27 dicembre 2010

DURC - DAL 1° GENNAIO 2011 VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Le parti sociali dell'edilizia hanno firmato il 28/10/2010 un accordo finalizzato a contrastare il lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati.L'accordo prevede l'introduzione nel documento unico di regolarità contributiva di "indici di congruità della manodopera" in accordo alle disposizioni dell'art. 118, comma 6-bis, del D. Lgs. 163/2006.
In particolare si prevede che la Cassa Edili verifichi, con riferimento allo specifico contratto, la congruità dell'incidenza sul valore complessivo dell'opera del costo della manodopera.
L'accordo sottoscritto riporta in allegato le percentuali di incidenza del costo del lavoro (comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili) che costituiscono valori minimi, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.
Tali percentuali saranno oggetto di un periodo di sperimentazione (dal 01/01/2011 al 31/12/2011), che coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 01/01/2011.
Durante il periodo della sperimentazione, eventuali irregolarità sulla congruità dell´incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC.
Il sistema della verifica della congruità dell´incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 01/01/2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data.
Per i lavori privati la verifica di congruità sarà applicata esclusivamente a quelli di entità pari o superiore a 70.000 Euro.

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IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento:

a) l'impresa ausiliaria può anche essere una mandante all'interno del raggruppamento temporaneo; a ciò non osta l'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) l'impresa concorrente può avvalersi dell'ISO 9001 dell'impresa ausiliaria per la riduzione alla metà dell'importo delle cauzioni ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) la dichiarazione del raggruppamento di voler subappaltare opere scorporabili non subappaltabili non conduce all’esclusione del raggruppamento ove questo sia dotato della relativa qualificazione ma impedisce solo l’effettiva subappaltabilità di dette opere.
(Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2010, n. 8043)

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24 dicembre 2010

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

LEGGE 17 DICEMBRE 2010, N. 217
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 .


Pubblicata in G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 la L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, tra le quali importanti disposizioni interpretative degli articoli 3 e 6 ed attuative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Le modifiche apportate agli artt. 6 e 7 del decreto-legge, inerenti la tracciabilità finanziaria, riguardano:

- I contratti stipulati precedentemente alla data del 07/09/2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti dovranno essere adeguati alle disposizioni sulla tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 187/2010 in oggetto, e non più entro il 07/03/2011 (180 giorni dall'entrata in vigore della L. 136/2010).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1374 del Codice civile, detti contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3, della L. 136/2010.

- Viene innalzato il limite per le spese giornaliere da 500 a 1500 euro. La Determinazione n. 8/2010 dell'AVCP ha chiarito che detta somma è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.
Inoltre è aggiunta la seguente previsione: «L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»

- Sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e di Poste italiane Spa, il CUP potrà essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

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TRACCIABILITÀ: PUBBLICATE ULTERIORI INDICAZIONI DELL’AVCP

Pubblicata la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 contenente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”. L’atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall’Autorità lo scorso 18 novembre “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187”.

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CONTRIBUZIONI: EMANATA LA DELIBERA PER I CONTRIBUTI OBBLIGATORI DEL 2011

Pubblicata la Delibera del 3 novembre 2010 dell’AVCP che indica per il 2011 le modalità, i termini e le entità per il versamento dei contributi obbligatori all’Autorità da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di servizi e forniture. La Deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2011.

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19 dicembre 2010

MARCATURA CE DEI DISPOSITIVI DI RIDUZIONE DEL RUMORE DA TRAFFICO STRADALE


L'UNI/TR 11338:2009 "Acustica - Marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale", pubblicato a Dicembre 2009, per l'applicazione della marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 Aprile 1993 n° 246 "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" (CPD), si applica a tutti i tipi di sistemi antirumore definiti dalla UNI 11160:2005 "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra". Quest'ultima Norma venne elaborata affinché vi si trovasse un riferimento unitario per quanto concerne i sistemi antirumore sia stradali sia ferroviari.
Per la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale si applicano le procedure previste per il sistema di attestazione di conformità alla UNI EN 14388.

