25 novembre 2006

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Le recenti sentenze del TAR per la Toscana (n. 4274 del 12 ottobre 2006 e n. 4565 del 20 ottobre 2006) contengono alcune affermazioni da tenere presenti in merito all’istituto della Conferenza dei Servizi (CdS).
Come noto, occorre distinguere tra la CdS istruttoria, convocata ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della Legge n. 241/1990 “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo” e quella decisoria che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, “è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La Conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate”.
Connotazioni tipiche della CdS:
1 – costituisce un modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e, nello stesso tempo, risponde al canone costituzionale del buon andamento della P.A., attribuendo dignità di criteri normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed efficacia della sua attività;
2 - l’imputazione degli atti esoprocedimentali adottati all’esito della conferenza compete alle singole amministrazioni allo scopo competenti in base alla normativa di settore (Consiglio di Stato, sez.VI, 29/1/2002 n. 491);
3 – non costituisce un ufficio speciale o straordinario della P.A., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, anche se riverbera i suoi effetti sull’atto finale (Consiglio di Stato, sez.IV 9/7/1999 n. 1193);
4 – non assurge alla dignità di organo ad hoc, né acquista soggettività giuridica autonoma, essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 14/6/2001 n. 3169);
5 – si pone come momento di confluenza delle volontà delle singole Amministrazioni , il cui coagulo è rappresentato dal verbale della conferenza che deve trovare esatta corrispondenza nel contenuto del provvedimento finale;
6 – il suo espletamento non è rigidamente formalizzato e le sue conclusioni sono soltanto uno degli elementi che l’Amministrazione procedente deve valutare (Consiglio di Stato, sez.IV 6/10/2001 n. 5296);
7 – la determinazione di conclusione del procedimento deve essere assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse (Corte Costituzionale, punto 30 della sentenza 26 giugno 2001 n. 206);
8 – le prescrizioni contenute nel verbale della CdS non assurgono al rango di determinazioni idonee a pregiudicare la posizione giuridica dei soggetti interessati; in particolare il verbale non può contenere imposizioni di facere da eseguire immediatamente o entro un tempo determinato con minaccia di esecuzione in danno del soggetto attuatore dell’intervento;
9 – alla decisione conclusiva della CdS deve fare comunque seguito l’adozione di un provvedimento conclusivo dell’iter istruttorio procedimentale, coerente con la predetta decisione, assunto dall’Amministrazione procedente avente la veste di atto adottato da un organo monocratico dell’amministrazione stessa (Tar Toscana, sez. II, 20/10/2006 n. 4565);
10 – l’imposizione di prescrizioni può trovare la sua sede legittima soltanto all’interno dell’atto di approvazione che ha natura provvedimentale ed è emanato da un organo amministrativo dotato dei necessari poteri ad adottare i rimedi valutati in sede istruttoria.

18 novembre 2006

SICUREZZA NEI CANTIERI (applicazione del D.Lgs. 494/96)

Si deve fare riferimento ai seguenti documenti:
Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003) è stato emanato in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (oggi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006)
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 1 marzo 2006, ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94” predisposte dal gruppo di lavoro Sicurezza Appalti Pubblici presso ITACA e dal “Coordinamento tecnico delle Regioni per la prevenzione nei Luoghi di Lavoro” – Coordinamento Sanità.
L’Autorità di Vigilanza LL.PP. ha pubblicato la Determinazione n. 04 del 26/07/2006 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Dpr 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163/2006.
L'art. 36-bis della Legge n. 248 del 4/8/2006 di conversione del D.L. n. 223 del 4/7/2006, introduce "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Circolare 3 novembre 2006 n. 1733 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2006) del Ministero delle Infrastrutture di applicazione dell’art. 36-bis.
Circolare INAIL Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi n. 45 del 23 ottobre 2006.

05 novembre 2006

SICUREZZA DELLE GALLERIE STRADALI RETE TEN

Sul Suppl. Ord. n. 195 alla G.U. 9.10.2006, n. 235, è stato pubblicato il D. Leg.vo 5 ottobre 2006, n. 264 recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea», in attuazione della direttiva 2004/54/CE del 29.4.2004. Il provvedimento è entrato in vigore dal 10.10.2006. Il decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri, già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto. In particolare sono soggette alle disposizioni del decreto tutte le gallerie il cui progetto preliminare per la realizzazione dell'opera non sia stato ancora approvato entro l'1.5.2006. Sono inoltre sottoposte ad una valutazione di conformità con i requisiti di cui al decreto, con un particolare riguardo alla documentazione di sicurezza prevista dall'allegato 4, tutte le gallerie il cui progetto preliminare è già stato approvato ma che non sono state aperte al traffico entro la data dell'1.5.2006. Qualora venga accertato che una galleria non è conforme alle disposizioni del decreto, il Gestore è tenuto ad adottare le pertinenti misure per aumentare la sicurezza. Le funzioni di autorità amministrativa per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

TARIFFE QUALE BASE DI RIFERIMENTO

L’articolo pubblicato da Il Sole-24 Ore del 31 ottobre 2006 sulla Ordinanza n. 352 del 30 ottobre 2006 della Corte Costituzionale, rischia di creare confusione anziché chiarezza. Titola infatti l’articolista: “La Corte Costituzionale sulla legittimità dei minimi previsti dalla legge 166/02. Lavori pubblici, tariffe valide. La pronuncia dà ragione alle tesi di ingegneri e architetti”.
Detto così, mentre diverse sono le prese di posizione di architetti, ingegneri, Oice, sulla valenza dell’art.2 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. n.223 del 4 luglio 2006 (Bersani – Visco), può rendere dubbia l’applicazione dell’abrogazione dei minimi tariffari.
A tale scopo è opportuno rilevare che:
1 – l’Ordinanza della Corte Costituzionale è relativa ad un giudizio di legittimità dell’art.17, comma 12 ter, della legge 109/94, aggiunto dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n.166;
2 – l’Ordinanza dice espressamente che “ l’art.2 comma 1 di detta legge (n.248/06), di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dunque non interferisce con la questione in esame. Dunque l’Ordinanza 352 non cambia nulla rispetto alla L.248/06.
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.