28 febbraio 2010

AMMESSA L’ATI ANCHE PER IL GENERAL CONTRACTOR

Gli artt. 186, c. 2 e 191, c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui non consentono l'associazione di imprese aventi da sole classifiche di qualificazione insufficienti per la partecipazione ad una determinata gara richiedente classifica superiore contrastano con gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, che stabiliscono espressamente la possibilità per i soggetti riuniti in ATI di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara, e vanno dunque disapplicati.
A queste conclusioni è pervenuto il Tar Lazio (Sez. III, 2/10/2007 n. 9630) pronunciandosi su un appalto dell’Anas nel quale, in sede di prequalifica, la relativa Commissione aveva deciso di escludere dalla gara un’ATI i cui soggetti costitutari avendo prodotto il certificato di contraente generale qualificato per la I anziché per la II classifica. (TAR LAZIO, sez. III, 2/10/2007 n. 9630)

LE CLAUSOLE DEL BANDO DI GARA

SOMMARIO: 1. Parte generale – 2. Regole procedimentali - loro applicazione – 3. Le clausole - 5. Approvazione del bando di gara - 4. Requisiti ulteriori del bando - 6. Modalità di presentazione delle offerte - 6.1. Modalità di confezionamento del plico – 6.2. Sigillatura – 6.3. Sigillo con la ceralacca recante un'impronta – 7. Modalità di recapito alla stazione appaltante – 7.1. Modalità di recapito - spedizione mediante servizio postale – 7.2. Modalità di spedizione - la raccomandata – 7.3. Modalità di spedizione - presentazione a mano - 8. Capacità economica e finanziaria - fatturato – 8.1. Entità del fatturato - 9. Attribuzione di notevole peso ad un determinato parametro - 10. Documento di identità scaduto - 11. Arrotondamento del calcolo - 12. Dilazioni di pagamento – 13. Conclusioni - Appendice (massimario delle sentenze). (articolo di Giovanni Gioffré)

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI AGGIUDICATI

Deliberazione AVCP n. 85 del 07/10/2009
Non sussiste la possibilità per le amministrazioni appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. In particolare, va negata la possibilità di modificare l'oggetto del contratto di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera, perché vi è palese violazione delle regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara e si è, pertanto, in presenza di illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in palese contrasto con le norme in tema di procedure di evidenza pubblica. Un siffatto modus operandi altera il contesto di rigore e di imparzialità entro cui, conformemente alla normativa generale e speciale di riferimento, necessariamente deve svolgersi la competizione e di cui è garante proprio la stessa Amministrazione aggiudicatrice.

26 febbraio 2010

IL REGISTRO DI CONTABILITA’

Il documento più importante di tutta la contabilità dei lavori è il c.d. Registro di contabilità, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e dall’appaltatore (cfr. art. 163 c. 1 Reg.); il registro deve anche essere bollato e vidimato dall’Ufficio del Registro competente per territorio (cfr. art. 183 c. 4 Reg.), adempimento quest’ultimo che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 383/2001, compete all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.
Nel registro, la cui tenuta è responsabilità del direttore dei lavori, il quale può peraltro affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.), vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni già trascritte sul libretto delle misure, seguendo il loro ordine cronologico, curando di segnare per ciascuna partita:

- il richiamo alla pagina del libretto in cui è stato annotato l’articolo di elenco corrispondente;

- il prezzo unitario di appalto.

Il registro di contabilità ha importanza cardinale in tutto il sistema della contabilità di cantiere in quanto costituisce sede principe per l’iscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte dell’appaltatore.
Dal combinato disposto degli artt. 164 e 165 Reg., infatti, risulta che il direttore dei lavori debba, periodicamente, presentare il registro di contabilità all’appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza, esprimere per iscritto le proprie eccezioni.
Queste altro non sono se non domande per mezzo delle quali l’appaltatore contesta la contabilizzazione così come operata dal direttore dei lavori, sostenendo che le relative annotazioni siano erronee (eccezioni contestative) ovvero lacunose (eccezioni integrative) in quanto carenti e necessitanti di integrazione; ovvero – possibilità questa ammessa al fine di consentire all’appaltatore di meglio valutare il tenore delle registrazioni contabili operate dal direttore dei lavori – sottoscrivere il registro con riserva.
Questa riserva, di per sé stessa, non significa nulla e non comporta alcuna conseguenza giuridica di sorta, in quanto il suo unico scopo è quello di consentire all’appaltatore di fruire di un ulteriore termine perentorio di 15 giorni (cfr. art. 165 c. 3 Reg.) per “esplicitare” le proprie ragioni, ossia per presentare una formale eccezione redatta secondo le modalità appena sopra esaminate.
Nel caso in cui l’appaltatore sottoscriva il registro di contabilità senza eccepire alcunché ovvero non espliciti la riserva nel termine perentorio appena sopra visto, decadrà dal diritto di avanzare domande in ordine alle annotazioni già operate dal direttore dei lavori.
Questa decadenza, peraltro, essendo posta a presidio di un interesse pubblico, è insuscettibile di essere rimossa sia ad opera dell’appaltatore – mediante iscrizione di domande tardive, magari all’atto della successiva presentazione alla firma del registro di contabilità se non addirittura all’atto della sottoscrizione del conto finale – sia ad opera del direttore dei lavori ovvero del collaudatore o comunque dalla stazione appaltante.
Può però accadere che l’appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il registro di contabilità da parte del direttore dei lavori, non si presenti. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 165 c. 2 e 5 Reg., cercando di trovare un equo compromesso fra le esigenze del primo (che magari per ragioni di tempo non è potuto intervenire) e quelle della stazione appaltante, dispone che il direttore dei lavori debba invitarlo a sottoscrivere entro un termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali non solo viene fatta espressa menzione sul registro della mancata sottoscrizione, ma l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo eventuali domande relative alle registrazioni operate dal direttore dei lavori.