Il fabbricante è il Responsabile del rispetto dell'insieme degli obblighi connessi alla marcatura CE, che può avvalersi di un organismo esterno per la consulenza.
I dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale, possono presentarsi come:
• prodotti singoli (per esempio pannelli acustici);
• sistemi in kit (per esempio pannelli acustici + montanti + guarnizioni);
• possono essere omogenei o eterogenei;
• sistemi in kit omogenei (per esempio pannelli metallici + montanti + guarnizioni);
• sistemi in kit eterogenei (per esempio pannelli metallici + lastre in PMMA + cornice per lastre + montanti + guarnizioni) per ognuno dei quali sono necessarie specifiche modalità di marcatura.

Esistono cinque possibilità per la marcatura CE:
1. il fabbricante fabbrica un solo prodotto e lo mette sul mercato;
2. fabbrica tutte le parti di un sistema e mette tale sistema sul mercato;
3. fabbrica un elemento e un suo fornitore gli vende un secondo componente anche non marcato CE; il fabbricante mette l'insieme che costituisce un kit sul mercato e questo viene marcato CE;
4. fabbrica un solo elemento e acquista sul mercato gli altri componenti necessari per il suo sistema il fabbricante mette il kit sul mercato e sia le singole parti acquistate dal fornitore che il kit vengono marcate CE, perché disponibili alla vendita separatamente;
5. fabbrica ogni elemento individualmente e li mette separatamente sul mercato; ogni elemento individualmente viene marcato CE.


Si possono quindi avere tre tipi di produzione:
1. monoprodotto immesso sul mercato con marchio CE;
2. famiglie omogenee di prodotti: si può marcare CE un solo prodotto per ogni famiglia (quello con le prestazioni inferiori);
3. kit diversi: si producono vari tipi di kit ognuno dei quali deve essere marcato CE, rispettando le cinque opzioni precedenti.


L'Università di Bologna, in collaborazione con ACAI - Sezione antirumore (MI), Istituto Giordano (Bellaria, FC) e Modulo Uno (TO), ha predisposto una Guida pratica alla marcatura CE dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale (Guida pratica alla marcatura CE vr. 1.3 del 1 Aprile 2008)
Scarica l'articolo: M. Garai, G. Brero, La marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale, Strade & Autostrade, Anno XI n. 65, 263-266 (2007) (PDF, 2.84 MB)
L'Università di Bologna, su incarico ed in collaborazione con ANAS - Centro Sperimentale di Cesano (Roma), ha predisposto il disciplinare tecnico per i dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale.

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14 dicembre 2010

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10/12/2010, n. 288, Supplemento Ordinario n. 270/L, il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, rubricato come D.P.R. 05/10/2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il giorno 08/06/2011, ad eccezione degli articoli 73 e 74, recanti rispettivamente «Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione» e «Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione», che entreranno invece in vigore dal 25/12/2010.
Alcuni articoli non sono stati ammessi al visto da parte della Corte dei Conti. Si tratta precisamente:
- dell'art. 72;
- dell'art. 79, comma 21;
- all'art. 238, comma 1 della frase: «o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»- dell'art. 327, comma 2;
- dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34;
- dell'art. 357, comma 22 della frase: «In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79».

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13 dicembre 2010

NUOVI CRITERI PER L’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Il D.M. 27 settembre 2010, che definisce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281.Il decreto ribadisce l'obbligo (per il produttore) di effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, già previsto dalla precedente regolamentazione.
Dal suddetto obbligo sono esclusi alcuni rifiuti inerti in quanto considerati già conformi ai criteri di ammissibilità stabiliti nel decreto stesso, tra i quali i seguenti rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni (tra parentesi il codice CER):
Cemento (17 01 01)
Mattoni (17 01 02)
Mattonelle e ceramiche (17 01 03)
Miscugli di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche (17 01 07)
Vetro (17 02 02)
Terra e rocce (17 05 04) - Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico (10 12 08)

È infine confermata (art. 6 comma 7 lett. c) la possibilità di conferire i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi anche in discariche per rifiuti non pericolosi, a condizione che tali discariche rispettino i requisiti indicati all'allegato 2 del decreto stesso (deposito in celle esclusivamente dedicate, obbligo di copertura e allestimento di apposita area, etc.).
Clicca qui per scaricare il testo del D.Lgs. 36/2003

