28 giugno 2010

DOMANDE E RISERVE SUI VERBALI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI (ART. 133 REG.)

Un momento di pregiudizio per l’appaltatore può derivare dalle sospensioni dei lavori imposte, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori. In tali casi, il nocumento consiste – come di palmare evidenza – nei maggiori oneri sostenuti nel corso della sospensione e determinati dalle maggiori spese conseguenti al “fermo mezzi” o alla retribuzione comunque corrisposta ai dipendenti nonché nel mancato guadagno rapportato al periodo di sospensione.
Premesso che detto pregiudizio può essere oggetto di ristoro nel solo caso in cui la sospensione sia illegittimamente disposta – ossia, in altri termini, allorché sia stata ordinata al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 133 Reg. – il direttore dei lavori debba compilare, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo rappresentante (e salvo successivo invio al R.U.P.), un verbale di sospensione sul quale devono essere indicate:

- le ragioni che hanno reso necessaria la sospensione (e ciò proprio al fine di consentire la verifica della legittimità dell’operato della stazione appaltante);

- lo stato di avanzamento dei lavori;

- le opere la cui esecuzione è rimasta interrotta e le cautele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

- la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Allo stesso modo che per la sospensione, il direttore dei lavori deve redigere un verbale di ripresa lavori non appena vengano meno le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione; alla redazione di questo partecipa anche l’appaltatore con le medesime modalità già esaminate a proposito del verbale di sospensione; e, come quest’ultimo viene successivamente trasmesso al R.U.P..
L’appaltatore che reputi di aver subito un pregiudizio dalla sospensione dei lavori, deve insorgere contro il relativo ordine provvedendo immediatamente ad iscrivere un’eccezione o una riserva (successivamente esplicitata nei termini di legge) sul verbale di sospensione ovvero può attendere fino a che gli venga presentato per la sottoscrizione il registro di contabilità?
E’ necessario iscrivere le eccezioni o le riserve al più tardi sul verbale di ripresa dei lavori e replicarle successivamente, a pena di decadenza, sul registro di contabilità; non poche sentenze sono addirittura giunte a concludere per la necessità di iscrivere immediatamente eccezione o riserva sul verbale di sospensione lavori, per lo meno nei casi in cui l’illegittimità dell’ordine di sospensione e, pertanto, la sua dannosità sia immediatamente percepibile da parte dell’appaltatore.
La necessità di tale adempimento non viene meno in conseguenza del fatto che, al momento della sospensione, l’appaltatore non possa ancora percepire il quantum del pregiudizio subito, potendo, all’opposto, solo affermare l’esistenza dello stesso: in tale ipotesi, è opportuna l’iscrizione di una eccezione generica al più tardi sul verbale di ripresa dei lavori salva necessità di indicare, in occasione della sua ripetizione sul registro di contabilità e sempre a pena di decadenza, l’esatto ammontare del pregiudizio subito.
In caso di sospensione dei lavori inizialmente disposta in modo legittimo ma successivamente divenuta illegittima o produttiva di danni a carico dell’appaltatore, è necessario iscrivere domande o riserve (successivamente esplicitate) al più tardi sul verbale di ripresa dei lavori e, sempre a pena di decadenza, sul registro di contabilità.
Per i casi, poi, di (illegittima) mancata compilazione del verbale di ripresa dei lavori ovvero di mancata ripresa degli stessi, è necessario, per l’appaltatore, iscrivere le eccezioni o le riserve (sempre da esplicitare nei termini di legge) sul registro di contabilità.
L’art. 133 c. 8 del Reg., contiene la specificazione che costituisce sede idonea per l’iscrizione di domande e riserve (da esplicitare nei termini di legge) anche il verbale di sospensione dei lavori, ovviamente per i soli casi in cui l’illegittimità della sospensione sia originaria ed idonea in se stessa a produrre un danno immediatamente percepibile, quanto ai suoi elementi essenziali, da parte dell’appaltatore.