La contabilità di cantiere nei lavori pubblici, riserve e diritti dell’appaltatore


Guida alla vidimazione dei registri (qui e qui)

24 febbraio 2010

PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DEL CONCORRENTE

Deliberazione AVCP n. 39 del 22/04/2009
Il divieto di modificazione soggettiva dei componenti dei raggruppamenti di imprese, sancito dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la cui inosservanza determina l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 37, comma 10), vige sia durante la fase di aggiudicazione della gara sia dopo la stipula del contratto d’appalto, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del medesimo decreto legislativo (fallimento, morte, interdizione, inabilitazione del mandatario o del mandante e casi previsti dalla normativa antimafia).
Nell’appalto integrato il progettista incaricato dell'attività di progettazione che non è formalmente associato all'esecutore, non entrando a far parte del raggruppamento, non assume nessuna responsabilità in relazione alla presentazione dell'offerta né la qualità di concorrente o di titolare del rapporto con la stazione appaltante in caso di aggiudicazione.
Allo stesso modo, il terzo incaricato della progettazione da parte del Contraente Generale non è un concorrente della gara e rimane estraneo al rapporto con l'amministrazione appaltante rispetto alla quale il Contraente Generale è l'unico a rispondere della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, a norma del comma 4, dell'art. 176 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Pertanto, il principio di immutabilità del concorrente, sancito nell’art. 37 del medesimo decreto legislativo, non trova applicazione con riferimento ai terzi affidatari del Contraente Generale.

22 febbraio 2010

SUL CONTRAENTE GENERALE

La figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’appaltatore. In materia di sicurezza, pertanto, la normativa di settore consente al soggetto aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del responsabile dei lavori. Tale previsione trova la sua ratio proprio nella necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che, ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni tipiche di committente dei lavori appaltati. (Parere AVCP del 26/05/2009)

Mentre il contratto di appalto tipico consente il subappalto nei limiti del 30%, nel caso di Contraente Generale è possibile l’affidamento anche totale a terzi dell’esecuzione dei lavori, senza necessità di rispettare le norme dell’evidenza pubblica, il che rientra nel concetto di “esecuzione con qualsiasi mezzo”, funzionale all’esigenza di realizzare concretamente e velocemente i progetti ritenuti strategici. Pertanto, l’affidamento a terzi da parte del Contraente Generale sembra più correttamente assimilabile all’esercizio di una funzione pubblicistica di individuazione del committente, in analogia a quanto previsto per la concessione di lavori pubblici. L’art. 1, comma 162 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha escluso espressamente le prestazioni rese nei confronti del Contraente generale dall’applicazione del regime di inversione contabile (reverse change) del pagamento dell’IVA. (Parere AVCP del 07/04/2008)