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IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI INVIATO ALLA G.U. PER LA PUBBLICAZIONE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad inviare alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione il testo del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre scorso.
Non è ancora noto il provvedimento registrazione, ma secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che non siano stati ammessi al visto della Corte dei Conti i seguenti articoli:
- art. 72 "Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione";
- art. 79, comma 21, definizione delle categorie superspecialistiche;
- art. 238, comma 1, parzialmente, dalle parole "o a dipendenti" fino a "amministrazioni aggiudicatrici"in riferimento ai compensi per i collaudatori pubblici dipendenti;
- art. 327, comma 2;
- art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie OG12; OS3; OS4; OS5; OS11; OS13; OS14; OS22; OS25; OS27; OS28; OS29; OS30; OS34; relativo a norme transitorie;
- art. 357,comma 22, parzialmente, dalle parole "in relazione" alle parole "l'art.79" sempre relativo alle norme transitorie.


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LE REGOLE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) limita il ricorso alla procedura negoziata, in particolare quella senza previa pubblicazione di un bando di gara, a situazioni ben definite che possono definirsi “eccezionali”.
Data la rilevanza dell’argomento l'Autorità ha predisposto un vademecum per l’affidamento di appalti sotto soglia con procedura negoziata, approfondendo gli aspetti di maggior rilievo, tra i quali:
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare a presentare un’offerta
- il significato da attribuire all’espressione “indagine di mercato”
- la necessità o meno di motivare espressamente il ricorso alla procedura negoziata
- le forme di pubblicità da seguire per ampliare la possibilità di accesso alle commesse pubbliche.
Entro il 14 dicembre prossimo è possibile inviare osservazioni e/o segnalazioni di difficoltà applicative all’Autorità.

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LA CAUZIONE PER I PROGETTISTI E' ILLEGITTIMA

Nel caso di affidamento di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e direzione dei lavori (con esclusione dell’esecuzione di opere) la richiesta ai professionisti di presentare una cauzione è illegittima. Ad affermarlo, con la sentenza del 13 marzo 2007 n. 1231, è il Consiglio di Stato. La vicenda sulla quale è intervenuto il Consiglio di Stato trae origine da una gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di progettazione. In tal caso la normativa di riferimento (L.109/1994 e DPR 554/1999 all’epoca dei fatti, ora il D.Lgs. 163/2006 e il DPR554/1999) prevede che la stazione appaltante possa richiedere al professionista unicamente la presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività; in nessun caso è prevista la richiesta di una cauzione. L’istituto della cauzione, infatti, trova applicazione unicamente nelle ipotesi relative alla realizzazione delle opere assumendo la funzione di garantire la serietà dell’offerta presentata dai partecipanti. Clicca qui per scaricare il testo della Sentenza.
L’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con determinazione n.6 dell’11 luglio 2007,ha considerato che l’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) richiede che gli incaricati della progettazione siano muniti, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale, per tutta la durata dei lavori. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le eventuali varianti dovute ad errore di progettazione. In caso di mancanza della polizza, l’amministrazioni pubblica è esonerata dal pagamento della parcella professionale.
Tale polizza copre tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche, per tutta la durata dei lavori. Quindi è omnicomprensiva.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’amministrazione, qualora richieda anche le cauzioni, scaricherebbe sul progettista un onere aggiuntivo, in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento.
L’Autorità di vigilanza sottolinea anche che l’onere economico aggiuntivo a carico del progettista si tradurrebbe in una limitazione all’effettivo svolgimento della concorrenza, favorendo gli studi professionali più forti a danno dei giovani professionisti.
Concludendo l’Autorità afferma che:
- la polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del DLgs 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione;
- le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo. Clicca qui per scaricare il testo della determinazione.