27 giugno 2010

SUBAPPALTANTE E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Con la sentenza n. 1490 del 14/01/2010, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, focalizzando l'attenzione sui singoli soggetti committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore.
La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro. Poiché nel caso esaminato le opere provvisionali per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, era obbligo del datore di lavoro della ditta subappaltante, ovvero delle figure da esso delegate, assicurarsi che fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa.
Quanto invece alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del committente, la Corte ha riconosciuto sussistere in capo a tale figura una funzione di generale alta vigilanza, che non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri.

LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA È RICHIESTA IN VIA DINAMICA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1998 del 09/04/2010, ha respinto il ricorso presentato da una ATI in relazione all'annullamento dell'aggiudicazione di un contratto di appalto a favore dell'ATI medesima, aderendo ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale condiviso anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (delibera 6/2/2006), secondo il quale la regolarità contributiva è richiesta in via dinamica, vale a dire non solo per tutto lo svolgimento della gara e al momento della stipulazione del contratto, ma anche al momento della partecipazione alla gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Con la medesima pronuncia inoltre la Corte ha precisato che a fronte dell'annullamento di un'aggiudicazione, l'Amministrazione, se da un lato è tenuta a rimuovere il contratto e procedere alla nuova aggiudicazione, dall'altro lato è tenuta, durante il tempo necessario per procedere alla nuova aggiudicazione, a evitare che continuino a prodursi effetti irreversibili in contrasto con la sentenza e tali da pregiudicare la completa e puntuale esecuzione della medesima.
A fronte di una sentenza che annulla l'aggiudicazione, la prosecuzione dei lavori è priva di titolo, e può essere consentita solo per lavori indifferibili, da retribuirsi, comunque, non a titolo contrattuale ma di indebito arricchimento. Pertanto l'Amministrazione è tenuta a sospendere cautelarmente il contratto in corso di esecuzione.

DURC IN CASO DI ATI

Con l'Interpello n. 19/2010 del 09/06/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in materia di DURC nel caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In particolare nella fattispecie esaminata l'ATI sottoscrive un contratto di appalto e costituisce una società consortile per l'esecuzione dei lavori.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Leg.vo 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII, che al punto 01 prevede per le imprese affidatarie di indicare al committente/responsabile dei lavori almeno i nominativi e le mansioni dei soggetti della propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), mentre al successivo punto 1 prevede che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente/responsabile dei lavori almeno l'iscrizione alla camera di commercio, il documento di valutazione dei rischi, ed il DURC.
Il DURC va dunque verificato anche per le imprese affidatarie, anche se non esecutrici, in quanto queste devono come minimo assolvere i compiti di cui al citato art. 97. Prima dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC delle imprese costituenti l'ATI è indispensabile per assolvere l'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Nelle fasi successive l'intera esecuzione dei lavori è in capo all'esecutrice (nella fattispecie società consortile), che assume in sè i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tra cui il potere di subappaltare parte dell'opera, nonché gli oneri di cui all'art. 97 del D. Leg.vo 81/2008.
Riassumendo:
- all'atto dell'affidamento dei lavori il DURC sarà verificato per tutte le imprese costituenti l'ATI,
- mentre al momento del pagamento dei SAL la verifica interesserà esclusivamente la società esecutrice e le eventuali subappaltatrici;
- nella fattispecie esaminata la stazione appaltante è tenuta altresì a verificare la titolarità esclusiva di tutta l'esecuzione dell'opera da parte della società consortile.

