26 agosto 2010

SAGGIO DEGLI INTERESSI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Comunicato Ministero dell'economia e delle finanze 16/8/2010 (G.U. 16/8/2010 n. 190)
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.

NORMATIVA ANTIMAFIA

Pubblicata in G.U. n. 196 del 23 agosto la legge 13 agosto 2010, n. 136: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” Entra in vigore il 7 settembre 2010.
Di seguito si riportano i punti più rilevanti:

- Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

- Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, che preveda:
> l’aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
> l’istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;
- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Regole anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.
- La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
- La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

20 agosto 2010

MODIFICABILITA’ DELL’A.T.I.

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) 22 aprile 2008, n. 125
La questione è se, supposta l’ammissibilità di un’a.t.i. composta da soggetti tutti in possesso dei requisiti di qualificazione, siffatta associazione debba presentarsi come tale già in sede di qualificazione o possa essere formata anche in seguito, sino al momento della presentazione dell’offerta.
L’art. 37, comma 12, del “codice”, espressamente consente all’impresa già qualificata di “cooptare”, quali mandanti, altre imprese, per presentare un’offerta congiunta. Il comma 12 va interpretato nel senso che, qualora venga formata un’a.t.i. fra imprese qualificate e imprese non qualificate, può essere capogruppo solo un’impresa già qualificata. Ma questo non vuol dire che non possa esservi, accanto ad una mandataria già qualificata, una mandante parimenti qualificata.
Va ricordato anche il comma 9 dello stesso art. 37, a norma del quale «è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta». Il principio della immodificabilità si applica dunque solo a partire dall’offerta.

I GIUDIZI DI ANOMALIA

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 931 del 12-11-2008 Reg.Dec.
I giudizi di anomalia assumono la qualificazione di valutazioni di discrezionalità tecnica. Essi, pertanto, possono essere censurati dal Giudice solo nel caso in cui, manifestamente, appaiano affetti da illogicità, irrazionalità o contraddittorietà. Anche in tal caso, tuttavia, il Giudice procederà, ove le contraddizioni non siano tali da autorisolversi nel giudizio del Giudice stesso, ad attivare CTU per l'esame di esse.
Nel caso di specie sono state sollevate, da parte della ricorrente, che richiama anche la relazione della Commissione, molte perplessità le quali hanno trovato ampia confutazione negli scritti difensivi e nella stessa sentenza. La disamina approfondita sotto un profilo tecnico della offerta della impresa aggiudicataria dimostra ex se che non sussiste quella palese illegittimità della decisione sulla anomalia prospettata dalla ricorrente. Si tratta di punti di vista, ampiamente argomentati da entrambe le parti, sui quali prevale, per definizione, la valutazione tecnico discrezionale della Amministrazione che, essendo il committente, è il dominus incontrastato degli aspetti discrezionali, nei limiti dell’eccesso di potere come si è accennato.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 931 del 12-11-2008 Reg.Dec.
L’articolo 47, comma terzo del d.P.R. 554 dispone:
“ 3 . Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”
Si ricordi che l'articolo 46 prevede una dichiarazione sostitutiva in una serie di casi il cui esame denuncia il loro fattore comune vale a dire essere tutti suscettibili di certificazione nominata rilasciata dalla P.A..
Con tutta evidenza, come per altro ritengono la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’articolo 47 costituisce la norma di chiusura per tutti “gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46”, dai quali, quindi, non scaturisca un certificato nominato. L’articolo 47, appunto, permette di autodichiarare anche i fatti non ordinariamente certificabili, facendo ricorso non già alla autoautenticazione di una fotocopia o ad un’autodichiarazione o autocertificazione, ma appunto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Orbene non vi è dubbio che il rispetto degli obblighi della legge n. 68 costituiscano, quanto meno, un fatto a conoscenza dell’interessato, che lo può quindi autodichiarare con dichiarazione sostitutiva (trattandosi appunto di caso diverso da quelli di cui all'articolo 46).