REQUISITI DI IMPRESE RIUNITE PER L'ACCESSO ALLA GARA

TAR Napoli, Sez. I, 27 novembre 2006, 17 gennaio 2007, n. 364
Relativamente ai requisiti per l'accesso alla gara - salvo che non si tratti di condizioni soggettive che, per prescrizione di legge o per espressa disposizione del bando, devono essere necessariamente possedute singolarmente da ciascuna delle imprese riunite - la valutazione dell'idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei raggruppamenti, quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo (come il fatturato), va effettuata, in via di principio, cumulativamente, tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualità che fanno capo a tutte le imprese raggruppate. A fronte di ciò si palesa un unico limite, coerente con l'esigenza di non trasformare la riunione di imprese in uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello minimo di capacità per la partecipazione agli appalti: è, infatti, da ritenere che debba comunque sussistere una sostanziale corrispondenza tra i requisiti e la parte del servizio effettuata da ciascuna delle imprese associate, nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione delle prestazioni (cfr. C.d.S., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
Alla luce di tali considerazioni (sulle quali peraltro non ha inciso l’introduzione del codice unico degli appalti – comunque inapplicabile ratione temporis al caso in esame) non vi è dubbio, trattandosi di ATI orizzontale, che due delle quattro imprese che costituiscono l’ATI non hanno alcun requisito di capacità tecnica ed economico-finanziaria per partecipare validamente all’esecuzione dell’appalto.
Pertanto, posto che le ragioni di esclusione di una delle imprese raggruppate si trasmettono all’associazione, deve essere accolta la censura sviluppata da parte ricorrente avverso l’ammissione dell’ATI alla gara in oggetto.

20 febbraio 2010

REQUISITI DI ORDINE GENERALE - ART. 38

Determinazione dell'AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010 “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”. La determinazione ha lo scopo di rispondere alle esigenze delle imprese e delle stazioni appaltanti di chiarire la materia delle così dette ‘cause di esclusione dalle gare’ - art. 38 del Codice dei contratti pubblici - in considerazione delle recenti e continue modifiche legislative e delle incertezze interpretative che ne derivano. La determinazione fa seguito alla consultazione on line nella quale l’AVCP aveva coinvolto le categorie e le amministrazioni interessate. La documentazione, le osservazioni e la determinazione sono pubblicati sul sito internet www.avcp.it

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI TIPO VERTICALE

Nell'associazione temporanea di tipo verticale un'impresa, che sia capace per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili.
L'impresa capogruppo è responsabile dell'intera opera nei confronti del soggetto appaltante, mentre le altre imprese, che hanno assunto le parti scorporate, lo sono solo per la propria parte (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477). La giurisprudenza ha ritenuto che solo nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale fosse consentita la partecipazione di imprese associate prive del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1997, n. 812 e 4 dicembre 1996, n. 1476).
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.
La possibilità per una delle imprese mandanti di assumere lavori scorporabili non esclude che i requisiti debbano essere posseduti al momento della domanda di partecipazione, né consente ad un'impresa, che non abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili, una sorta di domanda di partecipazione per impresa da nominare. Solo un'impresa che abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili potrà avvalersi della facoltà di nominare successivamente una diversa impresa che di quelle opere si assuma l'esecuzione; mentre l'impresa, che quei requisiti non abbia, non può esimersi dall'indicare nella domanda di partecipazione un'idonea impresa mandante (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 375).

PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN A.T.I.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999, “in caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1”.
La giurisprudenza ha ritenuto possibile che alla fase della partecipazione prendano parte in forma di raggruppamento imprese prequalificate individualmente, nell'ipotesi in cui la selezione preventiva sia diretta alla mera verifica dell'ammissione alla gara senza attribuzione di punteggio. Nell'ipotesi in cui, invece, la procedura di prequalificazione sia destinata ad attribuire (nella specie, nella misura del 50%) un punteggio da computare in sede di valutazione conclusiva, non è più possibile il raggruppamento di imprese, che darebbe luogo ad una non consentita modificazione soggettiva dei partecipanti in uno stadio in cui sono noti elementi valutativi di merito (Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 1998, n. 344).
“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Quindi un impresa può associarsi in gare per cui non possiede le categorie richieste a patto che nella dichiarazione relativa all'impegno dell'associazione si dichiari che le dette imprese si associano in base al comma 4 dell'art. 95 del Dpr 554.99 e che l'importo dei lavori che eseguiranno non supererà il 20% dell'importo complessivo dei lavori.

schema di impegno per partecipare ad una gara in A.T.I.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI TIPO MISTO

Sono consentite anche associazioni temporanee di imprese di tipo misto. Tali sono quelle che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione così detta orizzontale, per l'esecuzione dei lavori della categoria prevalente, con quelle dell'associazione così detta verticale tra imprese mandanti e le precedenti ai fini dell'esecuzione delle opere scorporabili. Nell'ipotesi in cui è possibile realizzare la riunione verticale si ammette, quindi, la riunione orizzontale per i lavori della categoria prevalente; ne consegue che la presenza di opere scorporabili non permette di ricorrere unicamente al raggruppamento di tipo verticale (Cons. giust. sic. 3 febbraio 2000, n. 36; 13 ottobre 1998, n. 618; 16 settembre 1998, n. 477).