24 giugno 2010

RISERVE SUL LIBRETTO DELLE MISURE

Il libretto delle misure è un altro dei documenti costituenti la contabilità di cantiere e consiste in una sorta di brogliaccio sul quale vengono annotati (art. 185 Reg.) i risultati delle operazioni di “misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni” operati in contraddittorio fra la stazione appaltante, in persona del direttore dei lavori, e l’appaltatore o chi lo rappresenta.
L’annotazione - che deve essere curata personalmente dal direttore dei lavori salva possibilità di affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.) - concerne la “misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste”, ed in particolare (art. 158 c. 1 Reg.):
Il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione usata dal contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguire, quando ne sia il caso (fra l’altro, qualora si tratti di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose o dei luoghi, è necessario allegare al libretto i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato prima e dopo le lavorazioni);
- le altre memorie esplicative, se ritenute opportune o necessarie, al fine di esplicare in modo puntuale il modo e la forma di esecuzione.
Una di tali memorie, in questo caso da inserire obbligatoriamente, è prevista per il caso di quantità di lavorazioni o provviste desunte dall’applicazione di medie: ricorrendo tale ipotesi, infatti, devono essere specificati nel libretto i punti e gli oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, gli scandagli e le misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie con espressa indicazione del modello geometrico seguito (cfr. art. 158 c. 2 Reg.);

Disposizioni particolari sono poi previste in ordine ai lavori a corpo, per i quali deve essere riportata, in occasione di ogni stato di avanzamento e distintamente per ciascuna categoria di lavorazione, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla categoria di lavoro già eseguita.

Il libretto delle misure, una volta corredato delle prescritte annotazioni, deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore o dal tecnico di questi che abbia assistito al rilevamento delle misure (art. 160 c. 1 Reg.).
L’appaltatore è tenuto a presenziare alla misurazione, di persona o a mezzo di tale tecnico di cui sopra; in mancanza, infatti, o comunque qualora, seppur presente, rifiuti di firmare il libretto, il direttore dei lavori procede alla sottoscrizione alla presenza di due testimoni (art. 160 c. 2 Reg.).
Le indicazioni riportate sul libretto delle misure devono essere successivamente riversate, sempre a cura del direttore dei lavori, nel registro di contabilità e, con questo, fatte sottoscrivere all’appaltatore il quale potrà, in tale sede, presentare direttamente le proprie domande ovvero formulare apposita riserva da esplicitare nel già esaminato termine perentorio di 15 giorni.
L’appaltatore, pertanto, non è tenuto ad iscrivere domande o apporre riserve direttamene sul libretto delle misure; lo si evince chiaramente da quanto testualmente disposto dall’art. 185 c. 3 Reg., in forza del quale “la firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese”.

La specificazione operata dall’art. 185 c. 3 Reg. indica la necessità, per l’appaltatore, di iscrivere le proprie domande e le proprie riserve direttamente sul libretto delle misure e ripeterle successivamente su quello di contabilità qualora, al fine di evitare il definitivo “accertamento della classificazione e delle misure prese” dovrà – nel solo caso in cui abbia assistito al rilevamento delle misure sull’apposito libretto, di persona o a mezzo del proprio tecnico – proporre immediatamente domanda ovvero presentare riserva da esplicitare nel termine usuale salvo poi ripetere il tutto sul registro di contabilità.
Tale interpretazione è l’unica ammissibile anche alla luce di quanto disposto dall’art. 31 c. 2 D.M. 145/2000, in forza del quale “le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successive all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore”.
Tale idoneità non è da ritenersi presente per gli atti contabili di cantiere in relazione ai quali:
- o non sia prevista la redazione in concorso ovvero la sottoscrizione successiva da parte dell’appaltatore;
- ovvero esista una espressa disposizione che impedisce l’apposizione di eccezioni e riserve.
Caso eclatante sono gli ordini di servizio, ossia quegli atti per mezzo dei quali il R.U.P. impartisce disposizioni ed istruzioni al direttore dei lavori e questi, a sua volta, all’appaltatore.
L’ordine di servizio, redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all’appaltatore affinché lo restituisca debitamente sottoscritto, non costituisce sede per l’iscrizione di eccezioni e riserve da parte di quest’ultimo (cfr. art. 128 c. 1 Reg.).