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10 dicembre 2010

RIMOZIONE DEI RIFIUTI SVERSATI NELLA SCARPATA AUTOSTRADALE

E’ stata impugnata l’ordinanza con la quale il Sindaco ingiunge alla ricorrente società concessionaria di rimuovere i rifiuti, presumibilmente sversati da terzi, nella scarpata dell’autostrada e di smaltire i materiali asportati presso gli appositi centri autorizzati.
Preliminarmente è stata respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, proposta dal resistente Comune, per avere, la società interessata, dato esecuzione all’ordinanza in epoca anteriore alla proposizione del ricorso.
Infatti l’ottemperanza ad un’ordinanza sindacale, atto suscettibile di esecuzione forzata da parte dell’amministrazione, non implica di per sé una manifestazione di acquiescenza da parte del destinatario, potendo quest’ultimo adempiere all’ordine ricevuto al fine esclusivo di evitare ulteriori dannose conseguenze.
Nel merito, il TAR ritiene insiti nella funzione di concessionario di autostrada, in quanto strettamente connessi a quest’ultima, i compiti di vigilanza e di manutenzione dell’intero tratto autostradale e delle cosiddette fasce di rispetto, cioè delle aree contigue al percorso stradale.
Se tale presupposto è vero, come ritenuto dal TAR, non può essere invocata dal concessionario di esercizio autostradale e nella specie dalla ricorrente, l’assenza di colpa circa lo sversamento nelle aree di propria pertinenza di rifiuti inquinanti effettuato da terzi, stante l’onere di salubrità e di sicurezza dei luoghi e quindi di vigilanza - ad esempio attraverso recinzioni e monitoraggio -, finalizzata alla salvaguardia delle predette condizioni, attività di competenza dei soggetti in questione.
Al riguardo viene pure precisato, in relazione a quanto affermato dall’interessata concessionaria nel ricorso, che non possono essere attribuiti alla Polizia Stradale, attesa l’assoluta distinzione di ruoli e di funzioni, compiti che esulano da quelli di controllo e di prevenzione e repressione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (Sezione Prima) SENTENZA n. 8024 del 5/11/2010

Commento:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Codice della strada si definiscono:
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
Appare quindi improprio affermare che competono al concessionario “i compiti di vigilanza e di manutenzione delle cosiddette fasce di rispetto, cioè delle aree contigue al percorso stradale”, non essendo queste aree parte della proprietà stradale. Il riferimento corretto è alle fasce di pertinenza.

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08 dicembre 2010

VALIDITA' TRIMESTRALE DEL DURC

CIRCOLARE INPS N. 145 DEL 17/11/2010. Si prende atto della Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 8/10/2010.

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CRITERI DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI NEL CANTIERE

“Occorre tener presente che, in base all’art. 89 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile dei lavori nel cantiere è quella di un soggetto solo eventualmente presente nel cantiere, essendo il committente - così come affermato, otre che dal dato normativo, anche da numerose pronunce giurisprudenziali - il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità, da cui può essere esonerato soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93, comma 1, “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”, ai sensi del quale “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei citati articoli 89, c.1, lett. c) e 93, c.1 è la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati.
Non specificando ulteriormente il legislatore la forma e le modalità di conferimento di detto incarico, sembra opportuno in primo luogo distinguere tale istituto dalla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del medesimo testo normativo.
Infatti, sebbene l’istituto di cui sopra sia stato delineato dal legislatore tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di delega di compiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui costituisce pertanto una trasfusione nel diritto positivo, non appare tuttavia possibile, alla luce dei complementari principi di tassatività della fattispecie penale e di certezza del diritto, applicare la disciplina che ne deriva - in mancanza di un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso, diverso e distinto, del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a quello degli obblighi del committente.
Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art. 16, occorre inquadrare la questione nel più generale contesto della delega di funzioni in materia presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di garanzia, con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.
Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni, - nel cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori, - ai fini della propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1, lettera c) e 93, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.
Stante quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che l’incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità, così come sopra delineati." Fonte: Ministero del Lavoro

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02 dicembre 2010

INCARICO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL'APPARATO AMMINISTRATIVO

Deliberazione Corte dei conti - sez. centrale di controllo 19/11/2010 n. 25La consulenza che attiene alla generale attività devoluta all'amministrazione e non ad uno specifico particolare adempimento limitato nel tempo, appare non conforme ai requisiti di legge posti per le consulenze dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001.
Quanto al merito dell'incarico, secondo la Corte il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente determinato nei suoi contenuti e nella sua durata.
Nel conferimento delle consulenze esterne, pertanto, le Amministrazioni pubbliche devono attenersi ai seguenti principi:
a) effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente;
b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza;
c) comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza;
d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.

