28 febbraio 2011

SICUREZZA E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER GLI APPALTI

Con la Circolare 5/2011, il Ministero del Lavoro ha evidenziato le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.

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RESISTENZA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

Una delle novità salienti introdotte dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate ai sensi della Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e della Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.30 della G.U. del 04 Febbraio 2008 è relativa (paragrafo 11.2.6) al valore medio della resistenza strutturale (Rcm-opera), misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase di progetto (Rcm).
Si evidenzia, in particolare, come sia sempre possibile risalire alle responsabilità di eventuali non conformità (dei valori di resistenza a compressione misurati sui cubetti prelevati a bocca di betoniera o del valore della resistenza a compressione media in opera) quando la Direzione Lavori correttamente effettua i controlli di accettazione al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere procedendo al confezionamento, alla conservazione e alla maturazione dei provini cubici in accordo alle norme UNI EN 12390 parte 1-2-3-4 e successivamente decida di effettuare anche il controllo della resistenza in opera mediante il prelievo delle carote (con rapporto h/d=1 in accordo alla norma EN 12504-1).
In sostanza, la resistenza a compressione valutata sui cubetti a bocca di betoniera consente di stabilire se essa è conforme al valore caratteristico utilizzato dal progettista nel dimensionamento strutturale (valenza strutturale) permettendo, nell’eventualità che il controllo dovesse risultare negativo, di accollare gli oneri derivanti da una minore resistenza a compressione del calcestruzzo fornito rispetto a quella utilizzata per il calcolo strutturale (e pattuita nel contratto commerciale tra produttore e impresa), interamente al fornitore. Generalmente questi oneri possono essere stabiliti come segue:

A) applicazione di una penale tanto maggiore quanto più il valore caratteristico della resistenza a compressione effettiva (Rckeff) si discosta (in meno ovviamente) da quello utilizzato per il calcolo strutturale (Rckprogetto). Ad esempio, a titolo di suggerimento si potrebbe applicare una penale pari al 5 ÷ 10 % del prezzo del calcestruzzo con la Rck pattuita se la resistenza caratteristica effettiva del conglomerato è maggiore del 90% di quella stabilita contrattualmente e una penale del 15 ÷ 20 % se il valore effettivo della resistenza caratteristica dovesse risultare inferiore o uguale al 90% di quella pattuita;

B) applicazione di una riduzione del prezzo anch’essa proporzionale al deficit di resistenza a compressione riscontrato. A titolo di esempio, si potrebbe applicare una riduzione del prezzo così calcolata:
Riduzione Prezzo = 1,25 x (Prezzo Rckprogetto) x [(Rckprogetto – Rckeff): Rckprogetto]
Se si tiene conto delle due voci precedenti nell’eventualità, ad esempio, che la Rckprogetto fosse stata 30 N/mm2 e la Rckeff del calcestruzzo fornito fosse risultata al controllo di accettazione pari a 25 N/mm2 si applicherebbe una penale del 15% e una riduzione di prezzo di circa il 21% e, quindi, il prezzo effettivo del calcestruzzo fornito risulterebbe del 36% inferiore rispetto a quello del calcestruzzo con Rck 30 N/mm2. È evidente che quanto suggerito determina un consistente abbattimento del prezzo del calcestruzzo che, tuttavia, non deve essere visto come un provvedimento “punitivo” nei confronti del produttore, ma va inteso come “deterrente” che stimoli il fornitore ad esercitare in centrale di betonaggio stringenti controlli sulla produzione per evitare di incorrere in controlli di accettazione con esito negativo;
C) costi derivanti dalla necessità, emersa a seguito delle verifiche strutturali, di effettuare interventi di consolidamento o di demolizione e ricostruzione degli elementi realizzati con il calcestruzzo non conforme. In quest’ultima evenienza (demolizione e ricostruzione) non si applica ovviamente né la penale né la riduzione di prezzo.

Nel caso di un controllo di accettazione negativo, ma anche allorquando il Direttore Lavori di fronte ad un controllo di accettazione positivo nutre dubbi sulla qualità delle operazioni di posa in opera, compattazione e maturazione dei getti si può disporre la valutazione della resistenza a compressione in opera per stabilire se il valore è in accordo con quanto stabilito al paragrafo 11.2.6 Norme Tecniche per le Costruzioni. Nella eventualità che:

• il controllo di accettazione fosse risultato positivo e la resistenza a compressione media cubica in opera Rcm-opera risultasse maggiore dell’85% di quella media utilizzata per il dimensionamento strutturale, l’elemento (o gli elementi) sottoposto ad indagine è collaudabile e non necessita di alcun intervento di consolidamento;
• il controllo di accettazione fosse risultato positivo e la resistenza a compressione media cubica in opera risultasse inferiore all’85% di quella media utilizzata per il dimensionamento strutturale, l’opera necessita di una verifica strutturale, effettuata con il valore della resistenza caratteristica cubica in opera divisa per 0.85: (Rck-opera/0.85). Gli oneri derivanti dalla necessità di effettuare eventuali interventi di consolidamento o la demolizione/ricostruzione degli elementi strutturali interessati dalla verifica saranno, in questo caso, accollati interamente all’impresa esecutrice;
• il controllo di accettazione fosse risultato negativo e il valore medio della resistenza a compressione cubica in opera risultasse maggiore dell’85% della resistenza media effettiva del conglomerato, ma ovviamente minore dell’85% di quella utilizzata per il dimensionamento strutturale, gli elementi indagati necessitano di una verifica strutturale. Eventuali oneri derivanti dagli interventi di consolidamento o dalla demolizione ricostruzione in questa evenienza ricadrebbero esclusivamente sul fornitore del conglomerato;
• il controllo di accettazione fosse risultato negativo e la resistenza a compressione media cubica in opera risultasse inferiore all’85% della resistenza media effettiva del conglomerato fornito, gli elementi indagati necessitano di una verifica strutturale e gli oneri derivanti da eventuali interventi di consolidamento o dalla demolizione/ricostruzione verrebbero ripartiti tra fornitore e impresa di costruzione.