20 giugno 2010

POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CAPO AD UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE DI TIPO “MISTO”

Per orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (in particolare C.G.A. n. 251/05 e C.G.A. n. 306/08) e dell’Autorità (determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001), poiché in caso di A.T.I. miste si vengono a costituire delle sub-associazioni di tipo orizzontale (con riferimento alla categoria scorporabile o alla categoria prevalente) a tali sub-associazioni si applicano le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, secondo il quale “Per le associazioni temporanee di imprese…di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria…nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti…ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”.
L’Autorità ha affrontato la problematica in esame con la determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001 e con i pareri n. 54 del 22 febbraio 2007 e n. 236 del 5 novembre 2008, osservando che il periodo «l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria» deve essere inteso con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e concretamente “spesa” ai fini dell’esecuzione dei lavori e non in assoluto, avendo riguardo solo all’importo complessivo dei lavori.
Non è, pertanto, consentito che, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante “spenda” una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso dei lavori a base d’asta. Questo, perché il criterio di verifica della “misura maggioritaria” non si identifica nel “contributo potenziale” della capogruppo alla copertura del requisito, cioè nella capacità della mandataria di assumere una quota dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da essa possedute, bensì occorre valorizzare il principio di corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei lavori, desumibile dal combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 93, comma 4, e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m..
Proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria non può essere riferito solo all’importo complessivo dei lavori, ma anche all’importo di ciascuna delle singole categorie di cui risulta composto l’appalto (in tal senso, si vedano, fra le tante, C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 306 dell’11 aprile 2008; n. 931 del 12 novembre 2008; n. 97 dell’8 marzo 2005; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 832 e 11 dicembre 2007 n. 6363).
L’ Autorità ha avuto modo di precisare che quando all’A.T.I. partecipano due sole imprese l’aggettivo maggioritario, che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo, indica che la mandataria deve spendere in quella specifica gara una qualifica superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato (pareri n. 236 del 5 novembre 2008 e n. 65 del 25 marzo 2010) e ciò deve avvenire anche con riferimento alle singole categorie, sia prevalenti che scorporabili, di cui l’intervento si compone. (Parere dell’AVCP n. 80 del 29/04/2010)

16 giugno 2010

REGISTRAZIONI IN PARTITA PROVVISORIA

Le annotazioni operate sul registro di contabilità sono normalmente operate, dal direttore dei lavori, a titolo definitivo, impregiudicato, ovviamente, il diritto dell’appaltatore di apporre eccezioni e riserve.
Talvolta, però, la puntuale e precisa contabilizzazione è resa impossibile da circostanze estranee alla volontà del direttore dei lavori. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 165 c. 6 Reg. consente la registrazione in partita provvisoria, ossia l’annotazione, sui libretti e sugli ulteriori documenti contabili, di quantità dedotte da misurazioni sommarie, come tali oggetto di successivo approfondimento al fine di verificarne l’attendibilità e, pertanto, delle correlate scritturazioni contabili.
Annotazioni di tal genere sul registro di contabilità, anche se sottoscritte dall’appaltatore, non sono idonee a produrre l’effetto decadenziale: è infatti espressamente previsto che l’onere di immediata eccezione diventi operativo solo a seguito del controllo a mezzo di contabilizzazione definitiva previa detrazione di quanto già annotato in partita provvisori.

12 giugno 2010

IL REGISTRO DI CONTABILITA’

Il documento più importante di tutta la contabilità dei lavori è il registro di contabilità, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e dall’appaltatore (cfr. art. 163 c. 1 Reg.); il registro deve anche essere bollato e vidimato dall’Ufficio del Registro competente per territorio (cfr. art. 183 c. 4 Reg.), adempimento quest’ultimo che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 383/2001, compete all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.
Nel registro – la cui tenuta è responsabilità del direttore dei lavori, il quale può peraltro affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.) - vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni già trascritte sul libretto delle misure, seguendo il loro ordine cronologico, curando di segnare per ciascuna partita:

- il richiamo alla pagina del libretto in cui è stato annotato l’articolo di elenco corrispondente;

- il prezzo unitario di contratto.