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IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato registrato presso la Corte dei Conti il 29 novembre 2010.
Le disposizioni regolamentari entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA e degli operatori economici per violazioni in materia di qualificazione, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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AFFIDAMENTI CON PROCEDURA NEGOZIATA DELLA MANUTENZIONE STRADALE

Benché sia auspicabile una manutenzione stradale programmata, nella realtà è frequente che interventi di manutenzione stradale richiedano di essere eseguiti con tempestività, al fine di rimuovere situazioni di pericolo.
L’ art. 57, comma 2 lett. c) del Codice limita il ricorso alla procedura negoziata solo ai casi in cui l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, renda incompatibili i tempi necessari per l’attuazione di procedure ordinarie.
I tempi che si riscontrano tra lo svolgimento della gara e la consegna dei lavori, però si rivelano spesso tali da rendere palesemente incoerente la motivazione di urgenza addotta.
Inoltre, anche successivamente all’entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 122 del Codice (introdotto dall’art. 1, comma 10-quinquies, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162) la stazione appaltante non può esimersi dal motivare il ricorso alla procedura negoziata.
La disposizione richiamata ha sancito che “I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; …”.
E’ evidente come la norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 57 del D.lgs. 163/2006 per gli appalti sopra soglia, non richieda esplicitamente il verificarsi di particolari condizioni per l’applicabilità della procedura negoziata senza bando, se non quella dell’importo dei lavori inferiore a 500.000 euro.
Il richiamo al citato articolo 57, pertanto, appare riferito alla procedura prevista al comma 6 dello stesso articolo e non alle condizioni per l’applicabilità della procedura negoziata.
Tuttavia, si osserva come, in linea generale, la giurisprudenza si sia più volte pronunciata in merito alla necessità di una adeguata motivazione a supporto della decisione di adottare una procedura negoziata piuttosto che un’usuale procedura ad evidenza pubblica.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 2803 del 9 giugno 2008 (con riferimento alla modifica operata dalla legge 166/2002, con l’introduzione della lettera 0a al comma 1 dell’art.24 della legge 109/94), sottolineando che la trattativa privata rappresenta un’eccezione ai principi di libera concorrenza e di pari condizione dei potenziali interessati, ha precisato che “il passaggio derogatorio da un metodo competitivo ad un metodo monopolistico come la trattativa privata, che per definizione è atto a restringere potenzialmente la cura di detti immanenti interessi, deve trovare e avere una manifesta ragione legittimante.”.
Analoga posizione è stata assunta dal TAR Lazio con la sentenza n. 1656 del 18 febbraio 2009, in cui viene ribadito che “l’obbligo motivazionale deve oggettivamente (quanto, con ogni evidenza, compiutamente) offrire l’indicazione dei pertinenti presupposti legittimanti: e, con essi, della presenza di un nesso di necessaria (quanto univoca) implicazione causale, tale da imporre (in presenza di condizioni che la stessa legge qualifica, delimitandone l’operatività alla misura “strettamente necessaria”, in termini di “estrema urgenza” e di “imprevedibilità”) il ricorso alla trattativa privata.”.
La procedura negoziata deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. A tal fine il Codice prescrive (art.57, comma 6, richiamato, per quanto attiene al procedimento, anche dal comma 7-bis dell’art. 122) l’affidamento previo invito a presentare offerta ad almeno 5 operatori economici, individuati, “sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”.
Particolare importanza assumono, pertanto, i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti (almeno 5) invitati a formulare offerta.
In generale non vengono indicati, oppure sono indicati in modo estremamente generico, i criteri di individuazione degli operatori da invitare alle singole procedure di gara, né vengono prestabilite particolari modalità, tali da assicurare ampia partecipazione degli operatori interessati e adeguata rotazione degli stessi.
L’Autorità, nella Segnalazione al Governo e al Parlamento del 16.06.2010, ha auspicato un intervento normativo al fine di individuare, in caso di procedura negoziata senza bando, specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto con apposito bando.
Ha ritenuto, inoltre, opportuno che sia richiamato, tra i principi elencati dall’art. 122, comma 7-bis, anche quello della pubblicità.
Altro elemento da evidenziare è la differenza dei ribassi medi praticati nelle procedure negoziate rispetto a quelli mediamente registrati nelle gare con procedure ordinarie, sebbene la differenza sia attenuata dal fatto che, sul dato relativo alle procedure negoziate incidono i ribassi, più elevati, praticati nel caso di affidamenti alla medesima impresa di ulteriori interventi alle medesime condizioni economiche dell’appalto precedentemente aggiudicato con procedura concorsuale.
Deliberazione AVCP 3/11/2010 n. 63

