25 febbraio 2011

DENUNCIA OPERE IN CEMENTO ARMATO, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, A STRUTTURA METALLICA. (SINTESI NORMATIVA )

La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per l'edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74 (concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si occupa di riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica, che viene lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del collegamento tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo edilizio.
L'art. 53 del testo unico definisce le opere in conglomerato cementizio considerando:
- opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio e armature che assolvono a una funzione statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La disciplina della denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, contenuta nell'art. 65 del testo unico, prescrive che tali opere, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori al Comune .
Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, con i seguenti allegati:
- il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Sarà compito del Comune restituire al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui sopra, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, al Comune nella forma e con gli allegati in precedenza elencati.
A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deposita presso il Comune una relazione, redatta in triplice copia, esponendo i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori e, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione, oltre che l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Il Comune restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui sopra con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Inoltre, tutte le costruzioni di cui all'art. 53, c. 1, D.P.R. 380/01, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico che deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'art. 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare al Comune l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Comune e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia al committente e al Comune.

DOCUMENTAZIONE

Fase 1) Deposito della denuncia
Alla denuncia dei lavori, in duplice esemplare, a firma del costruttore, dovranno essere allegati:
1. progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l'ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, firmato dal progettista;
2. relazione tecnica Illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
3. relazione di calcolo firmata dal progettista;
4. certificati d'origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o controllata);
5. disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal progettista;
6. relazione sulle fondazioni firmata dal progettista;
7. relazione geotecnica ed eventuale relazione geologica, redatte ai sensi del D.M. 11/03/88 e firmate dai tecnici a ciò abilitati;
8. nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’ art. 2 del D.P.R. 425/94 (fabbricati ad uso abitativo) la nomina del collaudatore firmata dal committente e la relativa accettazione dell'incarico firmata dal collaudatore incaricato devono essere presentate contestualmente alla denuncia.
Al momento del ricevimento della denuncia si registrano i dati attribuendo un numero progressivo alla pratica; tale numerazione del fascicolo dovrà essere richiamata in tutti i successivi atti presentati.

Fase 2) Deposito della relazione a struttura ultimata
Alla relazione a struttura ultimata devono essere allegati:
a) i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori autorizzati (art. 20 L. 1086/71);
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Fase 3) Deposito della nomina del collaudatore
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
Nella lettera di nomina deve essere precisato il termine entro cui deve essere completato il collaudo che, per le opere di cui all' art. 2 del D.P.R. 425/94, non dovrà superare 60 giorni dal completamento delle strutture.

Fase 4) Deposito del collaudo statico
Il collaudatore deve consegnare due esemplari del certificato di collaudo. Un esemplare viene restituito al collaudatore con apposto il timbro di avvenuto deposito.

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