Il registro di contabilità ha importanza cardinale in tutto il sistema della contabilità di cantiere in quanto, salve le eccezioni, costituisce sede principe per l’iscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte dell’appaltatore.
Dal combinato disposto degli artt. 164 e 165 Reg., infatti, risulta che il direttore dei lavori debba, periodicamente, presentare il registro di contabilità all’appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza esprimere per iscritto le proprie eccezioni.
Queste altro non sono se non domande per mezzo delle quali l’appaltatore contesta la contabilizzazione così come operata dal direttore dei lavori, sostentendo che le relative annotazioni siano erronee (eccezioni contestative) ovvero lacunose (eccezioni integrative) in quanto carenti e necessitanti di integrazione;
ovvero – possibilità questa ammessa al fine di consentire all’appaltatore di meglio valutare il tenore delle registrazioni contabili operate dal direttore dei lavori – sottoscrivere il registro con riserva.
Questa riserva, di per sé stessa, non significa nulla e non comporta alcuna conseguenza giuridica di sorta, in quanto il suo unico scopo è quello di consentire all’appaltatore di fruire di un ulteriore termine perentorio di 15 giorni (cfr. art. 165 c. 3 Reg.) per “esplicitare” le proprie ragioni, ossia per presentare una formale eccezione redatta secondo le modalità previste.
Nel caso in cui l’appaltatore sottoscriva il registro di contabilità senza eccepire alcunché ovvero non espliciti la riserva nel termine perentorio appena sopra visto, decadrà dal diritto di avanzare domande in ordine alle annotazioni già operate dal direttore dei lavori.
Questa decadenza, peraltro, essendo posta a presidio di un interesse pubblico, è insuscettibile di essere rimossa sia ad opera dell’appaltatore – mediante iscrizione di domande tardive, magari all’atto della successiva presentazione alla firma del registro di contabilità se non addirittura all’atto della sottoscrizione del conto finale – sia ad opera del direttore dei lavori ovvero del collaudatore o comunque dalla stazione appaltante.

Può però accadere che l’appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il registro di contabilità da parte del direttore dei lavori, non si presenti. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 165 c. 2 e 5 Reg., cercando di trovare un equo compromesso fra le esigenze del primo (che magari per ragioni di tempo non è potuto intervenire) e quelle della stazione appaltante, dispone che il direttore dei lavori debba invitarlo a sottoscrivere entro un termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali non solo viene fatta espressa menzione sul registro della mancata sottoscrizione, ma l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo eventuali domande relative alle registrazioni operate dal direttore dei lavori.

06 giugno 2010

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E GEOMETRICHE DELLE STRADE

Delibera Giunta Regionale 27 settembre 2006 N. 8/3219.
Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n.7.
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2006 - 1° supplemento straordinario.

DOMANDE, RISERVE, OSSERVAZIONI DELL’APPALTATORE

L’esecuzione del lavoro viene eseguita dall’appaltatore in base al progetto esecutivo ed alle previsioni del capitolato d’appalto – speciale e generale – e comunque sotto la vigilanza del direttore dei lavori (cfr. art. 124 c. 1 Reg.), unico soggetto titolato ad interloquire direttamente con esso, coadiuvato o meno da uno o più ispettori di cantiere (art. 126 Reg.).
Le vicende relative all’esecuzione dell’opera e le particolarità modalità di esercizio del potere di indirizzo del direttore dei lavori possono essere fonte di contrasti fra quest’ultimo, quale rappresentante della stazione appaltante, e l’appaltatore ed essere ascrivibili al comportamento dell’uno o dell’altro, con conseguenti pretese della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore o viceversa.
L’appaltatore, per fare valere le sue pretese, deve ottemperare un adempimento consistente nella presentazione di un’apposita domanda da iscriversi in alcuni dei documenti costituenti la contabilità di cantiere, con il rispetto della modalità e della tempistica stabilita dal d.P.R. 554/1999.

