normativa delegata – attinente alla composizione ed alle modalità di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice – troverebbe fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Essa presuppone, infatti, che tali norme abbiano ad oggetto specificamente i criteri e le modalità di scelta del contraente, idonei ad incidere sulla partecipazione dei concorrenti alle gare e, dunque, sulla concorrenzialità nel mercato, nel senso che dai diversi moduli procedimentali utilizzati potrebbero derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato medesimo, e sulla parità di trattamento che deve essere loro riservata. La norma in esame, invece – pur disciplinando aspetti della stessa procedura di scelta – è preordinata ad altri fini e deve seguire il generale regime giuridico che è loro proprio, senza che possano venire in rilievo le esigenze di salvaguardia della competitività nel mercato, le quali giustificano, in base a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l'intervento legislativo dello Stato. Orbene, gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti”.
Conseguentemente la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 8, del DLgs. n. 163/2006 nella parte in cui “non prevede che abbia carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l’avvenire”.
Nel caso oggetto di parere, il ricorso all’art. 84, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante - stante il carattere suppletivo e cedevole della citata norma rispetto alla diversa disciplina dettata dalla legge regionale - potrebbe ritenersi esente da censura di illegittimità soltanto nel caso in cui il bando di gara lo prevedesse per far fronte alla motivata ed oggettiva impossibilità di procedere alla nomina della Commissione in conformità ai criteri fissati dalla norma regionale. Tale circostanza, però, non si riscontra nel caso in esame, dove la lex specialis dispone semplicemente che “ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice”, senza prevedere il carattere suppletivo della predetta disciplina statale.
Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

In relazione all’aggravio dei costi di partecipazione alla gara, vale richiamare i pareri espressi dall’Autorità sull’argomento (cfr. n.187/ 2010, n. 12/2008, n. 67/2008) per rilevare che la richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un onere di partecipazione, quale risulta essere la somma di € 50,00, dovuta – secondo quanto previsto al punto IV.2) del bando di gara – per ottenere l’attestato di eseguita presa visione, da allegare a pena di esclusione alla documentazione di gara, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici, essendo il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara l’unica forma di contributo consentito.
Con riferimento a quest’ultimo specifico aspetto dell’acquisto della documentazione di gara, si ritiene opportuno precisare ulteriormente che, con determinazione n. 2 del 13 gennaio 2000, il Consiglio dell'Autorità ha statuito che, sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è, per l’appunto, il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo aspetto, peraltro, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241. Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge, infatti, il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Ne consegue che stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente, svincolandolo dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.
Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI ELEMENTI DELL’OFFERTA

In relazione ai punteggi attribuiti agli elementi dell’offerta, occorre preliminarmente considerare che la disciplina di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 – attuativa dell’art. 53 direttiva CE 2004/18 e dell'art. 55 direttiva CE 2004/17 – è finalizzata a garantire contemporaneamente alla stazione appaltante la scelta dell’offerta che presenta il migliore rapporto qualità/prezzo ed agli operatori economici la trasparenza dell'attività amministrativa e la parità di trattamento. Per tale ragione, l’individuazione della migliore offerta, discende, nel caso in cui si utilizza il criterio in esame, dalla valutazione comparativa di più fattori previamente individuati dalla stazione appaltante e resi noti nel bando di gara, che deve elencare sia gli elementi di valutazione che saranno assunti dalla Commissione giudicatrice sia il peso attribuito a ciascuno di essi.
La scelta di tale peso è rimessa caso per caso alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nel caso concreto, hanno il fattore prezzo e gli elementi qualitativi. Unico vincolo posto dal legislatore, comunitario e nazionale, è che sia il prezzo sia gli aspetti di carattere qualitativo dell’offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel “considerando” n. 46 della direttiva CE n. 18/2004, è definita come quella che tende a garantire il migliore rapporto tra qualità e prezzo. In sintesi dunque può affermarsi che quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale elemento, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita riconoscendosi all’elemento prezzo – ugualmente dicasi per qualsiasi altro elemento - un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi da valutare (TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 6901). Trattandosi di attività prettamente discrezionale della stazione appaltante, la stessa è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, la scelta operata non risulti manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto (cfr. in tal senso ex plurimis Consiglio Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259; Consiglio di Stato, Sez. VI,, 31 giugno 2008, n.3404; TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 aprile 2009, n. 4396; TAR Lazio, Sez. III, 28 gennaio 2009 n. 630).
Applicando tali criteri al caso oggetto di parere, non appare palesemente irragionevole la previsione del bando con cui viene distribuita la ponderazione tra offerta tecnica e prezzo, considerando, da un lato, che i criteri di valutazione dell'offerta, contenuti nella sezione VII, punto 2.1) del bando di gara, sono corrispondenti a quelli indicati a titolo esemplificativo all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e dall’altro, le giustificazioni fornite in merito dalla stazione appaltante, che ha riferito di aver operato nel senso della “ricerca della convenienza dal punto di vista tecnico, valorizzando la capacità tecnica, organizzativa e qualitativa degli operatori economici, in cui il peso “prezzo” non assume un valore determinante, in quanto vengono ponderati altri valori…tenuto conto delle caratteristiche oggettive dell’appalto e ritenendo rilevanti ai fini dell’aggiudicazione aspetti qualitativi, quali le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale e paesaggistico, la metodologia utilizzata…”.
Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE PER CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