In definitiva, quindi, se correttamente e in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni, il Direttore Lavori effettua i controlli di accettazione e successivamente decida di valutare la resistenza a compressione del calcestruzzo in opera sarà sempre possibile stabilire univocamente e con dati oggettivi le azioni da intraprendere e a chi accollare gli oneri derivanti dagli interventi che si rende necessario attuare. (vedi continuazione)

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27 febbraio 2011

PRESCRIZIONI E CONTROLLI DEL CALCESTRUZZO

Con le nuove NTC del DM 14 Gennaio 2008 (obbligatorie dall’1 Luglio 2009) i provini in corso d’opera per la determinazione della Rck del calcestruzzo fornito debbono essere prelevati a cura del DIRETTORE DEI LAVORI o di un suo tecnico di fiducia. Infatti al § 11.2.5.3 delle NTC, si precisa che:
“Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale”.
Se il DL non adempie a questi controlli è responsabile penalmente e civilmente delle eventuali carenze derivanti da un calcestruzzo difforme dalle prestazioni che il progettista deve aver indicato nel progetto in base a quanto richiesto dai paragrafi § 11.2.1 e 11.2.11.

Se il PROGETTISTA è inadempiente perché non prescrive nel progetto le prestazioni del calcestruzzo necessario diventa penalmente e civilmente responsabile dai danni (per es. crollo dopo un sisma) derivanti dall’assenza di queste prescrizioni.

Gli obblighi degli altri soggetti che intervengono nel processo:

LABORATORIO AUTORIZZATO: il Laboratorio deve accertare che i provini prelevati in presenza del DL giungano in laboratorio accompagnati dalla redazione di un apposito verbale di prelievo, dove siano indicati le sigle indelebili apposte dal DL e le etichette che identificano i singoli provini; la certificazione del Laboratorio, attestante i risultati di resistenza dei provini per il controllo di accettazione, deve riportare il riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.

IMPRESA: l’Impresa deve curare la messa in opera e la stagionatura del calcestruzzo affinché la resistenza media del calcestruzzo misurata sulle carote estratte dalla struttura o determinata con prove non distruttive (sclerometria, velocità delle onde ultrasoniche,ecc.) non risulti inferiore all’85% della resistenza media di progetto.

PRODUTTORE DEL CALCESTRUZZO: il Produttore di calcestruzzo deve garantire una fornitura di calcestruzzo la cui Rck, determinata sui provini prelevati in corso d’opera in presenza del DL, sia almeno eguale a quella prescritta nel progetto; inoltre, secondo il § 11.2.8, deve essere garantita una produzione di calcestruzzo industrializzato sottoposto a controlli durante il processo produttivo i cui risultati siano certificati da un ente ispettivo indipendente riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La “prova statica”, per valutare la qualità del calcestruzzo della struttura, secondo quanto è precisato nel § 11.2.5 delle NTC, non è assolutamente sostitutiva delle prove sulla fornitura del calcestruzzo in corso d’opera.
L’obiettivo della prova statica è quello di accertare con prove distruttive (carotaggi) e/o non distruttive (sclerometria, ultrasuoni, ecc) se l’impresa ha messo in opera il calcestruzzo in modo correttamente accettabile tenendo presente che oggettivamente la resistenza del calcestruzzo della struttura è inevitabilmente inferiore a quella indicata nel progetto da determinare sui provini cubici per le maggiori difficoltà esecutive di compattare e stagionare una struttura armata rispetto a un semplice cubetto.
Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera deve essere almeno eguale all’85 % del valor medio della resistenza di progetto come richiesto dal §11. 2. 6 delle NTC. Se ciò non avviene occorre verificare la sicurezza dell’opera.

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OBBLIGHI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO LE NORME TECNCHE PER LE COSTRUZIONI

Di seguito sono indicati i paragrafi (§) delle Norme Tecnche per le Costruzioni (NTC) emanate con DM del 14 Gennaio 2008 ed entrate definitivamente in vigore con il primo Luglio 2009 e della relativa Circolare esplicativa delle NTC, che descrivono e precisano gli obblighi del Progettista e del Direttore dei Lavori.

PROGETTISTA
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di specificare la resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) tenendo presente che per strutture formate da un calcestruzzo di pari resistenza caratteristica che non supera 1500 m3 è possibile adottare il controllo di tipo A semplificato (Rck = Rcm28 – 3,5 MPa) oppure di tipo B statistico (Rck = K • s).
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare la classe di consistenza del calcestruzzo fresco in funzione della densità dei ferri di armatura e/o della complessità geometrica della struttura
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare il diametro massimo (Dmax) dell’aggregato in conformità al copriferro (cf), all’interferro (if), e alla sezione minima (Smin) della struttura: Dmax ≤ 3/4 • cf ; Dmax ≤ cf - 5mm; Dmax ≤ 1/3 Smin.
§ 11.2.11 → il Progettista ha l’obbligo di stabilire la classe di esposizione secondo la norma UNI EN 206-1 oppure UNI 11109 e di indicare i copriferri minimi secondo l’Eurocodice 2 “per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato o in calcestruzzo armato precompresso esposte all’azione dell’ambiente”.