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI TIPO ORIZZONTALE

Nell'associazione temporanea di tipo orizzontale ogni impresa riunita è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'esecuzione dell'intera opera e la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all'esterno (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477).
Non vi sono parti dell'opera assegnate a determinate imprese riunite le quali, in mancanza di specifiche indicazioni nell'offerta e nel contratto, hanno il diritto e l'obbligo di eseguire l'appalto per quote eguali.
L'associazione temporanea di tipo orizzontale, proprio per i requisiti che deve possedere (responsabilità solidale ed illimitata tra tutte le imprese riunite), offre all'amministrazione appaltante maggiori garanzie sull'esecuzione dei lavori rispetto l'associazione di tipo verticale (Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477).
Il patto non scritto con il quale le singole imprese si accordano nel senso di affidare l'esecuzione dell'appalto ad una sola di esse è nullo per difetto di forma scritta, richiesta a pena di nullità per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione, in quanto il patto realizzerebbe una modifica del contratto di appalto concluso con l'amministrazione (Cass., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1650). E' comunque nullo, per elusione di norme imperative, l'accordo interno fra le singole imprese in forza del quale taluna di esse viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltati; l'accordo, infatti, è contrario allo scopo principale dell'associazione temporanea, ravvisabile nell'esigenza di assicurare, con il concorso di tutte le imprese, il buon andamento ed il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla presupposta inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari posseduti dalle imprese singole (Cass., sez. I, 7 agosto 1997, n. 7287).
La ripartizione delle quote di partecipazione ad un'associazione temporanea di tipo orizzontale può essere la più varia. La giurisprudenza ritiene che nessuna disposizione di legge vieti la riunione di imprese per quote di lavori quantitativamente limitate (Cons. giust. amm. sic. 13 ottobre 1998, n. 618, che, nella specie, ha escluso la nullità del negozio giuridico di associazione in un caso di riunione di concorrenti in cui la capogruppo mandataria possedeva il 98% della quota di partecipazione e le altre due imprese mandanti l'1% ciascuna).
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”. L'ultimo periodo della disposizione comporta che, nell'ipotesi in cui il bando di gara individua i requisiti minimi finanziari e tecnici richiesti per la costituzione di un'associazione temporanea di imprese in misura non inferiore al 40% per la capogruppo e al 60% per le imprese mandanti, qualora un'associazione sia stata costituita solo fra due imprese, alla mandante non può più essere richiesta una capacità finanziaria e tecnica non inferiore al 60% (diversamente, in vigenza della normativa precedente, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 1998, n. 1397, che ha ritenuto legittima l'esclusione dell'associazione nella quale l'impresa mandante risultava in possesso del solo 40% della capacità tecnica ed economica, in luogo del richiesto 60%).
In virtù della responsabilità solidale delle imprese riunite in associazione orizzontale nei confronti dell'amministrazione, è stata ritenuta legittima la richiesta di specifici requisiti anche in capo alle imprese partecipanti, a prescindere da quelli posseduti dalla capogruppo (Cons. giust. amm. sic. 21 dicembre 1998, n. 678).
In caso di ATI orizzontale dove i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% come previsto dall’art.95 del regolamento 554/99, nel caso in cui tale 40% sia inferiore a 150.000 EUR è possibile che le altre imprese non abbiano certificazione SOA. Le altre imprese devono comunque rispondere ai requisiti di cui all’art. 28 del dpr 34/2000 e, di conseguenza, la stazione appaltante deve procedere alla verifica di tali requisiti a seguito del sorteggio.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Il raggruppamento di imprese o associazione temporanea di imprese (A.T.I.) non è un'impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918).
La riunione di imprese non ha soggettività giuridica unitaria; ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801). Al riguardo statuisce espressamente l'art. 95, comma 7, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, secondo cui “…il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.