La disciplina dettata dall’art. 122 del DLgs. n. 163/2006 relativa ai contratti di lavori pubblici sotto soglia, dispone che: “ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito (comma 6)”. I su menzionati commi 1 e 10 dell’art. 70 nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione impongono alle stazioni appaltanti di tener conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, o, se queste ultime possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti di gara, di prevedere un’adeguata proroga.
Nel caso oggetto di parere, dalla documentazione di gara risulta che: (i) i concorrenti avrebbero dovuto ritirare la documentazione di gara presso la stazione appaltante; (ii) la procedura in oggetto non prevede l’elaborazione della progettazione esecutiva, trattandosi – come si evince dal bando – di “procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di importo inferire alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a)… del D.Lgs. n. 163/2006” – lettera che prevede “la sola esecuzione” – ed essendo autorizzata nel caso di specie la presentazione di elaborati modificativi e/o integrativi del progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione (punto X.3 del bando). Pertanto, il termine di 38 giorni previsto dal Comune è legittimo, in quanto superiore al termine minimo di 26 giorni fissato dal citato art. 122, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e tiene altresì conto della contestuale applicazione alla fattispecie in esame dei commi 1 e 10 dell’art. 70 del Codice dei contratti pubblici. Parere dell’AVCP n. 210 del 18/11/2010

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ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE NORME NAZIONALI CHE TRASPONGONO LE NORME ARMONIZZATE EUROPEE IN MATERIA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010 è stato pubblicato il Decreto 8 aprile 2010 del Ministero dello Sviluppo economico recante "Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione".
Il Ministero, visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 309 del 18 dicembre 2009, ai sensi della citata direttiva 89/106/CEE ha pubblicato il decreto in argomento in cui è riportato l'elenco riepilogativo delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione.

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12 gennaio 2011

FORMULA MATEMATICA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono consentiti appiattimenti con l'attribuzione del medesimo punteggio a offerte economiche diverse, con l’effetto di sterilizzarne l’incidenza nell’economia complessiva del criterio di aggiudicazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404 ed il parere dell’Autorità 10 settembre 2009, n. 88).
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che i criteri di aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono, tra l’altro, essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (sentenza 17 settembre 2002, causa C-13/99, Concordia Bus Finland, punto 64).

Alla luce di tali principi, se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza (parere dell’Autorità del 20 aprile 2008 n. 93), è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, attribuendo, nel caso di specie, un massimo di 70 punti all’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti all’offerta economica, la stazione appaltante non può adottare una formula matematica che, nella sostanza, finisca per rendere totalmente ininfluente la componente economica dell’offerta.