DIRETTORE DEI LAVORI
§ 11.2.8 → il DL preliminarmente deve accertare che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato (FPC, Factory Process Control) e che la fornitura sia accompagnata dal certificato rilasciato dall’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti; in mancanza di questa certificazione la fornitura di calcestruzzo va respinta.
§ 11.2.5.3 → il DL deve eseguire il controllo di accettazione in corso d’opera sulla fornitura di calcestruzzo con almeno un prelievo di due provini per ogni 100 m3 di calcestruzzo o per giorno di getto per un numero totale dei prelievi che dipende dal tipo di controllo (A oppure B). In particolare la norma recita: “Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiale deve riportare il riferimento a tale verbale”. Il Laboratorio Ufficiale, che attesta la resistenza meccanica relativi ai vari prelievi di calcestruzzo, deve far riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.
§ 11.2.6 → se le prove per il controllo di accettazione non soddisfano i valori di resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) di progetto, il DL deve verificare con prove distruttive o non-distruttive che la resistenza media del calcestruzzo in opera (resistenza strutturale) sia almeno pari all’85 % del valore medio della resistenza di progetto (resistenza progettuale); se nel progetto, come spesso avviene, è indicato solo il valore caratteristico ma non è disponibile il valore medio di progetto, questo può essere calcolato secondo il § C 11.2.6 della Circolare esplicativa delle NTC con l’equazione fcm = fck + 8 MPa dove fcm ed fck sono rispettivamente la resistenza media e quella caratteristica di progetto riferita a provini cilindrici.

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PROSPETTIVE DEL CALCESTRUZZO

Nella storia del moderno calcestruzzo, quello cioè iniziato con l’avvento del cemento Portland, sono state individuate tre pietre miliari che hanno caratterizzato il progresso di questo materiale che qualcuno potrebbe forse considerare “maturo”, nel senso che non si intravvedono nuove prospettive di progresso nel futuro.

La prima pietra miliare, del 1906, è la Legge di Duff Abrams espressa matematicamente con l’espressione R = K1 /K2a/c dove R è la resistenza meccanica a compressione, K1 e K2 sono due costanti che dipendono dal tempo a cui si misura la resistenza meccanica, dalla temperatura di stagionatura, dal tipo di cemento e dalla forma del provino. Insomma più di un secolo fa, Abrams aveva previsto, con una sintetica equazione, ciò che noi oggi applichiamo ogni giorno schiacciando cubetti maturati a 20 °C per 1-3-7-28 giorni.

La seconda pietra miliare è la Legge di Jean Bolomey che nel 1907 stabilì la legge per il proporzionamento del calcestruzzo ponendo l’accento sulla combinazione degli aggregati con l’equazione che porta il suo nome e che stabilisce: P = A + (100 –A) • (d/Dmax)1/2 dove P è il passante del cemento e dell’inerte al vaglio di diametro d, Dmax è il diametro massimo dell’aggregato, ed A è un coefficiente che varia tra 8 e 14 a seconda della lavorabilità e del tipo di aggregato alluvionale o frantumato.

Un altro fondamentale contributo al progresso di questo materiale lo si deve all’invenzione degli additivi superfluidificanti, in forma di polinaftalensolfonati (PNS) o polimelamminsolfonati (PMS) scoperti rispettivamente da Kenichi Hattori e da Alois Aignesberger, che hanno rivoluzionato la tecnologia applicativa del calcestruzzo, sia nell’applicazione allo stato fresco fino ad arrivare all’SCC (Self Compacting Concrete), sia allo stato indurito migliorando tutte – nessuna esclusa - le prestazioni in termini di resistenza meccanica, di durabilità, di stabilità dimensionale, ecc. In questo progresso degli additivi superfluidificanti abbiamo già assistito, nel giro di uno-due decenni ad uno stravolgente miglioramento di questi prodotti con l’avvento degli additivi policarbossilici (PCC) per la forte riduzione nella perdita di lavorabilità e per il significativo aumento nella riduzione dell’acqua di impasto.
Insomma, questo materiale è tutt’altro che maturo e già si intravvedono le prospettive di progresso in questo settore: l’impiego delle fibre per migliorare la tenacità e la duttilità del calcestruzzo; il riutilizzo di rifiuti non pericolosi come le sabbie di fonderia per rendere sempre più sostenibile; la prospettiva di inertizzare i rifiuti nucleari; l’impiego delle nanotecnologie per monitorare lo stato di salute delle strutture. (vedi articoli su ENCO).

L’impiego delle nanotecnologie per affrontare la Scienza e la Tecnologia del calcestruzzo è tutt’altro che recente, viene da lontano e si diparte oggi attraverso numerosi canali.
Già verso gli anni ’50 del secolo scorso, Powers, Feldman e Brunauer affrontarono lo studio delle micro - e nano - particelle di cemento idratato con l’ausilio dell’adsorbimento di gas (azoto o vapor acqueo) senza poterle vedere non disponendo ancora della microscopia elettronica a scansione.
Oggi i chimici, che sintetizzano nuovi polimeri per gli additivi superfluidificanti, progettano macromolecole, capaci di attaccarsi o staccarsi al punto ed al momento giusto dalle nano-particelle di cemento idratato, in funzione della loro applicazione: nel settore del calcestruzzo preconfezionato nei climi più disparati o in quello del calcestruzzo prefabbricato con e senza trattamento a vapore.