16 febbraio 2010

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Con specifico riferimento alla normativa ambientale, il termine di “rischio incidente rilevante” indica la probabilità che da un impianto industriale nel quale siano presenti specifiche sostanze pericolose, derivino potenziali fonti di pericolo per la salute umana o per l’ambiente, per effetto di fenomeni incontrollati (incendi, esplosioni, etc.)
Il concetto di cui si tratta, utilizzato comunemente per indicare il complesso di norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi, nacque il 10 luglio 1976, quando a seguito di un incidente verificatosi in un impianto industriale del Comune di Seveso, si diffuse diossina nell’ambiente, sostanza altamente cancerogena e tossica.
Alla luce di tale nefasto evento, la Comunità europea ha emanato nel 1982 la direttiva 82/501/Cee (cd. Direttiva Seveso) sui “rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”, recepita in Italia con il Dpr 17 maggio 1988, n.175.
Successivamente è stata aggiornata mediante la direttiva 96/82/Ce (cd. Seveso bis), a sua volta modificata nel dicembre 2003 (direttiva 2003/105/Ce).
Quest’ultima direttiva in particolare, prevede altresì un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l’abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in sito, quantitativi in presenza dei quali si applica la normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti.
L’assetto normativo vigente, prevede che i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l’ambiente.
Tale obiettivo viene perseguito mediante una precisa politica di sicurezza che va dalla predisposizione dei sistemi di gestione della sicurezza, alle misure più idonee per garantire la sicurezza nell’esercizio degli impianti, fino alla redazione delle procedure da adottare in caso di verificazione dell’incidente.
A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. n. 334 del 17/8/1999 modificato con il D. Lgs. n. 238 del 21/9/2005.
Il 29 Ottobre 2007 il Ministero dell’Interno e la Regione Lombardia hanno siglato l'Accordo per la reciproca collaborazione nelle attività in tema di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs, 17 agosto 1999 n° 334 e ss. Mm. Ed ii). In base a tale accordo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tramite il proprio Comitato Tecnico Regionale (CTR) svolgerà riesame delle pratiche di valutazione dei Rapporti di Sicurezza.
In attesa del definitivo trasferimento delle competenze alla Regione previsto dall’art. 72 del D.Lgs 112/98 ma che necessita ancora del decreto attuativo, il Corpo dei Vigili del Fuoco sarà l’interlocutore istituzionale a cui rivolgersi per questo genere di istanze. Infatti l'accordo siglato prevede che la formalizzazione delle autorizzazioni per le ARIR deve essere fatta con provvedimenti statali e non regionali.

15 febbraio 2010

CAUZIONE PROVVISORIA - INTESTAZIONE ALLA CAPOGRUPPO E ALLE MANDANTI

Nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti (Consiglio Stato ad. plen., 4 ottobre 2005, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4648; id. sez. V, 21 aprile 2009, n. 2400; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 aprile 2009, n. 740).

TAR Valle d'Aosta 14/1/2010 n. 6

14 febbraio 2010

CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Il casellario giudiziale è lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia esiste il casellario centrale che è il terminale di tutti i casellari locali. L'ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato. La disciplina è regolata dal D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona. Le condanne eventualmente riportate non risultano se è stata ottenuta la riabilitazione o se la condanna è stata inflitta con la clausola della "non menzione". Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario Giudiziale presente presso le Procure della Repubblica in ogni Tribunale Penale, indipendentemente dal luogo di nascita del richiedente.
Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:
Certificato generale (riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale, sia civile e amministrativa, previste dall’art. 24 dPR 313/2002 – testo unico sul casellario);
Certificato penale (riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti penali previste dall’art. 25 dPR 313/2002 – testo unico sul casellario);
Certificato civile (riporta solo le iscrizioni relative a procedimenti di natura civile previste dall’art. 26 dPR 313/2002 – testo unico sul casellario, quali: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile).

Il certificato dei carichi pendenti attesta l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso a carico di un soggetto, lo status di imputato. La qualità di imputato si assume solo nel momento della chiusura delle indagini preliminari e cessa con l'irrevocabilità del provvedimento che definisce il processo. In esso vengono attestati i dati relativi all'imputazione ed alle diverse fasi e gradi del giudizio. I dati sono ricavati dal registro notizie di reato. Il certificato dei Carichi Pendenti si può richiedere solo all'ufficio della Procura della Repubblica in cui si è residenti.

Si può chiedere personalmente il rilascio di questi certificati presentandosi con un documento valido d'identità e una fotocopia, oppure può farlo un'altra che però deve essere munita della fotocopia del documento dell'interessato con una delega. Insieme alla richiesta del rilascio del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, vanno allegate delle marche da bollo per i diritti di cancelleria acquistabili direttamente in Tribunale. I certificati hanno validità 6 mesi, salvo i casi in cui ne sia stabilita una durata minore.

13 febbraio 2010

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA

La giurisprudenza, anche comunitaria, ha da tempo chiarito che la procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, è una procedura che deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici, e che pertanto i casi in cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell’Amministrazione di motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi (vedi Corte di Giustizia CE, 8.4.2008, n. 337; I, 2.6.2005, n. 394; II, 13.1.2005, n. 84; I, 14.10.2004, n. 340; II, 14.9.2004, n.385; V, 10.4.2003, n. 20). La motivazione circa la necessità della trattativa con unico imprenditore deve essere rigorosa e non inficiata da vizi logici. Non basta, ad esempio, affermare che un insieme di lavori è complesso e delicato per dimostrare che esso deve necessariamente venire affidato ad un solo imprenditore (Co: Giu. CE n. 385/2004); né basta ai detti fini affermare che i lavori o il servizio o la fornitura abbiano caratteristiche tecniche particolari. Occorre invece dimostrare che un determinato soggetto sia l’unico imprenditore nella Comunità a disporre del “know how” necessario per eseguire la prestazione (Co. Giu. CE n. 394/05). Sulla base di quanto è stato autorevolmente affermato in giurisprudenza (cfr. CdS, IV, n. 2728/2000) deve ritenersi che i presupposti ricorrano soltanto quando si tratti di qualità talmente particolari dell'impresa da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il servizio offerto, come l'unica in grado di eseguire un'opera o una prestazione dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari, sì che la disposizione citata "trova applicazione in casi del tutto anomali, quali quelli di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche" (vedi decisione citata).