OBBLIGO DI DICHIARARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ATI

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro (Sezione Seconda) 09-12-2008, n. 1638
La questione posta all’esame del Tribunale impone di stabilire se debba essere resa già in sede di formulazione dell’offerta tale dichiarazione da parte delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo.
Sul punto, pur nella silenzio della lex specialis, deve ritenersi che la sussistenza dell’obbligo in esame possa desumersi dall’analisi complessiva delle norme che disciplinano il settore.
A tale proposito, il terzo comma dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che sono ammessi alle procedure concorsuali gli imprenditori partecipanti al raggruppamento che abbiano i requisiti indicati nel regolamento. L’art. 95 del d.p.r. n. 554 del 1999, applicabile in via transitoria fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006), indica quali siano i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi che devono possedere i partecipanti alla gara. E’ implicita, pertanto, la regola secondo cui soltanto se si impone alle imprese di dichiarare la quota di partecipazione sin dalla fase procedimentale, “formalizzando” i patti tra gli operatori raggruppati, è possibile per la stazione appaltante verificare, secondo le modalità prescritte dal Codice degli appalti, il rispetto da parte delle stesse imprese dei requisiti di carattere economico e organizzativo. La regola della simmetria consente, dunque, alla stazione appaltante di potere concretamente verificare la serietà ed affidabilità dell’offerta stessa.
In sintesi, per i motivi illustrati, deve ritenersi necessario rispettare il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’A.T.I. (si v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416; Tar Calabria, Reggio Calabria, 22 marzo 2007, n. 249; Tar Sicilia, sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 222).
Inoltre, il comma 13 dello stesso art. 37 prevede che «i concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuali corrispondente alla quota di partecipazione». Tale norma pone, in questo caso, la regola del parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Ancora una volta è, pertanto, implicito il principio secondo cui soltanto se l’impresa ha già indicato nell’offerta quale sia la quota di partecipazione ai lavori la stazione appaltante potrà verificare poi che tale indicazione venga concretamente rispettata nella fase di attuazione del programma contrattuale.
Ciò non significa, è bene puntualizzare, che la fase dell’esecuzione sia connotata da una rigida e meccanica applicazione di tale regola della corrispondenza: qualora, infatti, dopo la stipulazione del contratto si verifichino eventi sopravvenuti idonei ad incidere sul contenuto del contratto, è possibile, nei limiti consentiti dal Codice degli appalti, adeguare il contenuto stesso, anche eventualmente in ordine alla distribuzione delle quote di esecuzione, alla nuova situazione fattuale.
Su un piano più generale, la regola della corrispondenza, come ha messo ben in evidenza il Consiglio di Stato, è imposta dall’esigenza di rispettare «il principio di buon andamento e di trasparenza», che impone che «le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa di settore» (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 416 del 2008, cit.).
In conclusione, deve ritenersi che le imprese partecipanti hanno l’obbligo di indicare le quote di partecipazione già nell’offerta di gara, atteso che una dichiarazione ex post in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze sin qui sinteticamente indicate. Ne consegue che l’amministrazione è titolare del potere, implicito nelle norme e nei principi che complessivamente regolamentano il settore, di escludere le imprese che omettono di rendere tale dichiarazione.

ART. 95 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 931 del 12-11-2008 Reg.Dec.
La norma di cui all’articolo 95 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 dispone:
“2 . Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”
Ritiene questo Consiglio che con tale norma il Legislatore, in sostanza, ha voluto perseguire l’obiettivo di assicurare che l'impresa mandataria, prima responsabile dell’esecuzione dei lavori, sia altresì quella più qualificata in relazione alla esecuzione medesima. Tale obiettivo il Legislatore persegue non già in astratto, ma con riferimento concreto al singolo appalto ed alla suddivisione dei lavori all’interno dell’ATI. Pertanto il giudizio di “maggiorità” deve essere espresso confrontando importo dei lavori, attestazioni SOA ed importo dei lavori assegnato alla mandataria, a nulla rilevando che le altre raggruppate, cui spetta l'esecuzione delle restanti quote percentuali possano possedere, in astratto, un’attestazione SOA superiore all’importo dei lavori affidati e, in ipotesi, addirittura superiore alla attestazione SOA della mandataria.
Le ragioni circa una reale efficienza e libertà del mercato sono state espresse dalla Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (18 luglio 2001, n. 15) con cui il Consiglio concorda pienamente.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale, l’art. 95 comma 2 si deve riferire non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi, in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle effettive quote di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assume concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime. La percentuale “maggioritaria”, quindi, deve essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva qualifica all’interno del raggruppamento (cfr. C.S., V, 11 dicembre 2007, n. 6363; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 97).