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VINCOLO AUTOSTRADALE, OPERE AMOVIBILI NON SANABILI

Il carattere assoluto del vincolo autostradale di cui alle disposizioni di legge relative al piano di nuove costruzioni stradali e autostradali prescinde dalle caratteristiche tecniche dell’opera. Le opere eventualmente realizzate in violazione del vincolo imposto non sono pertanto suscettibili di sanatoria.
Viene proposto ricorso al giudice amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta ex art. 23 l.r. n. 37 del 1985.
In particolare, la ricorrente aveva inoltrato all’A.N.A.S. s.p.a. richiesta di nulla osta al fine di ottenere una concessione in sanatoria relativa ad un prefabbricato ubicato nella fascia di rispetto autostradale.
Il Tar Sicilia invitato a pronunciarsi sul ricorso introduttivo, ha richiamato le argomentazioni giuridiche esplicitate in altra pronuncia della medesima Sezione (Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 giugno 2009, n. 1070).
Il giudice amministrativo, ripercorrendo il filone normativo che regola la materia, ha stabilito alcuni punti fermi:
a. la normativa vigente della Regione Sicilia prevede che le costruzioni realizzate all’interno della fascia di rispetto stradale possano essere oggetto di sanatoria, a condizione che non siano pregiudizievoli per la sicurezza del traffico,
b. la normativa statale impone un vincolo di inedificabilità assoluta sulle fasce di rispetto autostradali, normativa che pertanto non tollera deroghe, né sanatorie;
c. la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, all’art. 41-septies dispone, inoltre, che l’edificazione approntata fuori dal centro abitato deve effettuarsi nel rispetto di distanze minime misurate dal ciglio della strada, distanze determinate con decreto ministeriale considerando la natura e la classificazione delle strade coinvolte;
d. la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in via ormai consolidata, ha confermato che le opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale successivamente alla imposizione del vincolo non sono suscettibili di sanatoria;
e. In particolare, poi, nel caso delle autostrade, il vincolo di inedificabilità è assoluto in quanto non è ammessa alcuna deroga alla distanza minima.
Alla luce di tali considerazioni introduttive, pertanto, a differenza di quanto stabilito in via generale per tutte le strade, il maggior rigore che caratterizza la disciplina delle fasce di rispetto autostradali non risponde solo ad esigenze di sicurezza del traffico e della incolumità delle persone.
Nelle ipotesi delle autostrade, infatti, sovvengono altre necessità legate soprattutto alla possibilità per il concessionario del tratto autostradale di eseguire lavori di manutenzione, di allestire impianti di cantieri, depositare materiali, ecc.
La presenza quindi di costruzioni all’interno della fascia di rispetto, costituirebbe un limite che ostacola il soddisfacimento di interessi pubblici, ritenuti maggiormente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Nel caso di specie, la ricorrente basava le proprie motivazioni prevalentemente sulle caratteristiche fisiche e tecniche dell’opera.
Riteneva pertanto che il rigore normativo applicato alla materia de quo potesse essere in qualche modo derogato in caso di realizzazione di un “prefabbricato montato su ruote”.
Tuttavia, il giudice amministrativo ha sottolineato che il carattere evidentemente amovibile della costruzione non è giuridicamente rilevante ai fini di una deroga alla normativa applicabile, a causa della inidoneità delle caratteristiche tecniche dell’opera a superare sufficientemente le superiori esigenze pubbliche precedentemente spiegate.

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26 febbraio 2011

FASCIA DI RISPETTO STRADALE E AUTOSTRADALE

L'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992).
Il limite in questione è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R. Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001).
Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 in tema di parcheggi pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di essa rispetto alle sole disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non può superare previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali.
La fascia di rispetto autostradale, disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28, comma 1, del relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30, è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade. Trattandosi, quindi, di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità pubblica, non può trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso, in virtù dell’espressa esclusione sancita dall'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990. Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010, n. 16967

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che “nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934).

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FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto sono vincoli imposti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, per ragioni di interesse generale, in ragione della vicinanza a luoghi o opere di interesse pubblico (strade, autostrade, cimiteri ecc…). Ipotesi tipiche sono la fascia di rispetto stradale prevista dall’art. 18 del DLGS n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e artt. 26-28 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), la fascia di rispetto cimiteriale di cui al RD 1265/1934 art. 338 e successive modificazioni e la fasce di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/1980 art 49.
Si tratta di vincoli ai quali è riconosciuta natura conformativa, per essere configurati in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti e beni che si trovano nelle suddette condizioni nonché in considerazione del fatto che il vincolo così imposto non è funzionale alla vicenda ablatoria.
Dalla natura conformativa del vincolo consegue che lo stesso non è soggetto a decadenza (Tar Lombardia, Sez. II Milano n. 5215 del 1 dicembre 2009; C.d.S. Sez. IV n. 4259 del 31 luglio 2007; Tar Puglia, Sez. I Salerno, n. 2178 del 27 novembre 2006). Consegue altresì che, in caso di esproprio, l'inclusione dei terreni in fascia di rispetto è rilevante ai fini indennitari.
La natura inedificabile è affermata da costante e uniforme giurisprudenza (cfr. Corte di Cass. Sez. I n. 11830 del 21 maggio 2009; Corte di Cass. Sez. I n. 81221 del 3 aprile 2009).