L’ipotesi normativa ex art. 57 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti, correttamente e dunque restrittivamente interpretata, può operare solo se è sufficientemente chiaro a priori che ne ricorra il presupposto applicativo, e non invece se occorre una profonda e complessa indagine comparativa e di mercato per giungere a una siffatta conclusione. La logica insita nella norma, che eccezionalmente deroga al principio della gara, è quella di non imporre una gara, appunto, il cui esito sia pressoché scontato a priori perchè solo un operatore è in grado di assicurare la prestazione richiesta.

In casi del genere, insomma, l'unicità del fornitore deve essere certa prima di addivenire a trattativa privata, e la "indagine di mercato" può avere il solo scopo di acquisire la certezza di tale unicità o di escluderla. Nel caso, invece, di fornitore unico individuato mediante caratteristiche dell'oggetto palesate a posteriori, dopo un'indagine di mercato, come conformi alle necessità dell'amministrazione, la trattativa privata non è consentita, perché altrimenti l'obbligo delle gare sarebbe vanificato, e la postuma dichiarazione delle proprie esigenze da parte dell’Amministrazione si presterebbe a giustificare qualsiasi scelta effettuata, appunto, senza gara (CdS, V, 7.11.2007, n. 5766). Invero, se occorre -con tempi oltretutto ampiamente eccedenti quelli ordinariamente occorrenti per lo svolgimento di una gara pubblica- un gravoso e profondo procedimento comparativo circa le caratteristiche di diversi prodotti, in funzione del soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione, allora la pubblica gara costituisce la sede naturale di tali valutazioni. Anche perché, valutazioni comparative tra imprese che non conducano a risultati di immediata evidenza devono avvenire in un quadro di pubblicità, predeterminazione di criteri, imparzialità, concorrenzialità. (cfr. per l’illegittimità della trattativa, in casi del genere, CdS, V, n. 6797 del 31.12.2007).
Merita di essere segnalata la sentenza numero 286 del 16 gennaio 2010 emessa dal Tar Lazio, Roma.

(Commento + Sentenza)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

L’art. 57 del D.lgs. 163/2003, formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in ipotesi predeterminate, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre.
Tra le ipotesi di deroga al principio generale della gara pubblica la stessa disposizione, al comma 2 lett. b), contempla il caso in cui “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.
Legittimamente in caso di ampia motivazione che dà effettivamente conto dell’esistenza dei presupposti di legge si provvede all'affidamento di un servizio a trattativa privata in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs 163/2006. Si osserva al riguardo che l’impresa ricorrente non ha dato alcuna prova e dell’esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema analogo da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione dell’esistenza di “tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità”. (TAR Puglia Lecce sez.III 29/1/2010 n. 372)

12 febbraio 2010

DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha creato il sito sulla Direttiva Quadro sulle Acque – DQA. La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

11 febbraio 2010

ILLUMINAZIONE DI GALLERIA

DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI

La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. I cani randagi costituiscono per l'utente della pubblica via un'insidia non prevedibile nè evitabile ed in definitiva un pericolo occulto di cui la Pubblica amministrazione non può non essere chiamata a rispondere. (vedi Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 9159 - Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 916 - Cass civ Sez. SS.UU., 20/04/2006, n. 9191)

MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'

La Cassazione – sentenza n. 2360 del 2010 – ha accolto il ricorso presentato dalla vedova di un automobilista che chiedeva di essere risarcita dall'Ente autostradale per i danni subiti in conseguenza della morte del congiunto. Quest'ultimo era deceduto dopo che, in autostrada, avendo perso il controllo della propria autovettura, era finito in un raccoglitore di acqua piovana posto circa otto metri a lato della carreggiata, nel quale la vettura era piombata 400 metri dopo essere uscita dalle sede stradale, cappottandosi per l’urto contro il bordo superiore del manufatto (il raccoglitore di acqua piovana) ed era annegato. La donna contestava alla societa` di gestione di non aver posto, sul luogo del sinistro, un guardrail ed un'adeguata protezione.
La Cassazione ha disposto un nuovo esame della vicenda invitando il giudice di merito a valutare se con l'istallazione di adeguate protezioni potevano essere ridotte le conseguenze del sinistro.
La Suprema Corte ha sottolineato che, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso della cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen..
Norma di carattere generale applicabile nei giudizi civili di responsabilità in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una dalle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'istanza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento danno ovvero a ridurne le conseguenze; e non può esserne esclusa l’efficienza soltanto perchè sia incerto il suo grado di incidenza causale.
La Cassazione ha affermato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da una valutazione sul contesto in cui esse si trovano. Nel caso in esame il raccoglitore d’acqua era posto lungo un’autostrada, cioè un’arteria per definizione destinata al traffico veloce in condizioni di sicurezza, dove è del tutto legittimo viaggiare a una velocità non particolarmente moderata, purchè nei limiti imposti dalla legge. Quindi, una volta che ai normali utenti della strada è consentito tenere in autostrada una velocità relativamente elevata, non è ammissibile che “possa essere stato considerato non pericoloso un manufatto di quel tipo, posto a circa otto metri di distanza laterale da una sede autostradale neppure delimitata da guard-rail”. L’esistenza di un nesso causale tra l’omissione della società autostrade e l’evento non può essere esclusa soltanto perché è incerto “il suo grado di incidenza causale”.

