17 febbraio 2011

FALSO INNOCUO

Il TAR Lazio-Roma, Sezione III, con sentenza 31 dicembre 2010, n. 39288, ha ritenuto, in virtù del principio generale di buona fede, l’illegittimità dell’esclusione di un operatore economico per la dichiarazione che non faccia riferimento espresso alla permanenza dei requisiti anche della impresa ausiliaria, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:
- si sia in presenza di dichiarazioni già rese in sede di prequalifica;
- la clausola della lettera di invito sia ambigua sul punto;
- vi siano stati dei successivi e ripetuti chiarimenti della stazione appaltante;
- la stazione appaltante non ha richiesto nessuna integrazione;
- la dichiarazione sia ripetuta al momento della presentazione dell’offerta ma non sia completa.
A fondamento della sua decisione, il Tar Lazio ha posto una articolata motivazione, in seno alla quale, tra l’altro, ha richiamato l’orientamento sostanzialistico sul falso innocuo, recentemente espresso dalla V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7967/2010.
Tale orientamento si fonda sul disposto dell’art. 38, D.lgs. 163/2006, norma che, al primo comma, ricollega l’esclusione dalla gara al mancato possesso dei requisiti indicati nella dichiarazione, ma che, al comma successivo, non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione.
Da questa circostanza deriva che produce effetto espulsivo esclusivamente l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione, stabilite dal citato art. 38.
Conseguentemente, qualora il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 e la lex specialis non preveda esplicitamente nessuna puntuale prescrizione sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, ma faccia richiamo generico all’assenza delle cause impeditive di cui al medesimo art. 38, l’omissione della dichiarazione non produce alcun pregiudizio agli interessi, perseguiti dalla norma.
Ciò in quanto, in tali circostanze, si verifica un caso di “falso innocuo”, che come tale non può, in mancanza di una previsione normativa o della legge di gara, fondare l’esclusione dalla stessa, considerata la tassatività delle ipotesi di esclusione

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