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25 febbraio 2011

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dai successivi disposti normativi, sono:
- tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati;
- tali operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità;
- i pagamenti devono riportare dei codici identificativi (CIG – CUP).

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ritenuto opportuno pubblicare un documento al fine di riepilogare le soluzioni ai problemi di carattere applicativo ed interpretativo, fornendo un inquadramento generale della materia e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte.
Inoltre ha predisposto anche una serie di schemi di clausole da inserire nei contratti per l’attuazione degli obblighi di tracciabilità.
In particolare, viene chiarito il concetto di conto dedicato, che non implica l’obbligo di aprire un nuovo conto per ogni commessa pubblica, ma che si traduce nell’obbligo di indicarne gli estremi all’amministrazione pubblica nel termine di sette giorni dall’accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica e in ogni caso prima che venga effettuata un’operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato.
Relativamente agli strumenti di pagamento, oltre ai bonifici, sono da considerare idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica (in questo caso è necessario che i codici siano inseriti fin dall’inizio della procedura elettronica dal beneficiario). Viceversa, il servizio di pagamento RID allo stato attuale non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità.
Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario sono costituiti dai codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall’amministrazione appaltante e dai contraenti privati.

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DENUNCIA OPERE IN CEMENTO ARMATO, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, A STRUTTURA METALLICA. (SINTESI NORMATIVA )

La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per l'edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74 (concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si occupa di riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica, che viene lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del collegamento tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo edilizio.
L'art. 53 del testo unico definisce le opere in conglomerato cementizio considerando:
- opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio e armature che assolvono a una funzione statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La disciplina della denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, contenuta nell'art. 65 del testo unico, prescrive che tali opere, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori al Comune .
Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, con i seguenti allegati:
- il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Sarà compito del Comune restituire al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui sopra, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, al Comune nella forma e con gli allegati in precedenza elencati.
A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deposita presso il Comune una relazione, redatta in triplice copia, esponendo i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori e, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione, oltre che l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Il Comune restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui sopra con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Inoltre, tutte le costruzioni di cui all'art. 53, c. 1, D.P.R. 380/01, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico che deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'art. 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare al Comune l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Comune e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia al committente e al Comune.

DOCUMENTAZIONE

Fase 1) Deposito della denuncia
Alla denuncia dei lavori, in duplice esemplare, a firma del costruttore, dovranno essere allegati:
1. progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l'ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, firmato dal progettista;
2. relazione tecnica Illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
3. relazione di calcolo firmata dal progettista;
4. certificati d'origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o controllata);
5. disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal progettista;
6. relazione sulle fondazioni firmata dal progettista;
7. relazione geotecnica ed eventuale relazione geologica, redatte ai sensi del D.M. 11/03/88 e firmate dai tecnici a ciò abilitati;
8. nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’ art. 2 del D.P.R. 425/94 (fabbricati ad uso abitativo) la nomina del collaudatore firmata dal committente e la relativa accettazione dell'incarico firmata dal collaudatore incaricato devono essere presentate contestualmente alla denuncia.
Al momento del ricevimento della denuncia si registrano i dati attribuendo un numero progressivo alla pratica; tale numerazione del fascicolo dovrà essere richiamata in tutti i successivi atti presentati.

Fase 2) Deposito della relazione a struttura ultimata
Alla relazione a struttura ultimata devono essere allegati:
a) i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori autorizzati (art. 20 L. 1086/71);
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Fase 3) Deposito della nomina del collaudatore
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
Nella lettera di nomina deve essere precisato il termine entro cui deve essere completato il collaudo che, per le opere di cui all' art. 2 del D.P.R. 425/94, non dovrà superare 60 giorni dal completamento delle strutture.

Fase 4) Deposito del collaudo statico
Il collaudatore deve consegnare due esemplari del certificato di collaudo. Un esemplare viene restituito al collaudatore con apposto il timbro di avvenuto deposito.

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23 febbraio 2011

SCELTA, GETTO E CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO

“USA E GETTA” è un manualetto pratico studiato specificatamente per gli operatori di cantiere, frutto della collaborazione tra la Scuola Edile di Bergamo, la Commissione Tecnica Gruppo Giovani A.C.E.B. e la Calcestruzzi SpA.
Lo scopo è quello di agevolare gli operatori attraverso semplici regole strutturate secondo schemi, disegni e vignette di facile comprensione, in modo che essi possano effettuare in maniera corretta tutte le operazioni concernenti le opere in calcestruzzo, anche alla luce delle nuove normative tecniche.

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MILLEPROROGHE

Pubblicato nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (milleproroghe): prorogate al 31 marzo 2011 le agevolazioni in materia di requisiti di cui all'art. 253, commi 9-bis e 15-bis del d.lgs. n. 163 del 2006.
9-bis
. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 marzo 2011, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
(termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010)
15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 marzo 2011 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
(termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010)

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22 febbraio 2011

CESSIONE PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO

La cessione del credito può avvenire pro soluto o pro solvendo, ovvero con garanzia della sola esistenza e validità del credito o con la garanzia aggiuntiva della solvibilità del debitore ceduto.

Cessione pro solutoLa legge, all'art. 1267 cod. civ., dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.
Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.
Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.