10 febbraio 2010

APPALTI DI SERVIZI - ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

Appalti di servizi - principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici - Tar Piemonte sez.I 29/1/2010 n. 467
Il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici deve trovare cittadinanza anche nel settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali, discendendone che solo ove la singola impresa costituente il raggruppamento sia dotata della capacità economica adeguata alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento, la medesima può adeguatamente adempiere alla prestazione di servizio scaturente dall’aggiudicazione del contratto di appalto.
Se un’impresa che partecipa in una determinata quota ad un’ATI non possiede poi la qualificazione richiesta dalla legge speciale nella stessa misura, non può garantire l’amministrazione di adempiere correttamente alla sua obbligazione contrattuale, generandosi uno scollamento tra il quantum di partecipazione al raggruppamento e la misura della partecipazione dell’impresa all’esecuzione del contratto di appalto di servizi.
Ragion per cui deve predicarsi anche nel settore dei servizi la cogenza e vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati dalla P.A.
Non è di ostacolo il dato meramente formale e non escludente, che l’art. 37, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 impone unicamente, per le ati partecipanti a gare di appalto di servizi, di indicare le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associate. E’ fatto comunque salvo il potere regolamentare della singola stazione appaltante, che ha ampia facoltà di disciplinare autonomamente il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alle singole imprese componenti il raggruppamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 ottobre 2009 , n. 9861).

09 febbraio 2010

POLIZZA ‘‘ALL RISK’’

Con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, sono stati approvati gli ‘‘schemi di polizza tipo” per le garanzie fideiussorie e assicurative previste dal Codice che risolvono alcune questioni non definite dalla normativa.
1 – Somma assicurata
L’ammontare della somma assicurata nella garanzia per danni di esecuzione, non essendo definito dal comma 1 dell’articolo 103 del D.P.R. n. 554/99, veniva spesso indicato dalle stazioni appaltanti in misura esorbitante. Il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (schema tipo 2.3, art. 4) stabilisce che la somma assicurata ‘‘deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all’importo di aggiudicazione dei lavori”.
2 - Omesso o ritardato pagamento del premio
Le stazioni appaltanti, conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del D.P.R. n. 554/99, richiedono che la polizza ‘‘all risk’’ contenga la clausola secondo cui l’omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (schema tipo 2.3, art. 23) prevede che:
‘‘L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio.
In mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti”.
In base alla previsione normativa, la copertura assicurativa permane, nonostante il mancato pagamento del premio, per i due mesi successivi alla relativa scadenza.
Tuttavia è possibile che la stazione appaltante si sostituisca all’appaltatore nel pagamento del premio, cessando, in caso contrario, la copertura assicurativa trascorso il bimestre sopraccitato.
3 – Franchigie
Le polizze prevedono la possibilità di applicare franchigie o scoperti che consentiranno di ridurre l’ammontare dei premi.

07 febbraio 2010

BANDI TIPO

La Regione Campania con d.G.R. n.1943 del 30 dicembre 2009, in attuazione alla legge regionale 3/2007, ha approvato schemi di bandi tipo, lettere d'invito e modelli di dichiarazioni. Tali schemi dovranno essere utilizzati da tutti gli enti e organismi della regione e da tutte le stazioni appaltanti operanti sul territorio per l'affidamento di appalti di lavori, finanziati con risorse della Regione Campania.