In proposito, la decisione del Consiglio di Stato sez. V del 28 settembre 2005, n. 5194, essendosi occupata di un caso in cui, a fronte di un criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino a 60 punti per l’offerta tecnica e di un punteggio fino a 40 punti per l’offerta economica, la formula matematica adottata conduceva a comprimere il range valutativo dell’offerta economica da 40 punti a 10 punti. In tal modo, ha osservato il supremo consesso amministrativo, il punteggio economico massimo attribuibile, pari, in astratto, ai 4/10 del punteggio totale, si è ridotto, di fatto – con la predetta sterilizzazione del punteggio massimo assegnabile all’offerta economica – ad un rapporto pari a circa 1/6. Percentualmente, quindi, il valore dell’offerta economica, nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi è disceso dal 40% ad un valore di poco superiore al 15%.

Una scelta siffatta è stata ritenuta nell’occasione illogica e contraddittoria, “finendo per svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per l’assegnazione dei punteggi e potendo produrre, inoltre, una situazione per cui già all’esito delle operazioni necessarie per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica la commissione giudicatrice potrebbe essere in grado di definire, sostanzialmente, l’esito della gara”.

E’ stato, altresì, affermato che, in sede di valutazione dell’offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purché, nell’assegnazione degli stessi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per la voce in considerazione, anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (TAR Lazio, sezione terza quater, 13 novembre 2008, n. 10141). Anche tale pronuncia affermava che, a seguito dell’utilizzazione del contestato criterio valutativo, si era determinato un illogico appiattimento del punteggio spettante per l’offerta economica, con la conseguenza che il suo valore, nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi, si era ridotto in maniera tale da privare ampiamente di contenuto significativo la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica. Tale sentenza è stata confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404, che, nel dare atto della novità delle questioni trattate, ha ribadito che la formula matematica impiegata, ancorata alla media delle altre offerte, si sarebbe prestata a facili distorsioni e turbative.
“Tale elementare e chiaro meccanismo imposto dal diritto comunitario”, prosegue la citata decisione, “non può essere inquinato con formule matematiche ancorate a medie variamente calcolate che introducono nella valutazione della singola offerta economica elementi ad essa estranei, tratti dalle altre offerte economiche”, con la conseguenza che la pur ampia discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei criteri di valutazione delle offerte incontra un limite invalicabile “nel divieto di rendere complicato un meccanismo legale assolutamente semplice e univoco, attraverso formule matematiche non solo inutili ma addirittura dannose sia per la tutela della par condicio dei concorrenti, sia per l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”. Parere AVCP del 18/11/2010 n. 206

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CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%

A partire dal 1° gennaio 2011, per gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria, l’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%.Il contributo integrativo dovuto a Inarcassa – regolamentato dallo Statuto dell’Associazione che all’art. 23 ne stabilisce l'entità - è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per l’anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente.
Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale deve essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.
L’aumento dell’aliquota dal 2% al 4%, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto interministeriale del 5 marzo 2010, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell’Associazione e l’adeguatezza dei livelli pensionistici.

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09 gennaio 2011

LE MODIFICHE DEL CODICE DEI CONTRATTI NEL 2010


Art. 1. Termine dilatorio per la stipulazione del contratto
Art. 2. Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
Art. 3. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Art. 4. Misure di incentivazione dell'accordo bonario
Art. 5. Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato
Art. 6. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale
Art. 7. Giurisdizione
Art. 8. Tutela processuale
Art. 9. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
Art. 10. Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 11. Sanzioni alternative
Art. 12. Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 13. Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche
Art. 14. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea
Art. 15. Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie
Art. 16. Norma finanziaria

Le modifiche introdotte riguardano gli articoli 11, 79, 79bis, 240, 241, 243, 243bis, 245, 245bis, 245ter, 245quater, 245quinquies, 246, 251bis.


ALLEGATO 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 3. Ulteriori norme di coordinamento
Comma 19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
b) l'articolo 243-bis, comma 6, è così sostituito: "6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l'articolo 244 è sostituito dal seguente: "Art. 244. Giurisdizione. 1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.";
d) l'articolo 245 è sostituito dal seguente: "Art. 245. Strumenti di tutela. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis è sostituito dal seguente: "Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l'articolo 245-ter è sostituito dal seguente: "Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi. 1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
g) l'articolo 245-quater è sostituito dal seguente: "Art. 245-quater. Sanzioni alternative. 1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.";
h) l'articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
i) l'articolo 246 è sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".