Cessione pro solvendoLo stesso art. 1267 cit., però, stabilisce altresì che il creditore cedente ha la possibilità di scegliere di garantire, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore ceduto, assumendosi, in tal modo, un'ulteriore responsabilità.

Le due modalità di cessione del credito differiscono, pertanto, nei seguenti elementi:
- nella cessione pro soluto, il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione;
- nella cessione pro solvendo, invece, il creditore che trasferisce il credito è responsabile non solo dell'esistenza e della validità dello stesso al momento della cessione, ma anche della solvibilità del debitore ceduto; infatti, nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario, questi può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito detto credito.

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LA CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 554/99 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 115, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse.
La S.C., conformemente a Cass. Civ., Sez. I, 26 giugno 2008, n. 17496, ha affermato questo principio prendendo spunto dalla disciplina precedente, in cui tale previsione mancava, e con riferimento alla quale, ha ritenuto che alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non si applica l'art. 69, comma 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.).
Va precisato che l'art. 115, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, peraltro, ne riproduce la stessa disciplina di forma all'art. 117, comma 2, per il quale "ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici".La stessa norma, al comma 1, estende le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 (recante la disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al codice del 2006, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Con riferimento a tale disciplina, si è affermato (Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".
Analogamente, anche "la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti, quale risultante dal c.c., tanto che l'art. 1, comma 2, della L. citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, resta salva l'applicazione delle norme del codice civile".
La conclusione, secondo la S.C. è che l'applicabilità ai contratti di appalto di lavori pubblici della la disciplina della legge n. 52 cit., ha inteso rendere operante in questa materia la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa.
(Cassazione civile Sentenza 12/03/2010, n. 6038)

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21 febbraio 2011

SICUREZZA E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER GLI APPALTI

Con la Circolare 5/2011, il Ministero del Lavoro ha evidenziato le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.

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17 febbraio 2011

FALSO INNOCUO

Il TAR Lazio-Roma, Sezione III, con sentenza 31 dicembre 2010, n. 39288, ha ritenuto, in virtù del principio generale di buona fede, l’illegittimità dell’esclusione di un operatore economico per la dichiarazione che non faccia riferimento espresso alla permanenza dei requisiti anche della impresa ausiliaria, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:
- si sia in presenza di dichiarazioni già rese in sede di prequalifica;
- la clausola della lettera di invito sia ambigua sul punto;
- vi siano stati dei successivi e ripetuti chiarimenti della stazione appaltante;
- la stazione appaltante non ha richiesto nessuna integrazione;
- la dichiarazione sia ripetuta al momento della presentazione dell’offerta ma non sia completa.
A fondamento della sua decisione, il Tar Lazio ha posto una articolata motivazione, in seno alla quale, tra l’altro, ha richiamato l’orientamento sostanzialistico sul falso innocuo, recentemente espresso dalla V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7967/2010.
Tale orientamento si fonda sul disposto dell’art. 38, D.lgs. 163/2006, norma che, al primo comma, ricollega l’esclusione dalla gara al mancato possesso dei requisiti indicati nella dichiarazione, ma che, al comma successivo, non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione.
Da questa circostanza deriva che produce effetto espulsivo esclusivamente l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione, stabilite dal citato art. 38.
Conseguentemente, qualora il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 e la lex specialis non preveda esplicitamente nessuna puntuale prescrizione sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, ma faccia richiamo generico all’assenza delle cause impeditive di cui al medesimo art. 38, l’omissione della dichiarazione non produce alcun pregiudizio agli interessi, perseguiti dalla norma.
Ciò in quanto, in tali circostanze, si verifica un caso di “falso innocuo”, che come tale non può, in mancanza di una previsione normativa o della legge di gara, fondare l’esclusione dalla stessa, considerata la tassatività delle ipotesi di esclusione

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LE FUNZIONI DEL RUP NEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI

L’art. 272 del Nuovo Regolamento assegna al Responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singola acquisizione. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il Responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove presente, relativo all’esercizio successivo.
Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il Responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
Il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.
La fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.

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16 febbraio 2011

PROTOCOLLO D’INTESA A ROMA

E’ stato sottoscritto tra la Prefettura di Roma, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, e sindacati territoriali dell'edilizia, un Protocollo d’intesa con cui le parti intendono contribuire alla lotta al lavoro nero, all'evasione contributiva e alla presenza d'imprese irregolari negli appalti pubblici nel territorio della provincia di Roma. Utile ai fini dell’aggiornamento dei Capitolati speciali d’appalto.

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RUP E REGIME DELLE RESPONSABILITÀ

Il Nuovo Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità introducendo una novità di assoluto rilievo (art. 10, comma 7): l’obbligo, per il Responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n. 1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994.
L’obbligo di rendiconto assume i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del procedimento - entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo - trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del Codice.

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15 febbraio 2011

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA RETRIBUTIVA

L’art. 5 del Nuovo Regolamento, recante «Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore», ripropone, solo in parte, le disposizioni dell’art. 13 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture.
A termini del comma 1, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
Il Responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), sottoscritta dagli interessati.
Spetta, altresì, al Responsabile del procedimento, nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, provvedere all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

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14 febbraio 2011

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA

La Parte I, Titolo II del Nuovo Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture - detta norme in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Nuovo Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A termini del comma 8, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 6 del Nuovo Regolamento, recante disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero del direttore dell’esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 136 del Codice. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle Casse Edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).
Non risulta riproposta, nell’ultima versione del Regolamento, la norma secondo cui in caso di DURC che accerti la non corrispondenza alla stima di congruità della manodopera compiuta in sede progettuale, il responsabile del procedimento, in base all’entità dello scostamento aveva, alternativamente, facoltà di: rimandare la valutazione di congruità in sede di collaudo; diffidare per iscritto il contraente; proporre la risoluzione del contratto.

