20 agosto 2008

SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI

Disponibile on-line un manuale di igiene e sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali di medie e piccole dimensioni che può favorire la tutela di lavoratori e cittadini. I principali rischi, i DPI necessari, la documentazione e la segnaletica.
Il manuale è suddiviso in sei capitoli:
- il capitolo 1 “riporta la mappatura dei principali rischi di cantiere riguardanti i lavoratori”;
- il capitolo 2 “riporta la mappatura dei principali rischi di cantiere riguardanti persone esterne al cantiere”;
- il capitolo 3 è composto da schede relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (abbigliamento, ecc.) e sono indicati “gli obblighi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti nonché ai lavoratori”. Per ogni DPI sono indicati “i rischi dal quale protegge e le condizioni di utilizzo”;
- il capitolo 4 “riporta l’elenco della principale documentazione di cantiere, con specificato “a seconda dei casi e per ogni documento: quando è necessario, chi lo deve predisporre, entro quali termini deve essere predisposto”, quali sono altri eventuali documenti collegati, “cosa contiene, come deve essere gestito”;
- il capitolo 5 si occupa della documentazione per gestire i rapporti con soggetti esterni al cantiere;
- il capitolo 6 affronta la tematica della segnaletica esterna al cantiere. Una tematica importante in considerazione del fatto “che le principali cause di infortunio nei cantieri stradali sono gli incidenti stradali, con coinvolgimento sia degli addetti che degli esterni”.

Manuale di igiene e sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali di medie e di piccole dimensioni” (formato PDF, 2.6 MB).

19 agosto 2008

DUE MANUALI OPERATIVI IN TEMA DI SICUREZZA APPALTI

“Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi” e “Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere” sono due manuali operativi in tema di sicurezza appalti, predisposti dal gruppo di lavoro interregionale istituito presso Itaca ed approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 20 marzo 2008. Alla realizzazione delle guide hanno contribuito operativamente, condividendone i contenuti, anche i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli ordini professionali, associazioni imprenditoriali e sindacali. (testi disponibili sul sito di ITACA)

03 agosto 2008

ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

L’Autorità, ha ritenuto opportuno segnalare al Governo e al Parlamento la necessità di rivedere alcuni aspetti degli attuali meccanismi legislativi in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici.
L’adeguamento dei prezzi contrattuali è attualmente disciplinato dall’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici.
Anzitutto, il comma 2 dell’articolo 133 prevede che, per gli appalti di lavori pubblici, non si può procedere alla revisione dei prezzi come disciplinata dalla norma generale di cui al comma 1 dell’articolo 1664 del Codice civile, che disciplina l’istituto della revisione prezzi per effetto di circostanze imprevedibili.
Per gli appalti di lavori pubblici è prevista la parallela applicazione di due meccanismi: i) il “prezzo chiuso”; ii) la “compensazione dell’aumento dei prezzi dei singoli materiali da costruzione”.
1.1 Il Prezzo chiuso
Il “prezzo chiuso” è previsto dal comma 3 dell’art. 133 del Codice. Esso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi – nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2% – all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata da un decreto del Ministro delle Infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. Il meccanismo del “prezzo chiuso” è finalizzato a garantire la certezza di spesa dell’amministrazione, con l’unica eccezione di eventuali aumenti convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale.
L’applicazione del “prezzo chiuso” è legata all’indice di inflazione programmata e non a indici specifici di settore nonché alla durata dei lavori (superiore all’anno) e riguarda tutte le categorie di lavorazione (generali e specializzate). Dai dati a disposizione dell’Osservatorio è emerso che, nel periodo 2000-2007, gli appalti di lavori di durata superiore ad un anno rappresentano mediamente il 20% di tutti gli appalti per un importo medio di circa 3 milioni di euro.
Con D.M. 6 dicembre 2006 sono stati indicati gli scostamenti percentuali tra tasso d’inflazione reale e quello programmato per gli anni compresi tra il 1993 ed il 2005. Tali scostamenti sono risultati al di sotto del 2% e pertanto non si sono mai verificate le condizioni per attivare l’istituto in questione.
1.2 L’adeguamento dei prezzi dei singoli materiali da costruzione
I commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 133 del codice prevedono, in deroga al principio generalizzato del divieto di revisione prezzi, l’adeguamento dei prezzi di singoli materiali da costruzione previsti nel contratto di appalto, qualora, per effetto di circostanze eccezionali, i prezzi di questi materiali subiscano variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta da parte dell’impresa.
Ai fini dell’adeguamento dei prezzi dei singoli materiali la norma vigente prevede che debbano verificarsi le seguenti circostanze:
- l’aumento sia determinato da “circostanze eccezionali”;
- l’aumento ecceda del 10% il prezzo rilevato dal Ministero nell’anno di presentazione dell’offerta;
- l’aumento abbia luogo nell’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta e sia rilevato con decreto del Ministro entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.
La norma in questione è stata introdotta dal legislatore in relazione all’aumento considerevole, nel 2004, del prezzo dell’acciaio e del rame, a fronte di un indice di inflazione contenuto (sotto il 2%). Fino a quella data gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei materiali si erano verificati in modo pressoché uniforme.

ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO "B"

Sulla G. U. n. 159 del 9.7.2008 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture n. 119 del 30 aprile 2008 recante il Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo «B» al fine dello svolgimento dell'attività di verifica della progettazione delle infrastrutture strategiche.
Come disposto dall'art. 28, comma 4, dell'allegato XXI al D. Leg.vo 163/2006, il regolamento disciplina l'accreditamento da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quali organismi di ispezione di tipo «B», ossia le unità, uffici o divisioni, interne all'amministrazione, che eseguono verifiche di progetti di competenza dell'amministrazione di appartenenza o di organizzazioni ad essa societariamente collegate.
Dal punto di vista organizzativo gli Organismi di ispezione dispongono di un responsabile tecnico, dipendente di ruolo dell'amministrazione in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, e con altrettanti anni di esperienza lavorativa nella progettazione, direzione lavori, collaudo o in alternativa nel controllo tecnico. Inoltre, qualora previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, gli Organismi di ispezione possono acquisire collaborazioni o supporto operativo al personale dipendente da parte di incaricati esterni.