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FASCE DI RISPETTO E SERVITU’ DEGLI ELETTRODOTTI

La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n.22148 del 29 ottobre 2010, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello in merito alle limitazioni ed ai pesi provocati ad un fondo per l'imposizione su di esso di una servitù di elettrodotto, ha riconosciuto appropriato sommare all'indennità di asservimento (prevista dall'art. 123 del R.D. 11 novembre 1933 n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) anche un indennizzo per la perdita di valore ritenuta effetto o conseguenza dei campi magnetici prodotti dall'elettrodotto.
Nel merito, la Corte ha dichiarato che il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, risarcibile come pregiudizio alle persone, non rientra nelle voci da liquidare per l'indennità di elettrodotto, in quanto il diritto alla salute non è espropriabile o comprimibile; quindi è da negarsi che la sua eventuale lesione rientri tra le voci costituenti l'indennità di asservimento. Tuttavia l'esistenza dei campi magnetici, anche se la loro dannosità non è provata con certezza in sede scientifica, incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull'acquirente «medio» e comporta una riduzione dei valori venali e quindi anche tabellari dei terreni sui quali incide l'asservimento.
Tale orientamento giurisprudenziale potrebbe avere dirette ripercussioni sulla formazione degli strumenti urbanistici, nei quali le distanze di rispetto dagli elettrodotti, definite in misura lineare in proporzione alla tensione nominale della rete, venivano equiparate al vincolo di inedificabilità assoluta di natura conformativa e non espropriativa, tipico delle fasce di rispetto delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
A seguito dell'introduzione della legge quadro 36/2001 (che detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute, promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine ed attivare misure di cautela, assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio), l'ampiezza delle fasce di rispetto dovrà essere determinata (secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, che abroga i precedenti DPCM 23 aprile 1992 e DPCM 28 settembre 1995) sulla base di standard qualitativi, riferiti ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, per conseguire precisi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. La definizione delle fasce di rispetto, sulla base degli standard qualitativi, è attribuita ai gestori della rete, sotto il controllo del sistema APAT-ARPA.
Poiché gli standard qualitativi, definiti sulla base dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, riguardano il tempo massimo di permanenza nell'area di esposizione, le fasce di rispetto non possono più essere intese soggette ad un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto tale non indennizzabile, bensì soggette ad un asservimento indennizzabile, come ricorda la sentenza precedentemente descritta.

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01 dicembre 2010

COSTRUZIONE O ALLARGAMENTO DI STRADA NON ASFALTATA

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Inoltre quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale.
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 04/11/2010, n. 39186.
In proposito la Corte ha chiarito che l'esclusione dell'autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 149 del D. Leg.vo 42/2004 è disposta per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili (lettera b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lettera c).
Non possono quindi rientrare nella casistica sopra elencata gli interventi di costruzione, modificazione o allargamento di strade, che comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi e non riguardano in senso stretto l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ai sensi del citato art. 149 del D. L.vo n.42/2004.

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CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 74 del D. Leg.vo 163/2006, dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 43, 46 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 le clausole dei bandi di gara che richiedano certificati ai fini della partecipazione a gare ad evidenza pubblica devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’Amministrazione appaltante ha la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.
Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza 13/10/2010, n. 7459.
Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito, come conseguenza del principio sopra espresso, che è illegittima l’esclusione da una gara di appalto disposta perché l’impresa non ha inserito nella busta contenente la documentazione, così come prescritto dal disciplinare di gara, i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in data non anteriore a sei mesi, qualora l'impresa stessa abbia comunque prodotto, in sostituzione dei suddetti certificati, una dichiarazione sostitutiva appropriata.

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