27 febbraio 2008

IL DECRETO MILLEPROROGHE E' LEGGE

Nella seduta pomeridiana del 27 febbraio l’assemblea del Senato ha convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (ddl 2013, cosiddetto "milleproroghe").

10 febbraio 2008

DECRETO MILLEPROROGHE

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007)
Tre sono gli articoli interessanti i lavori pubblici:
Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.
Art. 19. Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 20. Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Sulla G.U. n. 29 del 4.2.2008 (Suppl. Ord. n. 30) è stato pubblicato il DM 14.01.2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni». Il testo completo delle Norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7 relative al legno, è consultabile qui. Dette norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005. Il decreto entra in vigore dal 5.3.2008 (30 giorni dopo la pubblicazione in G.U.). Occorre tuttavia attendere la conversione in legge del decreto «milleproroghe» (DL 248/2007 nella G.U. 31.12.2007, n. 302) e la risoluzione delle problematiche derivanti dall'incerta formulazione del suo articolo 20 per il periodo transitorio di 18 mesi per l’edilizia privata. La normativa è invece obbligatoria per tutti gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico e con funzionalità antisismica elencati nel Decreto di Protezione Civile del 21 marzo 2003 (G.U. n. 252 del 29.10.2003).

03 febbraio 2008

CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA

Dal 1° febbraio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008) che si applicano a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, relativi sia ai settori ordinari che ai settori speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. Le disposizioni si applicano alle procedure di scelta del contraente per le quali la data di pubblicazione del bando, ovvero quella della lettera di invito, è successiva al 31/01/2008.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: MOMENTO DEL POSSESSO

T.A.R. Toscana, 28 dicembre 2006, n. 8181: L'adeguata attestazione SOA deve sussistere nella fase di prequalificazione e la sua carenza comporta l'impossibilità di essere invitati alla procedura ristretta. A nulla rileva che il predetta requisito sia conseguito prima della presentazione dell'offerta.
T.A.R. Lecce, 30 dicembre 2006, n. 6104: La regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda e sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi - La sussistenza del requisito può essere desunta dal DURC ma la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non è sufficiente ai fini dell’esclusione dell’impresa mancando l'accertamento della gravità e della definitività

APPIATTIMENTO DEI PUNTEGGI DELL'ELEMENTO "PREZZO"

Nell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 157 del 1995 (ora articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) è illegittima l'attribuzione dei punteggi che comporti l'appiattimento dei punteggi dell'elemento "prezzo" tanto da renderli irrilevanti. T.A.R. Roma, sez. III-quater, 22 febbraio 2007, n. 1609.
“Sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella gare con il sistema di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa non può essere negata, in linea di principio, la garanzia dell’equilibrato rapporto qualità prezzo nel caso in cui sia stata prevista l’assegnazione, al prezzo, di un punteggio non destinato, aprioristicamente, a far prevalere il prezzo offerto sulla qualità e sulla capacità tecnica delle imprese concorrenti (C.d.S. Sezione V, 16 marzo 2005, n. 1079). Infatti, nel caso in esame la previsione dell’attribuzione di un punteggio di 40 punti per la voce economica e di 60 punti per la voce tecnica, vale a dire di un punteggio superiore per la parte tecnica dell’offerta, non viene ritenuto illegittimo ma ciò che viene giustamente censurato è il metodo di valutazione del prezzo e la formula utilizzata che, nel concreto, ha vanificato anche i 40 punti previsti per essa attraverso un appiattimento che ne ha tolto ogni forza.”
La fattispecie riguarda la maggior parte degli appalti di servizi e di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in assenza di una norma specifica si attribuisce il punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte (con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come noto, sono discrezionali.

IL NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

La Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2007, n. 291, ha pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 dicembre 2007, che modifica la misura del saggio degli interessi legali, di cui all`articolo 1284 del codice civile, fissandola al 3 per cento in ragione d'anno. Il nuovo saggio decorre dal 1° gennaio 2008.
Precedentemente, il decreto ministeriale del 1 dicembre 2003 aveva ridotto dal 3% al 2,5% la misura di tale saggio