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DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA

Legge 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)

Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge n. 25 del 2010)

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08 gennaio 2011

LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

Il D.L. 225/2010 (Milleproroghe) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010.
Il provvedimento dispone (art. 1 comma 1) la proroga fino al 31 marzo 2011 di tutti i provvedimenti riportati nella Tabella 1 allegata che comprende:
- la c.d. “sanatoria delle case fantasma” (commi 8,9,10 dell’art. 19 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)
- il comma 9-bis (primo e secondo periodo) dell’art. 253 del Codice dei Contratti che prevede la possibilità, per le imprese di costruzioni, di dimostrare i requisiti richiesti per l’attestazione SOA (cifra di affari, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo) facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
- il comma 15-bis dell’art. 253 del Codice dei Contratti che consente ai progettisti di dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio (o ai migliori cinque anni del decennio) precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994 (comma 9 dell’art. 23 D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009).
Il Milleproroghe prevede inoltre la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini suddetti fino al 31 dicembre 2011.

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I SUBAFFIDAMENTI E LA NUOVA LEGGE ANTIMAFIA

Nell’articolo "I subaffidamenti e la nuova legge antimafia" pubblicato sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, gli autori effettuano un’approfondita analisi di tutte le tipologie di sub-affidamenti possibili:
 subappalto
 subappalto "a cascata"
 fornitura con posa in opera
 nolo a freddo
 nolo a caldo
 cottimo
Per ciascuna tipologia sono illustrati i riferimenti normativi, le peculiarità, la corretta applicazione e anche alcuni possibili meccanismi utilizzati per aggirare la normativa.

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07 gennaio 2011

LA FINANZA DI PROGETTO E IL CONTRAENTE GENERALE

L'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha predisposto un documento di consultazione sulle problematiche concernenti la realizzazione di infrastrutture strategiche mediante l’istituto della finanza di progetto e mediante contraente generale, al fine di avviare una consultazione on line ed adottare a seguire un atto a carattere generale. Il documento tratta in particolare le problematiche evidenziate di seguito, sulle quali l’AVCP chiede di formulare osservazioni, nonché di segnalare eventuali ulteriori difficoltà applicative:
1 - sussistenza dell’obbligo di selezionare il promotore di infrastrutture strategiche mediante procedure competitive come stabilito, per le infrastrutture ordinarie, dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice);
2 - applicabilità alle infrastrutture strategiche della procedura di “gara unica” prevista, per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto di concessione, dall’articolo 153, commi 1-14, del Codice per le opere ordinarie;
3 - applicabilità alle infrastrutture strategiche della procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia della pubblica amministrazione prevista dall’articolo 153, comma 16, del Codice per le opere ordinarie;
4 - applicabilità alle infrastrutture strategiche del contratto di locazione finanziaria previsto dall’articolo 160-bis del Codice;
5 - possibilità, per il contraente generale, di affidare la progettazione ad un soggetto diverso da quello costituitosi in associazione temporanea di imprese e risultato aggiudicatario.

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SUBCONTRATTI E SUBAPPALTI

I subcontratti di importo inferiore al 2 per cento del valore dell’appalto principale e a 100.000 euro in termini assoluti non sono riconducibili alla nozione di subappalto e, pertanto, non sono soggetti alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante ex art. 18, comma 12, delle legge n. 55/1990, bensì alla semplice comunicazione. In senso contrario non può essere invocato l’art. 18, comma 9, della citata legge n. 55/1990, il quale si limita ad introdurre un procedimento autorizzatorio abbreviato per i subappalti minori, nei quali l’importo dei lavori affidati risulti, rispettivamente, inferiore al due per cento dell’importo dei lavori, ma superiore a 100.000 euro, ovvero inferiore a 100.000 euro, ma superiore al due per cento dell’importo dei lavori affidati. Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 31 maggio 2005 n. 2584

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REGOLAMENTO CE 10 NOVEMBRE 2009 N. 1150/2009 – NUOVI FORMULARI PER BANDI E AVVISI

Dal 21.12.2009, per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, si devono utilizzare i modelli di formulari in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio contenuti nel Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 313/3 del 28.11.2009.

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