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RUP E ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, l’art. 121, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (Nuovo Regolamento) assegna al responsabile del procedimento la funzione di esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 86, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Tale disposizione si applica, quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del Codice e superiore alla soglia di cui all’art. 122, comma 9, del Codice, così come ai servizi e alle forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) e superiore alla soglia di cui all’art. 124, comma 8.

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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Sulla base dell’interpretazione del combinato disposto dei commi 9 e 12 dell’art. 18 della legge n. 55/90 (oggi art. 118 del Codice dei contratti) si ricava che, in ragione del valore economico del contratto stipulato tra impresa appaltatrice ed imprese terze, si possono distinguere tre tipologie di contratti:
- un primo tipo di contratto, di importo superiore sia a euro 100.000,00 sia al 2% del valore dell’intero appalto (art. 18, comma 12, della legge n. 55/90), inquadrabile come subappalto e soggetto ad autorizzazione da rilasciare da parte della stazione appaltante nel termine di 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge n. 55/90;
- un secondo tipo di contratto, di importo inferiore al 2% dei lavori affidati ma superiore a euro 100.000,00 ovvero, il contrario, cioè superiore al 2% dei lavori stessi ma inferiore a euro 100.000,00, inquadrabile anch’esso come subappalto ma per il quale i tempi di rilascio della relativa autorizzazione sono ridotti a 15 giorni (sempre ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge n. 55/90, ultima parte);
- un terzo tipo di contratto, di importo inferiore sia a euro 100.000,00 sia al 2% del valore dell’intero appalto, inquadrabile, per esclusione, nell’istituto del subcontratto e, pertanto, soggetto all’obbligo di semplice comunicazione alla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 18, comma 12, della legge n. 55/90, ultima parte). (TAR Lombardia Sez.III Milano - Sentenza 18 gennaio 2006 n°99)

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06 febbraio 2011

LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE UE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

L’Unione Europea proporrà delle modifiche alle regole sul public procurement a partire dal 2012, avviando una consultazione con le parti interessate che riguarderà la modernizzazione delle norme, degli strumenti e dei metodi relativi agli appalti pubblici per conseguire meglio gli obiettivi.
I risultati della consultazione dovrebbero consentire una rielaborazione della disciplina contenuta nelle direttive 17 e 18 sotto il profilo del miglioramento dei costi della normativa europea in materia di appalti pubblici.
La pubblicazione del Libro Verde apre la procedura, ponendo una serie di questioni appresso indicate:
• Rendere l’aggiudicazione degli appalti pubblici più facile e flessibile;
• Facilitare ulteriormente l’accesso alla contrattazione pubblica su base europea , specialmente per le piccole e medie imprese;
• Fare sì che i contratti pubblici possano costituire un migliore supporto di altre politiche di sviluppo;
Le risposte e i contributi a tali interrogativi potranno essere utilmente inviati - entro e non oltre il 18 aprile 2011 al seguente indirizzo: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu

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D.M. 18 OTTOBRE 2010 - COSTO DEL LAVORO NEGLI APPALTI DI SERVIZI

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.o. al n. 303 del 20 dicembre 2010 il decreto del Ministro del Lavoro, recante la determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi "distintamente per le aziende che occupano da sedici a cinquanta dipendenti e per quelle con oltre cinquanta dipendenti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, con decorrenza dal mese di ottobre 2010".
Il Codice dei Contratti Pubblici prevede infatti, all'art. 87, comma 2, lettera g), che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, "sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali".

Tabelle allegate

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05 febbraio 2011

DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDATI PAGAMENTI

Il 24 gennaio 2011, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato in via definitiva - con 24 voti a favore e 3 astensioni (Italia, Germania e Austria) - il testo di nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti.
Con questa approvazione è stata completata la procedura di approvazione formale del nuovo testo di Direttiva che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Dopo la pubblicazione, l`Italia avrà due anni per recepire il contenuto del nuovo testo nella normativa nazionale.
La nuova Direttiva europea sui ritardati pagamenti si applicherà, tra l`altro, al settore dell'edilizia, ivi compresi i lavori pubblici.
Contrariamente a quanto avvenuto con la precedente direttiva europea n°2000/35/CE del 29 giugno 2000 (il decreto legislativo n°231/2002 di attuazione ne aveva escluso l'applicazione in particolare ai lavori pubblici), il testo di direttiva fa esplicito riferimento ai lavori pubblici e agli interventi in edilizia.
Per quanto riguarda i contratti pubblici, il testo di nuova Direttiva prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni per i contratti con la Pubblica Amministrazione ed aumenta notevolmente gli indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A., introducendo in particolare un tasso di interesse base (tasso BCE) dell'8% sin dal 1° giorno di ritardo.
L`attuale normativa italiana sui lavori pubblici prevede il pagamento delle somme dovute entro un termine di 75 giorni e tassi di indennizzo molto bassi in caso di ritardo (nel 2011: tasso dell`1,5% nei primi 60 giorni di ritardo).
Per quanto riguarda invece i contratti privati, il testo di nuova direttiva garantisce la liberta` contrattuale, limitandosi a chiedere che tempi di pagamento superiori ai 60 giorni siano adeguatamente giustificati, e prevede sanzioni in caso di ritardo rispetto ai tempi fissati nel contratto.
Le misure gia` adottate dal Governo italiano per velocizzare i pagamenti da parte dello Stato nei confronti delle imprese prevedono:
- ``la legge 102/2009 prevede all`articolo 9, l`introduzione di una serie di misure organizzative per garantire il sollecito pagamento alle imprese delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e somministrazioni e sanare i debiti pregressi``;
- ``dal gennaio 2011 e` previsto che i crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione possano essere compensati con le somme dovute al fisco per tributi iscritti a ruolo``;
- ``con la legge n. 220 del 2010 - legge di stabilita` 2011 - e` stato istituito, presso il Ministero dell`interno, un Fondo di 60 milioni di euro per l`anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori``.

