27 febbraio 2011

VINCOLO AUTOSTRADALE, OPERE AMOVIBILI NON SANABILI

Il carattere assoluto del vincolo autostradale di cui alle disposizioni di legge relative al piano di nuove costruzioni stradali e autostradali prescinde dalle caratteristiche tecniche dell’opera. Le opere eventualmente realizzate in violazione del vincolo imposto non sono pertanto suscettibili di sanatoria.
Viene proposto ricorso al giudice amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta ex art. 23 l.r. n. 37 del 1985.
In particolare, la ricorrente aveva inoltrato all’A.N.A.S. s.p.a. richiesta di nulla osta al fine di ottenere una concessione in sanatoria relativa ad un prefabbricato ubicato nella fascia di rispetto autostradale.
Il Tar Sicilia invitato a pronunciarsi sul ricorso introduttivo, ha richiamato le argomentazioni giuridiche esplicitate in altra pronuncia della medesima Sezione (Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 giugno 2009, n. 1070).
Il giudice amministrativo, ripercorrendo il filone normativo che regola la materia, ha stabilito alcuni punti fermi:
a. la normativa vigente della Regione Sicilia prevede che le costruzioni realizzate all’interno della fascia di rispetto stradale possano essere oggetto di sanatoria, a condizione che non siano pregiudizievoli per la sicurezza del traffico,
b. la normativa statale impone un vincolo di inedificabilità assoluta sulle fasce di rispetto autostradali, normativa che pertanto non tollera deroghe, né sanatorie;
c. la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, all’art. 41-septies dispone, inoltre, che l’edificazione approntata fuori dal centro abitato deve effettuarsi nel rispetto di distanze minime misurate dal ciglio della strada, distanze determinate con decreto ministeriale considerando la natura e la classificazione delle strade coinvolte;
d. la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in via ormai consolidata, ha confermato che le opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale successivamente alla imposizione del vincolo non sono suscettibili di sanatoria;
e. In particolare, poi, nel caso delle autostrade, il vincolo di inedificabilità è assoluto in quanto non è ammessa alcuna deroga alla distanza minima.
Alla luce di tali considerazioni introduttive, pertanto, a differenza di quanto stabilito in via generale per tutte le strade, il maggior rigore che caratterizza la disciplina delle fasce di rispetto autostradali non risponde solo ad esigenze di sicurezza del traffico e della incolumità delle persone.
Nelle ipotesi delle autostrade, infatti, sovvengono altre necessità legate soprattutto alla possibilità per il concessionario del tratto autostradale di eseguire lavori di manutenzione, di allestire impianti di cantieri, depositare materiali, ecc.
La presenza quindi di costruzioni all’interno della fascia di rispetto, costituirebbe un limite che ostacola il soddisfacimento di interessi pubblici, ritenuti maggiormente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Nel caso di specie, la ricorrente basava le proprie motivazioni prevalentemente sulle caratteristiche fisiche e tecniche dell’opera.
Riteneva pertanto che il rigore normativo applicato alla materia de quo potesse essere in qualche modo derogato in caso di realizzazione di un “prefabbricato montato su ruote”.
Tuttavia, il giudice amministrativo ha sottolineato che il carattere evidentemente amovibile della costruzione non è giuridicamente rilevante ai fini di una deroga alla normativa applicabile, a causa della inidoneità delle caratteristiche tecniche dell’opera a superare sufficientemente le superiori esigenze pubbliche precedentemente spiegate.

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