- Bandi tipo (contenente file word)
- Lettere d'invito (contenente file word)
- Modelli di dichiarazioni (contenente file word)

SCADENZE TEMPORALI DI FIDEIUSSIONI E ASSICURAZIONI

Fideiussione per la cauzione provvisoria:
validità dalla data di presentazione dell’offerta alla data di aggiudicazione.
Fideiussione per la cauzione definitiva:
validità dalla data della gara al 180° giorno successivo alla gara.
Assicurazione per rischi da esecuzione:
dalla data del contratto alla data del collaudo provvisorio, o certificato di regolare esecuzione, se emessi entro il periodo previsto dal capitolato speciale, e comunque non oltre 12 mesi dalla fine lavori.
Fideiussione per il pagamento della rata di saldo:
dalla data del pagamento della rata di saldo (entro 90 giorni dal collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione) a 26 mesi successivi (cioè fino a due mesi dopo la data di approvazione del collaudo definitivo che avviene automaticamente dopo due anni dall’approvazione di quello provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).
Polizza indennitaria postuma decennale e di responsabilità civile verso terzi:
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e quindi alla cessazione dell’efficacia della garanzia definitiva fino al termine dei 10 anni.

FIDEIUSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

La disposizione dell’art. 141, comma 9, del Codice è chiara nel subordinare il pagamento della rata di saldo alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria.
A sua volta, l’art. 102, comma 3, DPR 554/99, disciplina le condizioni che debbono rispettarsi nella costituzione della fideiussione “a copertura” della rata di saldo.
Ancora, l’art. 29, comma 2, DM 145/2000, stabilisce che il termine – pari a 90 gg. - di pagamento della rata di saldo, normalmente decorrente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel caso di mancata presentazione della garanzia fideiussoria decorre dalla presentazione di quest’ultima.
Il DM 12.03.2004, n. 123, che ha approvato gli schemi tipo di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui al Codice, riporta in allegato (schema tipo 1.4) anche lo schema concernente la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo.

DANNI A TERZI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore è, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera.
In merito alla garanzia, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice e dell’art. 103 del DPR 554/99, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori progettuali, …. e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
L’art. 14, comma 2, del D.M. 145/2000 pone comunque a carico dell’appaltatore l’onere per il ripristino di opere o risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Il responsabile del procedimento, espletati gli adempimenti di cui art. 189 del DPR 554/99 ed accertata l’esistenza di crediti dell’appaltatore per danni a terzi, deve invitare l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimettere al collaudatore i documenti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito. Il mancato pagamento dei creditori non costituisce ostacolo allo svolgimento delle operazioni di collaudo, ma successivamente la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 204, DPR 554/99 delibera sul certificato di collaudo e sui risultanti degli avvisi ai creditori, assumendo le opportune garanzie (estensione durata polizza art. 103 DPR 554 o eventuale sospensione rata di saldo), fino a che l’appaltatore non giustifichi di aver tacitato i reclamanti.

06 febbraio 2010

PIANO CASA

La legge regionale 16 luglio 2009 n. 13 per lo sviluppo e qualificazione del patrimonio edilizio (piano casa). Nuovi spazi per le famiglie, recupero degli edifici abbandonati o degradati, risparmio energetico, riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica: queste sono le priorità della legge lombarda per il rilancio edilizio.
Le scadenze:
16 ottobre 2009: data a partire dalla quale è possibile presentare ai Comuni le Denunce di Inizio attività o le richieste di Permesso di costruire (art. 42 e art. 38, l.r. 12/20005) relative agli interventi proposti.
15 aprile 2011: data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni le Denunce di Inizio attività o le richieste di Permesso di costruire (art. 42 e art. 38, l.r. 12/20005) relative agli interventi proposti.
15 ottobre 2011: data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni la richiesta di Permesso di Costruire (art. 38, l.r. 12/20005) per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Per edificio si intende una costruzione unitaria per morfologia, riconoscibile dal punto di vista architettonico, dotata di una struttura portante indipendente, con autonomia di accesso e di distribuzione interna (verticale ed orizzontale). La costruzione è delimitata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto.
Nell'ambito della l.r. 13/2009, per "volumetria esistente" dell'edificio si deve intendere il volume reale dell'edificio, calcolato applicando i criteri definiti dal Comune nel proprio strumento urbanistico o nel Regolamento edilizio.
La legge, nel rispetto di quanto già stabilito dalla l.r. n. 12/2005, prevede l’alternatività tra il permesso di costruire e la d.i.a. (dichiarazione di inizio attività). Tuttavia, sono previste tre ipotesi in cui l’intervento è assoggettato obbligatoriamente a permesso di costruire: gli interventi di sostituzione nei centri storici, gli interventi sia di ampliamento che di sostituzione da realizzarsi nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 e, infine, gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Relativamente ai parcheggi pertinenziali, la L.R. 13 stabilisce, all’art. 5, comma 6, che siano i Comuni, con deliberazione da assumere entro il 15 ottobre 2009, a dettare eventuali prescrizioni ad hoc, avendo riguardo in particolare alle situazioni che potrebbero evidenziare un più marcato fabbisogno degli stessi da soddisfare. (FAQ)