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ISTITUZIONE COMUNALE EX ART. 114 TUEL

L’istituzione, come risulta dall’art. 114 del TUEL, è un organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Si tratta di un organismo che non ha personalità giuridica, ma opera all’interno dell’ente locale di riferimento con la sola autonomia gestionale. In sostanza, è privo di un’autonoma soggettività e gli atti che compie sono imputabili direttamente all’ente locale.
Conseguentemente, a prima vista nessuna delle due previsioni normative [art. 6, commi 2 e 3 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010] sembrerebbe direttamente applicabile.
Tuttavia, considerata la finalità che il legislatore si prefigge, vale a dire di contenere la spesa inerente incarichi pubblici in organismi strumentali agli enti locali e con specifico riferimento alla previsione contenuta nel comma 2, di evitare che venga erogato alcun compenso in favore degli amministratori degli enti che ricevono contributi pubblici, deve ritenersi che in relazione alle istituzioni gli enti locali siano tenuti ad applicare rigorosi criteri di contenimento dei costi, considerato che le risorse che le stesse utilizzano sono provenienti in larga misura, se non totalmente, dall’ente locale di riferimento.
Infatti, ferma restando ogni questione in ordine alla circostanza che anche prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, potesse essere riconosciuta un’indennità continuativa a soggetti qualificati come amministratori della Istituzione, soggetto privo di personalità giuridica e dotato solo di autonomia gestionale, sicuramente dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010 e, in particolare, della previsione contenuta nel co. 2 dell’art. 6, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni. Infatti, se è vietato corrispondere compensi agli amministratori di enti dotati di personalità giuridica se questi ultimi ricevono contributi da enti pubblici, a maggior ragione non possono essere riconosciuti compensi a soggetti che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali che dipendano finanziariamente dall’ente locale di riferimento. Va esclusa la possibilita' di attribuire compensi ai membri del cda dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010
Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 23/12/2010 n. 1065

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DAL 1 GENNAIO ALBI PRETORI SOLO ONLINE

A partire dal 1 gennaio di quest'anno le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E' infatti entrato in vigore l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.
Per quanto riguarda i bandi di gara ("procedure a evidenza pubblica") e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di propria competenza).
A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

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CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Il Presidente dell’AVCP, con comunicato del 02.02.2011, ha reso noto che i Certificati di esecuzione dei lavori pubblici, dal 14 febbraio 2011, dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico che sarà accessibile da quella data sul portale Internet dell’Autorità nella sezione servizi ad accesso riservato.
I Certificati di esecuzione dei lavori sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato D dello stesso decreto e trasmesso telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell’Autorità avvenuti in data 06/07/2006 (“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”), in data 18/10/2006 (“Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori”) e in data 13/05/2009 (“Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)”).
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede espressamente che «gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese.
Il comunicato afferma:
1. che a decorrere dalla data del 14 febbraio 2011, i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell’Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
2. che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch’esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell’Autorità. Come nella precedente procedura, il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi del modulo digitale, dovrà produrre e sottoscrivere in duplice copia un documento conforme al richiamato allegato D – di cui una copia sarà rilasciata all’impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante – ed una copia cartacea dei dati inseriti da stampare, sottoscrivere ed archiviare per eventuali successivi controlli;
3. che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
4. che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
5. che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti ex novo sul nuovo sistema;
6. che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
7. che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito link disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.

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DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO

Le dichiarazioni di avvalimento dei soggetti che concorrono alle gare pubbliche dovranno essere trasmesse per ciascuna gara di lavori, servizi o forniture dalle pubbliche amministrazioni all’Autorità esclusivamente mediante il nuovo servizio informatico “Comunicazioni di avvalimento – Trasmissioni”, disponibile sul portale dell’AVCP, come indicato dal comunicato del Presidente del 24 novembre 2010.
Gli appalti di cui occorre comunicare i dati secondo le nuove modalità sono quelli aggiudicati a partire dal 30 luglio 2010. Il servizio è ad accesso riservato e necessita la registrazione all’anagrafe dell’Osservatorio.
Per soddisfare la necessità di attuare la pubblicità degli atti, è disponibile anche un servizio ad accesso libero, “Comunicazioni di avvalimento – Consultazione”. Le altre fattispecie di comunicazioni, già previste nei prospetti allegati all’Atto di determinazione n. 1/2008 dell’AVCP, dovranno continuare ad essere trasmesse secondo le modalità precedenti ma con l’utilizzo degli allegati A, B e C di cui al Comunicato del Presidente del 29 luglio 2010.

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