Il rispetto delle prescritte formalità finalizzate al riconoscimento delle pretese economiche dell’appaltatore conseguenti alla modificazione delle modalità esecutive dell’appalto, è riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza in relazione alle sole pretese relative a maggiori compensi, rimborsi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli contabilizzati dal direttore dei lavori.
Non sono subordinate al rispetto di tali formalità le pretese dell’esecutore incidenti direttamente sulla validità – originaria o perdurante – del contratto che lo lega con la stazione appaltante o relative a diritti che, per loro natura o contenuto, potrebbero essere tutelati solo in caso di immediato esercizio dell’azione da parte del loro titolare o comunque incompatibili con la presentazione di una preventiva domanda annotata in contabilità o correlati a comportamenti dolosi o addirittura delittuosi della stazione appaltante o relativi a fatti o comportamenti non oggetto di scritturazione contabile.
Il sistema dell’iscrizione di domande nella contabilità di cantiere e la subordinazione dell’eventuale diritto dell’appaltatore al compiuto adempimento di detta formalità è volto al chiaro scopo di meglio tutelare l’interesse pubblico nell’esecuzione dell’opera. La Pubblica Amministrazione non può disattendere la disciplina positiva, accettando o comunque accogliendo pretese economiche non previamente formalizzate nei termini di legge o semplicemente non pronunciandosi su di esse.
Dalla semplice iscrizione non deriva alcun diritto immediato in quanto tali domande altro non sono che eccezioni, ossia pretese, avanzate dall’impresa al direttore dei lavori in qualità di rappresentante tecnico della stazione appaltante.
Sarà quest’ultima, con l’approvazione dei S.A.L. e del conto finale o a seguito dell’approvazione del collaudo, a riconoscere la fondatezza delle domande iscritte ed a liquidare il corrispettivo eventualmente dovuto.

Se l’amministrazione ha deciso di non accogliere o di accogliere solo parzialmente le pretese, se l’esecutore dei lavori vorrà farle valere in sede giudiziaria, dovrà fornire una prova consistente:
- da un lato, nella dimostrazione di aver provveduto ad iscrivere tempestivamente la propria domanda nella contabilità di cantiere o, se ha proposto in termini apposita riserva, di averla esplicitata entro i 15 giorni previsti dall’art. 165 c. 4 Reg.;
- dall’altro, nella dimostrazione della fondatezza dei fatti affermati e tempestivamente iscritti sotto forma di domanda.
L’esecutore di lavori pubblici, pertanto, deve dimostrare non solo di avere svolto, per la realizzazione dell’opera commissionata, un’attività parzialmente difforme, per tempo o modalità di esecuzione o altro, rispetto a quella inizialmente prevista, ma altresì che tale difformità si è resa necessaria per la corretta esecuzione del compito affidatogli.
La prova dovrà ovviamente anche fornire compiuta dimostrazione dell’ammontare del pregiudizio economico sofferto.

01 giugno 2010

I DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità di cantiere è articolata in un insieme di scritturazioni contabili, alcune destinate a raccogliere le informazioni ed altre finalizzate, invece, ad operare una sistematizzazione di tali notizie. Ai sensi dell’art. 156 Reg., la contabilità è articolata nei seguenti documenti:

- giornale dei lavori;
- libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- liste settimanali;
- registro i di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
- certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- conto finale.

La responsabilità per la tenuta delle scritture contabili compete al direttore dei lavori il quale, peraltro, può delegarne la predisposizione – pur mantenendo piena responsabilità per i danni eventualmente derivanti - ai propri ispettori di cantiere (cfr. art. 126 c. 2 lett. f Reg.); i documenti contabili aventi valenza riassuntiva sono soggetti a visto da parte del R.U.P.. Vige il principio in forza del quale soltanto quest’ultima categoria di scritture sia idonea, se non tempestivamente opposta da parte dell’appaltatore, ad elidere le sue eventuali ulteriori pretese economiche.
In linea generale si può dire che le scritturazioni aventi questa particolare caratteristica “impeditiva” in danno dell’appaltatore sono quelle oggetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 156 c. 3 del Regolamento, da parte del direttore dei lavori e, nei casi previsti, da parte dell’appaltatore stesso, ossia:

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- il conto finale.