CONCORRENTI PREQUALIFICATI SEPARATAMENTE POSSONO CONCORRERE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA GARA CON PRESENTAZIONE DI OFFERTA CONGIUNTA

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N.588 del 20-02-2008
La questione della possibilità, per due o più concorrenti individualmente prequalificatesi, di concorrere in ATI alla successiva gara mediante la presentazione di un'offerta congiunta.
Con la decisione n. 588/2008 il Consiglio di Stato ha abbandonato l’orientamento espresso (peraltro sulla base della normativa previgente, meno esplicita sul punto) con la decisione n.1267/2006 (Consiglio Stato, Sez. VI, 8 marzo 2006, n.1267), che aveva affermato la seguente massima: «Non è consentito a due o più imprese concorrenti, individualmente prequalificatesi, di concorrere in a.t.i. alla successiva fase di gara mediante la presentazione di un'offerta congiunta, in ragione dell'unitarietà del procedimento di evidenza pubblica ed a tutela del principio di concorrenzialità ».

Nelle procedure indette con il metodo della licitazione privata (oggi “procedure ristrette”), gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Pur in presenza di una sostanziale unitarietà del procedimento di evidenza pubblica che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con l'aggiudicazione definitiva, in tali procedure la fase di prequalificazione assolve all'esclusiva funzione di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione (con la conseguente selezione delle imprese da invitare) ed è distinta dalla gara vera e propria, in cui a seguito delle lettere di invito vengono presentate le offerte.
La disciplina vigente si limita a richiedere che alla presentazione dell'offerta siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, posto che l'a.t.i. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da quelli invitati.
L’art. 13 della legge n. 109/94, vigente al momento dello svolgimento della procedura, consente la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (comma 5) e vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (comma 5-bis, oggi riprodotto nell’art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006).
L’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 554/99 stabilisce che in caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite.
Da tali disposizioni emerge come il legislatore abbia inteso favorire il fenomeno del raggruppamento di imprese e individuare la presentazione dell’offerta come momento della procedura, da cui scatta il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti.
Tutte le citate disposizioni fanno riferimento all’offerta, che è cosa diversa dalla richiesta di invito, senza ricollegare in alcun modo il principio di immodificabilità soggettiva alla fase della prequalificazione in caso di procedura ristretta.
In presenza di disposizioni espresse che non consentono la modifica della composizione dei partecipanti dopo l’offerta e in assenza di analogo divieto per la fase della prequalificazione, deve escludersi che si possa pervenire in via perentoria ad un divieto, non sancito dal legislatore.
Tale considerazione è di per sé sufficiente per sostenere la tesi dell’ammissibilità della riunione di imprese prequalificatesi separatamente.
Peraltro, non può non rilevarsi come nel diritto comunitario il raggruppamento temporaneo di imprese sia considerato uno strumento pro-competitivo, il cui utilizzo non è limitato alle imprese prive dei requisiti individuali di qualificazione.
L’ammissibilità del raggruppamento di imprese qualificatesi separatamente non può, inoltre, derivare da un eventuale uso distorto di tale strumento: a fronte di fattispecie, in cui si può ipotizzare che il raggruppamento delle imprese maggiori riduca l’effettiva concorrenza e incida negativamente sull’interesse della stazione appaltante a poter contare su un numero più ampio di offerte, si può presentare il diverso caso dell’introduzione con la lettera di invito di elevati requisiti, richiesti anche solo ai fini della valutazione dell’offerta, che fanno sorgere la necessità di riunione di soggetti già qualificati in modo separato e tale riunione può avere effetti pro-competitivi per impedire che i requisiti elevati finiscano per restringere l’effettivo ambito della competizione.
Si tratta in entrambi i casi di situazioni specifiche, da cui non si possono trarre elementi per introdurre, o meno, un divieto in via giurisprudenziale, ma che possono essere valutate dal legislatore per decidere se sia opportuno introdurre tale divieto, che – si ribadisce – non è stato finora introdotto.
Deve, quindi, condividersi la tesi dell’ammissibilità della riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso (in senso conforme, Cons. Stato, V, n. 6619/02; n. 5309/03; contra la già citata, VI, n. 1267/06; mentre V, n. 5509/03 riguarda una fattispecie avente ad oggetto il diverso caso di un’ATI esclusa a causa della sottoscrizione della domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto, inoltre, non era previsto dalla lex specialis della gara.

