05 febbraio 2011

CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Il Presidente dell’AVCP, con comunicato del 02.02.2011, ha reso noto che i Certificati di esecuzione dei lavori pubblici, dal 14 febbraio 2011, dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico che sarà accessibile da quella data sul portale Internet dell’Autorità nella sezione servizi ad accesso riservato.
I Certificati di esecuzione dei lavori sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato D dello stesso decreto e trasmesso telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell’Autorità avvenuti in data 06/07/2006 (“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”), in data 18/10/2006 (“Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori”) e in data 13/05/2009 (“Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)”).
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede espressamente che «gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese.
Il comunicato afferma:
1. che a decorrere dalla data del 14 febbraio 2011, i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell’Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
2. che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch’esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell’Autorità. Come nella precedente procedura, il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi del modulo digitale, dovrà produrre e sottoscrivere in duplice copia un documento conforme al richiamato allegato D – di cui una copia sarà rilasciata all’impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante – ed una copia cartacea dei dati inseriti da stampare, sottoscrivere ed archiviare per eventuali successivi controlli;
3. che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
4. che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
5. che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti ex novo sul nuovo sistema;
6. che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
7. che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito link disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.

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