18 agosto 2010

IL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ SOGGETTIVA DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Consiglio di Stato sez. IV - N.4101 del 23-07-2007
Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, consacrato e cristallizzato dall’art.13, comma 5-bis, legge n.109/94, (oggi riprodotto nell’art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006), deve intendersi, in particolare, giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate (cfr., da ultimo, Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n.5081).
Così definita la ratio del divieto in esame, si deve, allora, rilevare, in conformità con la finalità della disposizione (per come appena individuata), che lo stesso deve leggersi come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione (ovviamente nel caso in cui quella o quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione).
Mentre, infatti, nella prima ipotesi (aggiunta all’a.t.i., in corso di gara, di un’impresa o sostituzione di un’impresa con un’altra nuova) resta impedito all’amministrazione un controllo tempestivo e completo del possesso dei requisiti anche da parte della nuova compagine associativa, con grave ed irreparabile pregiudizio dell’interesse pubblico alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione delle imprese appaltatrici ed alla affidabilità, capacità, serietà e moralità di queste ultime, nella seconda (recesso di un’impresa dall’a.t.i. ed intestazione della sua quota di partecipazione all’impresa o alle imprese rimanenti) le predette esigenze non risultano in alcun modo frustrate.
Nell’ipotesi da ultimo considerata, infatti, l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo (che, se rilevante, deve intervenire dopo la fase di qualificazione), ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano, sicchè i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono più verificarsi (non essendo possibile, nella situazione considerata, l’ingresso nella compagine associativa di imprese prive dei requisiti prescritti).

INTERESSE ALL’IMPUGNAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Appare consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’interesse all’impugnazione in materia di appalti pubblici, è sufficiente un interesse strumentale a rimettere in discussione il rapporto, mentre non occorre la prova che il soggetto ricorrente avrebbe vinto la gara, nè il giudice è tenuto a compiere indagini a questo riguardo; in altri termini, l’interesse a ricorrere va ritenuto sussistente sulla base del possibile effetto favorevole che potrebbe derivare dalla rinnovazione del procedimento e dalla nuova valutazione dell’offerta presentata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 12 giugno 2003 n. 3310; V Sez., 7 settembre 2004 n. 5878; VI Sez., 14 ottobre 2003 n. 6280 e 19 novembre 2003 n. 7473).
Consiglio di Stato sez. IV - 10 aprile 2006 N.1971/2006

05 agosto 2010

QUISQUE DE POPULO

Un soggetto non suscettibile di qualificazione va equiparato ad un mero quisque de populo, come tale non portatore di una posizione differenziata che lo legittimi, anche in una prospettiva meramente strumentale finalizzata alla riedizione integrale della procedura, alla contestazione degli esiti della gara alla quale non avrebbe dovuto essere ammesso. (TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007, Sentenza n. 2310)

02 agosto 2010

DISCIPLINA DEI PAGAMENTI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI

La Determinazione 7 luglio 2010, n. 4 dell’AVCP (G.U. n. 174 del 28 luglio 2010 ), tratta della “Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi”.
La determinazione fornisce alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative sulla normativa applicabile e suggerimenti operativi per la redazione dei bandi di gara e la stipula dei contratti.

LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

Dopo le determinazioni n. 1/2006 e n. 4/2007, L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato con la Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 le "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".
Nelle linee guida allegate alla determinazione n. 5 sono trattati i seguenti argomenti:
• le modalità di affidamento
• i requisiti di partecipazione alla gara
• i criteri di aggiudicazione
• indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
• la determinazione dell'importo a base di gara
• la valutazione della congruità delle offerte.